ASPETTI FISCALI DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE
L’attività di incaricato alle vendite è contemplata dalla Legge 173/2005 e dall’ art.19 del D.Lgs.114/98, secondo cui:
- la vendita a domicilio del consumatore è disciplinata da tali normative;
- le ditte committenti rilasciano un tesserino con fotografia alle persone incaricate;
- le ditte committenti rispondono agli effetti civili dell’attività dei propri incaricati;
- i prodotti devono essere assicurati per eventuali danni causati al consumatore;
- i prodotti venduti devono essere coperti da garanzia commerciale;
- i prodotti consegnati, se non corrispondano all’ordine, devono essere sostituiti;
- il consumatore può richiedere al venditore il diritto di recesso.
Con la R.M. 14/7/1993, n.16/645620, il Ministero delle Finanze ha ritenuto che non sussistono i presupposti impositivi ai fini delle imposte dirette per i compensi percepiti dagli “Incaricati alle Vendite” per la vendita a domicilio e le cessioni di beni in omaggio a favore di chi metteva a disposizione il proprio domicilio per effettuare incontri utili per la promozione e la vendita dei prodotti trattati dagli intermediari.
Le denominazioni tecniche e fiscali che caratterizzano tale attività sono:
- Incaricato alle Vendite.
- Venditore Porta a Porta,
- Venditore a Domicilio,
L’Incaricato alle Vendite esercita un’attività saltuaria (o addirittura occasionale) che si concretizza nel mettere in relazione le parti ai fini della conclusione di un affare.
Pur presentando delle analogie con la funzione svolta dall’agente, l’attività è nettamente distinta poiché l’Incaricato alle Vendite non ha l’obbligo ma solo la facoltà di promuovere la conclusione del contratto. E’ precluso il concetto di stabilità.
L’attività è remunerata con una provvigione determinata in ragione percentuale sulla quantità e sull’importo delle vendite realizzate e andate a buon fine. Tuttavia, le parti possono convenire forme di compenso diverse tenendo conto che il limite è costituito dalla natura del contratto, circostanza che esclude la determinazione del corrispettivo con una retribuzione fissa cioè non correlata alla quantità ed agli affari promossi. Inoltre, il contratto (Piano Marketing) può disporre anche premi di produzione ed incentivi, assimilabili a provvigioni integrative, legate al superamento di un determinato volume d’affari, nonché altri benefici (ad esempio viaggi premio) al conseguimento di determinati obbiettivi commerciali.
L’attività dell’Incaricato alle Vendite deve essere distinta in esercizio abituale od occasionale delle prestazioni. Ovviamente, in quest’ultimo caso, la natura sporadica delle operazioni esclude l’applicazione dell’IVA come riportato nella R.M.18/E del 26.01.2006. Ben diversa è l’ipotesi dell’esercizio abituale (al superamento di 6.410 euro), ai sensi dell’art.4 del D.P.R.26/10/1971, n.633, poiché l’imposta si applica sia sulle provvigioni sia sugli incentivi.
Le provvigioni possono essere di due tipi:
- Dirette: per affari procurati direttamente.
- Indirette: per affari procurati dai propri Incaricati alle Vendite reclutati.
Ai fini dell’imposta sui redditi l’art.25 – bis del D.P.R. 29/9/1973, N. 600, dispone che le provvigioni comunque denominate (cioè compresi gli incentivi) sono assoggettate alla ritenuta d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%). Tuttavia la ritenuta commisurata sul 78% delle provvigioni, è operata a titolo d’imposta definitiva nei confronti degli Incaricati alle Vendite. Questi sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi come contemplato dalla R.M.180/E del 12.07.1995. In qualsiasi caso va presentata la dichiarazione annuale IVA fermo restando, ovviamente, l’esonero della compilazione del Quadro RG del Mod.Unico per le provvigioni percepite in qualità di IVD e l’obbligo dichiarativo per gli altri redditi posseduti (ad esempio: fabbricati, Cud, diversi, ecc.).
I premi e gli incentivi commerciali che sono liquidati hanno il medesimo trattamento riservato alle provvigioni percepite in quanto sono maturate in relazione alle prestazioni rese dagli Incaricati alle Vendite per cui sono da considerare a tutti gli effetti provvigioni comunque denominate.
I piccoli omaggi che vengono attribuiti, direttamente dalla società per il tramite degli Incaricati alle Vendite, ai proprietari delle abitazioni che organizzano i “party plan” dimostrativi dei prodotti, sono privi di qualsiasi rilevanza reddituale per l’intermediario.
Questi, infatti, si limita soltanto a consegnare i beni in omaggio per conto della società senza averne la disponibilità patrimoniale.