LEGGE N. 335 del 08.08.1995 – GESTIONE SEPARATA INPS
La Legge 335/1995 prevede un contributo dovuto all’INPS per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio. Il contributo ha lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni completi di versamenti.
Dal 01 Gennaio 2017 sono modificate le aliquote del contributo Inps Gestione Separata come segue:
- Aliquota ordinaria al 33,72%
- Aliquota ridotta al 24% L’assoggettabilità del contributo Inps con aliquota ordinaria o aliquota ridotta è determinato nei seguenti casi:
- 33,72% per gli incaricati alle vendite non iscritti ad altra previdenza obbligatoria.
- 24% per gli incaricati alle vendite iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
- 24% per gli incaricati alle vendite già pensionati.Il massimale delle provvigioni su cui calcolare il contributo Inps è di € 132.122 (lordi) per entrambe le aliquote ordinaria e ridotta – Annualmente tale importo è adeguato dall’Inps secondo gli indici Istat.
Il contributo Inps (aliquota ordinaria e ridotta) deve essere applicato con il seguente criterio: - per 1/3 a carico degli Incaricati alle Vendite. (quota addebitata in fattura)
- per 2/3 a carico dell’azienda committente (costo a carico società committente).Il totale del contributo deve essere versato dalla società committente tramite Mod.F24.
CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AL CONTRIBUTO
Sono interessati al versamento del contributo del 24% e 33,72%:
- Professionisti senza cassa previdenza.
- collaboratori Coordinati Continuativi e Co.co.pro.
- Incaricati alle Vendite a Domicilio di cui alla legge 173/2005.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile ai fini del calcolo del contributo Inps per gli Incaricati alle Vendite è ridotta di una percentuale forfettaria del 22%. Pertanto il calcolo del contributo Inps deve essere effettuato sul 78% delle provvigioni percepite. Il versamento è a completo carico dell’azienda committente.
Il Contributo Inps deve essere versato in base al seguente criterio:
- fino a € 6.410 di provvigioni: Nessun versamento – Provvigioni escluse dal contributo.
- oltre a € 6.410 di provvigioni: Versamento sulla parte eccedente con aliquota ordinaria o ridotta.
Gli incaricati alle vendite che annualmente percepiscono un ammontare totale di provvigioni fino a € 6.410 non devono effettuare il versamento dei contributi Inps di cui alla Legge 335/95 in quanto esclusi.
Al superamento di tale franchigia deve essere versato il contributo Inps solo sulla parte eccedente € 6.410.
La franchigia è annuale e ogni anno al 1 Gennaio si azzera; il contribuo deve essere versato sulle provvigioni eccedenti € 6.410.
CALCOLO DELLA FRANCHIGIA
L’Inps, con Circolare n.42 del 26 Febbraio 2003, ha precisato che ai fini del calcolo del contributo Inps di cui alla Legge 335/95 deve essere presa come base imponibile la stessa determinata ai fini fiscali: il 78% delle provvigioni. Inoltre ha confermato che l’importo della franchigia di € 6.410 non è ragguagliato all’anno. La franchigia contributiva è fissa indipendentemente dal periodo di inizio attività effettuata durante l’anno.
Secondo il contenuto dell’articolo 44, Comma 2, D.Lgs.269 la franchigia contributiva di € 6.410 è riferita alle provvigioni totali percepite da più aziende.
Pertanto ogni IVD che collabora con più aziende nel settore della vendita diretta, deve monitorare il limite della soglia contributiva di € 6.410.
La comunicazione alla società committente del superamento di tale franchigia è a carico di ciascun IVD. L’azienda committente non dovrà tener conto di altri eventuali redditi, corrisposti da altri committenti, che hanno contribuito al superamento della soglia contributiva. Riteniamo corretto il comportamento dell’azienda committente che si attiene al calcolo diretto, per le provvigioni liquidate, del superamento della soglia contributiva di ciascun proprio Incaricato alle Vendite nel caso in cui i singoli IVD non comunicano tempestivamente eventuali superamenti dell’importo di € 6.410 ottenuto con il cumulo di provvigioni di diverse aziende.
Tale inadempienza è di diretta responsabilità di ciascun Incaricato alle Vendite.
COME SI PAGA
Il contributo alla gestione separata deve essere versato all’INPS con il modello F24.
Incaricati alle Vendite: il versamento è effettuato con cadenza mensile dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento delle provvigioni. Poiché il modello F24 non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i committenti hanno l’obbligo di compilare il modello Uniemens da inviare con procedura telematica entro il giorno 30 del mese successivo al pagamento. Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
I codici per effettuare il versamento del contributo inps tramite il Mod.F24 sono i seguenti:
- C10 Versamento contributo Inps aliquota 24%
- CXX Versamento contributo Inps aliquota 33,72%
Il versamento del contributo Inps è a totale carico della società committente.
PROCEDURA ALIQUOTA RIDOTTA
Tutti i contribuenti che già effettuano un versamento previdenziale obbligatorio (dipendenti, artigiani, commercianti, professionisti, pensionati etc.) il contributo INPS di cui alla Legge 335/95 e’ del 24%.
Per poter usufruire dell’aliquota ridotta del 24% ogni Incaricato alle Vendite deve comunicarlo per scritto alla società committente. Tale riduzione potrà essere applicata solo per le provvigioni liquidate successive alla data di tale comunicazione.
Se durante l’anno si verificano ulteriori modifiche della propria posizione previdenziale; tali modifiche dovranno essere comunicati tempestivamente alla società’ per poter adeguare la percentuale Inps all’aliquota ordinaria del 33,72%.