ASSEGNI E DETRAZIONI FISCALI CONIUGE
DETRAZIONE FISCALE – FAMILIARE A CARICO:
Le provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio di cui alla legge Legge 173/2005 non devono essere dichiarate nella propria Dichiarazione dei Redditi ai sensi della R.M.180/E del 12.07.95 e non rientrano nel reddito complessivo di cui al rigo N1 del Modello Unico (o Mod.730) e pertanto tali provvigioni non sono considerate nel calcolo per la determinazione del reddito per usufruire della detrazione fiscale per coniuge a carico (C.M. n.3/E del 09.01.98). Gli incaricati che percepiscono provvigioni inferiori o superiori al limite di € 2.840,51 sono SEMPRE a carico del coniuge e possono usufruire della relativa detrazione fiscale. Gli Incaricati alle Vendite devono avere solo questo tipo di reddito in quanto se percepiscono altri redditi, che per tali ulteriori redditi, superano il limite di € 2.840,51 non potranno essere considerati a carico del coniuge. Per il calcolo del limite per usufruire della detrazione fiscale non cumulano i due tipi di redditi: provvigioni e altri redditi.
ASSEGNI FAMILIARI:
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.Nel calcolo del reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione per avere diritto agli assegni familiari sono escluse le provvigioni assoggettate a ritenuta d’imposta definitiva per un importo fino a € 1.032,91 al lordo delle ritenute. Consultare i due esempi::
1) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle vendite per € 900 al lordo delle ritenute. In questo caso le provvigioni percepite dal coniuge sono inferiori a € 1.032,91 e pertanto è possibile usufruire degli assegni familiari secondo i calcoli previsti.
2) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle vendite per € 1.200 al lordo delle ritenute. In questo caso le provvigioni percepite rientrano nel computo del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’ammontare per avere diritto agli assegni familiari.
Pertanto tutti gli incaricati che percepiscono provvigioni lorde inferiori a € 1.032,91 non cumulano ai fini della determinazione del reddito familiare.
Alcune interpretazioni giuridiche e fiscali hanno evidenziato che il reddito da considerare, ai fini dei calcoli delle detrazioni fiscali e assegni familiari, deve essere il 78% delle provvigioni lorde percepite come previsto dall’Art.25 Bis. 6’Comma DPR.600/1973.