D.P.R. 600 del 29.09.1973 – RITENUTA IRPEF
Il 6′ comma dell’art. 25-bis del D.P.R. 29/09/73 nr. 600 stabilisce che per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui alla Legge 173/2005 e D.Lgs. 114/98 recante “Disciplina del Commercio”, la ritenuta del 23 per cento è applicata a titolo d’imposta ed è calcolata sul 78% delle provvigioni percepite, mentre per le provvigioni derivanti da mandato di agenzia resta ferma la ritenuta a titolo d’acconto. Da ciò discende che la ritenuta a titolo d’imposta si applica solo nei casi in cui l’attività da cui consegue la provvigione non sia inerente ad un rapporto d’agenzia.
La Circolare n.15/E del 05 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate con oggetto Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003) riporta quanto segue:
L’articolo 2, comma 12, modifica il regime di tassazione dei compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare, attraverso la sostituzione dell’articolo 25, comma sesto, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene stabilito che i predetti compensi sono assoggettati a imposizione attraverso l’applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Il previgente testo dell’articolo 25bis, comma 6, prevedeva che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta fosse operata, sempre con applicazione dell’aliquota stabilita dall’articolo 11 del T.U.I.R. per il primo scaglione di reddito, sull’intero ammontare delle provvigioni percepite. L’introduzione della deduzione forfetaria è dettata dalla opportunità di bilanciare, attraverso una più equa ponderazione dell’imponibile, l’aumento dell’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
Tra i compensi da assoggettare alla ritenuta a titolo d’imposta vanno ricordati quelli scaturiti dall’attività di incaricato alle vendite a domicilio rientrante nella sfera di applicabilità della Legge 173/2005, quali, ad esempio, quelli percepiti dalle Dealers (che raccolgono, nel corso delle riunioni indette nei vari domicili di privati consumatori, gli ordinativi di acquisto di alcuni prodotti) e da coloro i quali effettuano la vendita di prodotti con il sistema del porta a porta.
Per quanto riguarda le provvigioni percepite dalle cosiddette Dealers va, altresì, evidenziato che sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta sia i compensi per la pura attività di intermediazione (provvigioni in senso stretto) e sia i compensi per gli ulteriori servizi resi dalla Dealer dopo la conclusione del contratto di vendita, consegna dei beni e incasso del relativo credito (Circ. 24/08/845 del 10/06/83 Min. Fin. Dir. Imposte).
Sono soggette alla ritenuta d’imposta definitiva del 23% sia le provvigioni dirette (maturate su ordini di propri clienti) sia le provvigioni indirette (maturate su ordini di clienti dei propri reclutati) indipendentemente dagli importi. Non esiste un limite minimo e non esiste un limite massimo per tale tipo di assoggettazione d’imposta.
In considerazione a quanto esposto tutti coloro che percepiscono una provvigione con ritenuta definitiva non dovranno dichiarare i compensi percepiti essendo stato assolto il debito d’imposta in maniera definitiva con la ritenuta effettuata (R.M.180/E del 12.07.95). Tale reddito non si cumula con eventuali altri, ciò non nega l’obbligo di dichiarare gli altri redditi tramite il Modello Unico personale. Le provvigioni percepite sono escluse dall’assoggettamento dell’ IRAP per esclusioni di legge oggettive, assenza di dichiarazione dei redditi e soggettive come riportato dalle istruzioni ministeriali.
L’aliquota IRPEF, quale ritenuta d’imposta definitiva alla fonte, per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio, è variata, nel corso degli anni, come da seguente tabella:
Dal 01.01.2001 al 31.12.2002 | ||
Dal 01.01.2003 |