D.P.R. 600 del 29.09.1973 e Circolare n. 15/E del 05.03.2003
Decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973 n. 600 – art. 25 – bis
TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
TITOLO DEL DOCUMENTO: Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
TESTO: […] Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e’ applicata a titolo d’imposta ed e’ commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. […]
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 05 Marzo 2003
OGGETTO: Legge 27 dicembre n. 289 (legge finanziaria per il 2003) Disposizioni varie in materia di IRPEF e di IVA
TT 5) Art. 2, comma 12: incaricati alle vendite a domicilio
L’art.2, comma 12, modifica il regime di tassazione dei compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art.19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare, attraverso la sostituzione dell’art. 25, comma sesto, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene stabilito che i predetti compensi sono assoggettati ad imposizione attraverso l’applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 % a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Il previgente testo dell’art. 25-bis, comma 6, prevedeva che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta fosse operata, sempre con applicazione dell’aliquota stabilita dall’art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, sull’intero ammontare delle provvigioni percepite.
L’introduzione della deduzione forfetaria è dettata dalla opportunità di bilanciare, attraverso una più equa ponderazione dell’imponibile, l’aumento dell’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, stabilito dall’art.2, comma 1, lettera c) della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
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