SPESE E DETRAIBILITA’ IVA
Gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui alla Legge 173/2005, non presentano la dichiarazione dei redditi per le provvigioni percepite, come contemplato dalla R.M.180/E del 12.07.95 e pertanto non possono detrarre nessun tipo di spesa ai fini IRPEF.
Le provvigioni sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva alla fonte (Art.25 Bis 6’Comma).
Agli Incaricati alle Vendite è preclusa la possibilità di optare per il regime dei Minimi o Forfettario in quanto la Legge stessa lo esclude perché già tale inquadramento usufruisce di un regime fiscale agevolato.
Attenzione: Recenti verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza hanno contestato le provvigioni degli IVD quale reddito (provvigioni) soggetto a ritenuta d’imposta definitiva quando il contribuente ha detratto l’IVA sulle fatture di acquisto. Tale contestazione è stata rilevata in quanto, l’organo di controllo, ha considerato il contribuente non più un semplice IVD con esclusione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma ha accertato, in considerazione delle fatture di acquisto detratte, un’attività “organizzata” d’impresa e quindi non più riconducibile all’attività di semplice IVD usufruendo dei vantaggi fiscali e previdenziali. La Guardia di Finanza ha emesso verbale di accertamento poichè il contribuente è stato equiparato, fiscalmente, ad un’attività organizzata e pertanto simile alla figura di procacciatore di affari o agente di commercio con l’obbligo di iscrizione alla CCIAA, Ivs Inps Commercianti e l’obbligo della presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
La contestazione ha determinato il pagamento delle imposte a saldo con tutte le riprese fiscali e irrogazione delle relative sanzioni.
Nota: si consiglia di non detrarre l’IVA sugli acquisti in quanto si potrebbe incorrere in una contestazione dell’attività svolta considerata non più di semplice Incaricato ma organizzata d’impresa e pertanto riconducibile ad attività di Procacciatore di Affari o Agente di Commercio con conseguenze di recupero retroattivo d’imposte e contributi INPS non versati oltre alle relative sanzioni di legge.