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L’agente che interrompa, temporaneamente o definitivamente, la
propria attività di agenzia commerciale può essere ammesso alla
prosecuzione volontaria dei versamenti al solo fondo previdenza.
Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria è necessario che
siano già stati coperti almeno 7 anni, anche non consecutivi, di
anzianità contributiva, di cui almeno tre anni nel quinquennio
precedente la sospensione o la cessazione dell’attività.
Per la determinazione dell’anzianità contributiva, valida ai fini
pensionistici, qualora il mandato abbia inizio o termine in corso
d’anno, si considerano coperti solo i trimestri di effettiva durata
del rapporto. I versamenti volontari possono, pertanto, essere
effettuati anche per i trimestri privi di contribuzione obbligatoria
purchè successivi alla cessazione di tutti i mandati di agenzia.
La relativa domanda deve essere inoltrata alla Fondazione Enasarco -
CON/RAT/SETTORE AGENTI entro due anni a decorrere dal 1’ gennaio
successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto.
Alla prosecuzione volontaria non sono ammessi gli iscritti già
pensionati della Fondazione o che, comunque, alla data di richiesta
siano in possesso dei requisiti necessari per ottenere il
pensionamento.
L’importo da versare annualmente è determinato dalla media dei
versamenti affluiti sul conto previdenziale del richiedente negli
ultimi 3 anni anche non consecutivi di attività e non può comunque
essere inferiore a Euro 248,00 annue.
I contributi volontari a copertura di periodi arretrati, nonchè
quelli relativi all’anno in cui viene rilasciata l’autorizzazione,
devono, pena la decadenza dal diritto, essere versati in un unica
soluzione entro 90 gg. dalla data di ricezione dell’autorizzazione
stessa. Il versamento relative alle annualità future deve essere
improrogabilmente effettuato entro il 30 novembre dell’anno a cui si
riferisce il versamento.
Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato
esclusivamente sul c/c postale n. 771014 intestato a Fondazione
Enasarco - Versamenti Volontari - Via A. Usodimare, 31 - 00154 ROMA.
La causale del versamento deve riportare i seguenti dati
identificativi: n. matricola - n. di autorizzazione - anno/trimestre
a cui si riferisce il versamento.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso con la
ripresa dell’attività di agenzia commerciale o con il conseguimento
dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali erogate
dalla Fondazione.
A richiesta sono ammessi alla contribuzione volontaria, fino al
conseguimento dei requisiti contributivi necessari al conseguimento
della pensione di vecchiaia, anche gli agenti che, in data
precedente all’entrata in vigore del Regolamento delle attività
istituzionali (01.10.1998) abbiano maturato un anzianità
contributiva di almeno 15 anni.
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