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La Risoluzione Ministeriale datata 12 luglio 1995, n.180/E ha
chiarito che anche i venditori a domicilio titolari di Partita Iva, i cui redditi
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo ai sensi dell'art. 25bis,
comma sesto, del D.P.R. 600/1973, non sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, al pari dei loro colleghi che svolgono l'attività solo
occasionalmente, salvo naturalmente che non posseggano altri redditi per i quali
tale dichiarazione risulta obbligatoria.
Il dubbio era sorto ad una associazione di categoria nell'esaminare il comma 4
dell'art.1 del D.P.R. 600/1973, così come modificatodall'art. 15, comma secondo,
lett. a), della legge 24 dicembre1993, n. 537, che prevede l'esonero
dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla
tenuta delle scritture contabili.
Il ministero al riguardo ha precisato che l'attività dei venditori a domicilio
di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, indipendentemente dal
fatto che i compensi relativi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, si
configura come attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale
od occasionale. Nel primo caso siamo in presenza di reddito d'impresa di cui
all'art. 51 del D.P.R. 917/1986, nel secondo caso si tratta di redditi diversi di
cui all'art. 81,comma 1, lett. i), dello stesso decreto.
Qualora ci troviamo nella prima ipotesi la tenuta delle scritture contabili è
comunque "logicamente e materialmente esclusa" per via del particolare criterio
di tassazione del reddito prodotto. Di conseguenza, proprio per il fatto che
si esclude che i venditori a domicilio titolari di Partita Iva debbano tenere le
scritture contabili, gli stessi sono esonerati anche dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda i venditori a
domicilio "occasionali", esonerati dall'obbligo della presentazione della
dichiarazione dei redditi in virtù del quarto comma,lett. b), dell'art. 1 del
D.P.R. 600/1973 (persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili
che possiedono solo redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta), norma che in realtà vale, come si è visto, anche per i
venditori a domicilio titolari di Partita Iva.
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