|
Chiarimenti in merito all'interpretazione della
Legge 173 per la soggettabilità passiva ai fini IVA degli incaricati alla
vendita diretta a domicilio.
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione
della legge)
Con nota dell’Associazione istante ha chiesto il
parere di questa agenzia in merito al corretto trattamento fiscale da riservare,
ai fini IVA, alle provvigioni erogate agli incaricati alla vendita diretta a
domicilio, alla luce delle novità normative introdotte con la Legge n. 173 del
17 agosto 2005.
In particolare, la legge suddetta, recante la disciplina
della vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di
vendita piramidali, ha individuato gli elementi peculiari che caratterizzano
tale tipologia contrattuale.
L’art. 1, comma 1, lett. b), definisce l’incaricato alla vendita diretta a
domicilio come “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove,
direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso
privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a
domicilio”.
Il successivo art. 3, comma 4, della medesima legge, concentrandosi, in
particolare, sull’attività dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio,
qualifica occasionale l’attività resa dall’incaricato, senza vincolo di
subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al conseguimento di un reddito
annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro, ferma restando
(comma5), per tutte le categorie di incaricati alle vendite a domicilio, la
disciplina previdenziale prevista all’art. 44, comma 2, ultimo periodo, del D.L.
n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre
2003.
Ad avviso della scrivente, nonostante nell’ambito della disciplina contenuta
nella citata legge siano preponderanti i profili civilistici della materia
trattata, l’art.3, comma 4, ha rilievo fiscale, in quanto il legislatore ha
inteso introdurre, attraverso il riferimento a una data soglia di reddito(5.000
euro), un criterio atto ad individuare in quale caso gli incaricati alle vendite
dirette a domicilio possono considerarsi, a fini fiscali, esercenti attività
“occasionale” e, in quanto tali, non soggetti agli obblighi imposti in materia
di IVA.
Ciò comporta per i soggetti in questione la necessità di assoggettare ad IVA le
provvigioni percepite solo al verificarsi della condizione espressa dal comma 4
del citato articolo 3, con la conseguenza che, sino al raggiungimento di un
reddito annuo derivante dall’attività di vendita diretta a domicilio pari a
5.000 euro, essi non sono da considerarsi soggetti passivi IVA.
Si fa presente, in proposito, che, come si desume agevolmente dal tenore
letterale dell’articolo in commento, il limite di 5.000 euro va riferito al
reddito e non al volume d’affari.
Pertanto, ai fini della verifica dell’eventuale superamento di detto limite,
occorre considerare anche le eventuali spese collegate allo svolgimento delle
attività in questione.
Al riguardo, si pone il problema ulteriore di stabilire se tali spese debbano
essere analiticamente contabilizzate dall’incaricato alla vendita diretta,
ovvero se siano suscettibili di determinazione forfetaria.
In tal senso, è utile considerare che l’art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. 600 del
1973, per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio,
stabilisce che i compensi siano assoggettati ad imposizione attraverso
l’applicazione di una ritenuta alla fonte con l’aliquota applicabile al primo
scaglione di reddito commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del
reddito.
Tale ultima disposizione, prevista in materia di imposizione diretta, introduce
un criterio che può essere recepito anche ai fini, che qui interessano, della
verifica dell’eventuale superamento della soglia prevista dal richiamato art. 3,
comma 4, della legge n. 173 del 2005.
Pertanto, l’attività degli incaricati in questione è da intendersi abituale e,
quindi, rilevante ai fini IVA, se nell’anno solare per la stessa è percepito un
reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al citato
comma 6 dell’art. 25-bis, superiore a 5.000 euro.
Per quanto concerne l’individuazione del momento a partire dal quale
l’incaricato assume la soggettività passiva ai fini IVA, ad avviso della
scrivente, è dalla prima operazione, che comporta il superamento della soglia di
5.000 euro, che decorre il termine entro il quale detti incaricati devono
comunicare l’inizio dell’attività rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35
del D.P.R. n. 663 del 1972, e, in quanto soggetti passivi dell’imposta, devono
adempiere a tutti gli ulteriori relativi obblighi.
Tale soluzione, che esclude l’insorgere di difficoltà operative nel caso di
superamento del limite in corso d’anno è coerente con l’orientamento espresso
dall’INPS nella circolare n. 103 del 2004 (recante chiarimenti in merito
all’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli incaricati alla vendita
diretta).
In particolare, ai fini previdenziali, l’art. 44 del Decreto Legge n. 269 del
2003 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli incaricati alle vendite
dirette a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS
solo qualora il reddito annuo derivante dalla detta attività sia superiore ad
euro 5.000.
Con la circolare sopra citata, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha
chiarito che, ai fini previdenziali, il redito di euro 5.000 costituisce una
fascia di esenzione.
Ciò premesso, la scrivente è dell’avviso che, anche ai fini fiscali, il
presupposto soggettivo di assoggettamento all’IVA sorge esclusivamente al
superamento della soglia di 5.000 euro e riguarda esclusivamente le operazioni
che determinano la quota di reddito eccedente.
È opportuno prendere in considerazione anche la diversa ipotesi in cui un
incaricato della vendita diretta a domicilio, che eserciti detta attività in via
abituale e sia, quindi, titolare di partita IVA, non raggiunga, in un
determinato anno, la soglia di 5.000 euro di reddito.
In relazione a tale fattispecie, la scrivente esprime l’avviso che il mancato
superamento della soglia suddetta in un determinato periodo d’imposta,
eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l’attività in questione,
non possa determinare la perdita della soggettività passiva ai fini IVA, in
quanto si deve presumere che il soggetto che inizia ad esercitare la vendita
diretta a domicilio quale attività abituale, anche nella successiva prosecuzione
intenda conferire all’attività i caratteri di sistematicità e continuità che
concretizzano i requisiti dell’abitualità.
In altri termini, appare ragionevole sostenere che dal
momento in cui i soggetti in questione si collocano all’interno dell’ambito
applicativo dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972,
non possano più considerarsi “occasionali” (quindi, esclusi dal campo
dell’applicazione dell’IVA) fino a quando esercitano l’attività in questione.
|