ART. 18 VENDITA PER
CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE.
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazioneal comune nel
quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza
spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore
merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda,
che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal
presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la
trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione
sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle
imprese ed il numero della Partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il
libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione
o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere
in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
ART. 19 VENDITE
EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE.
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune
nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica
sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa
stessa, e la firma di quiest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile
durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche
per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la
disposizione dell'articolo 18, c.7.
ART. 20 PROPAGANDA A
FINI COMMERCIALI.
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di
qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del
consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte
alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui
all'articolo 19, commi 4,5,6 e 8.
ART. 21 COMMERCIO
ELETTRONICO
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per
operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche fianlizzate a migliorare la competività
globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie,
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a
garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del
consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e
negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
elettronico.
2.Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti
pubblici o privati interessati, nonchè con associazioni rappresentative delle
imprese e dei consumatori.
ART. 22 SANZIONI E
REVOCA
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,7,8,9,16,17,18
e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.494,00.
La sanzione e' ridotta a Euro 5.164,00 se pagata entro 60 giorni dalla
notifica.
ART. 5 REQUISITI DI
ACCESSO ALL'ATTIVITA'
1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere
esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non
alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al al titolo II e VIII
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base
delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale,
dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2
del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero,
qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza.