CHI PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI INCARICATO
L’attività di Incaricato alle Vendite di cui alla legge 173/2005 e legge 114/98 può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- avere la maggiore età,
- non avere pendenze penali,
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società,
Aspetti Fiscali
Tale attività può essere svolta da chiunque, purchè in possesso dei requisiti come sopra riportato. Le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi in base alla R.M.180/E del 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte definitiva del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art.25 Bis. Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge e pertanto è possibile usufruire della relativa detrazione fiscale.
Posizione IVA
L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all’Ufficio IVA quando è svolta in modo occasionale per importi annui di provvigioni non superiori a € 6.410 (€ 5.000 netti); superando questa franchigia subentra l’obbligo dell’iscrizione Iva come contemplato dalla R.M. 18/E del 27.01.2006.
Aspetti previdenziali
Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggette al contributo INPS in base alla legge 335/95 sull’ammontare oltre € 5.000 di provvigioni nette (€ 6.410 -22% detrazione).
La quota Inps è a carico di 1/3 per l’incaricato e 2/3 per la società committente; l’adempimento del versamento all’Inps è a carico della società committente in qualità di sostituto d’imposta. L’iscrizione all’Inps è a carico del singolo incaricato tramite la procedura Inps.
Le aliquote Inps sono attualmente due: una ordinaria (per coloro che non hanno altri versamenti previdenziali obbligatori) e una ridotta (per coloro che hanno già altre forme di versamento previdenziale obbligatorio). Per usufruire dell’aliquota ridotta Inps deve essere inoltrata una dichiarazione scritta alla società committente. Successivamente dovrà essere comunicato eventuali cambiamenti della propria posizione previdenziale per non incorrere in sanzioni per aver usufruito indebitamente della riduzione Inps. (La responsabilità per l’applicazione dell’utilizzo dell’aliquota ridotta è totalmente a carico del contribuente IVD)
Limitazioni dell’attività
I seguenti casi sono situazioni soggettive dove l’attività di incaricato alle vendite a domicilio è sempre consentito ed è compatibile sia fiscalmente che giuridicamente ma ci possono essere delle penalizzazioni in funzione a delle limitazione o revoche dei diritti acquisiti. Pertanto tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:
- disoccupazione,
- mobilità,
- pensione di invalidità,
- cassa integrazione,
- pensione previdenziale,
- dipendenti di enti pubblici,
- percettori di assegni assistenziali,
possono subire una riduzione delle prestazioni concesse o anche la definitiva revoca.
Lavoratori dipendenti.
L’attività di incaricato alle vendite è fiscalmente compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro dipendente presso aziende private.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a Tempo Parziale (inferiore al 50% del tempo pieno) possono svolgere liberamente l’attività di IVD.
I dipendenti pubblici a Tempo Pieno o Part-Time con orario superiore al 50% hanno il divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo salvo che sia stata concessa specifica autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza.
Pensionati.
Per la casistica dei Pensionati dobbiamo specificare i seguenti gruppi principali di appartenenza: Pensioni di Invalidità. Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, in base al tipo di classe di invalidità, possono subire la revoca della pensione dall’ente predisposto svolgendo qualsiasi tipo di attività, quindi anche di IVD Da valutare attentamente caso per caso.
Pensioni di Previdenza. La casistica è molto numerosa e frazionata a seconda degli enti di previdenza e dei periodi di pensionamento. In linea generale l’attività di IVD è compatibile in quanto il pensionato non perde mai il diritto alla pensione. L’unico rischio che può incorrere è quello che se percepisce una pensione di importi oltre i minimali può subire una riduzione di tale pensione per gli importi superiori a determinate classi di reddito e solo per il periodo in cui percepisce tali redditi. Terminato il periodo di doppio reddito la pensione viene reintegrata secondo la classe di appartenenza.
Pensione di reversibilità. La casistica è identica al punto 2 se la pensione di reversibilità è unica. Se invece oltre alla quota di reversibilità, sussiste anche la pensione diretta personale, secondo del cumulo totale, si può incorrere nell’eventuale revoca della quota di reversibilità.
Pensione Legge 335/95.La gestione pensionistica è separata ed integrata ad eventuali ulteriori tipi di pensioni. Al momento non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi versati per ogni gestione previdenziale. Per ottenere il diritto a questo tipo di pensione il contribuente deve aver versato minimo cinque anni completi di contribuzione Inps.Conclusioni: relativamente ai casi dei pensionati si deve valutare caso per caso e soggettivamente decidere per ciò che l’attività di I.V.D. può rendere in considerazione di un’eventuale e temporanea riduzione della pensione.