Società
Specializzata Consulenza Fiscale
Vendita Diretta - Agenti di Commercio
||
|
|
|
|
TRATTAMENTO FISCALE PROVVIGIONI
Aggiornata al 01.09.2010
Le imprese che si avvalgono delle prestazioni e
dell’opera di agenti e rappresentanti di commercio devono evidentemente
rispettare tutta una serie di norme e di disposizioni di carattere generale,
previste dal Codice Civile, che regolano i rapporti e i contratti di
agenzia, nonché quelle stabilite nei contratti ed accordi collettivi. In
questo articolo ci occuperemo peraltro esclusivamente del trattamento
fiscale (IVA, ritenuta d’acconto ed ENASARCO) delle provvigioni corrisposte
agli agenti e della contabilizzazione delle provvigioni stesse.
PROVVIGIONI ED IVA
Si deve premettere che, in relazione alle provvigioni corrisposte, si
applicano, senza deroghe o esclusioni, le norme IVA previste per le
prestazioni di servizi, e soprattutto quelle contenute nell’art. 6, co. 3,
D.P.R. 633/1972 secondo le quali le prestazioni di servizi si considerano
effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Questa precisazione è
importante in quanto l’assoggettabilità all’IVA delle provvigioni da parte
dell’agente (e cioè il momento in cui l’agente deve emettere la sua fattura)
non deriva dalla maturazione della provvigione, ma dalla corresponsione di
una data somma (relativa a provvigioni maturate o meno) da parte della Casa
mandante. La prassi consolidata prevede d’altronde che l’agente emetta la
sua fattura contestualmente (o in momento immediatamente precedente)
all’incasso delle provvigioni maturate, o quando richiede un anticipo sulle
stesse. A carico dell’impresa mandante resta comunque l’obbligo di
sostituirsi all’agente per l’emissione della cosiddetta autofattura qualora
l’agente stesso, entro quattro mesi dal ricevimento della somma, non
provveda ad emettere la sua fattura (art. 6, co. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n.
471). Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile, si ricorda che è
quella ordinaria (attualmente del 20%) e che la stessa aliquota deve essere
applicata non solo sull’ammontare delle provvigioni vere e proprie
percepite, ma anche su somme introitate ad altro titolo. Si deve infatti
fare riferimento all’art. 13 del D.P.R. 633/1972, là dove viene previsto che
l’imposta si applica sull’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al
prestatore di servizi (o al cedente dei beni) in base al contratto, compresi
gli oneri e le spese inerenti alla sua esecuzione, e i debiti o altri oneri
verso terzi accollati al cessionario o al committente. Si deve tener conto
che l’agente ha, a suo carico, sia le spese che ogni onere e rischio
derivante dalla sua attività, e che con la sola provvigione dovrà far fronte
a tutti i costi relativi alla gestione della sua attività e del suo lavoro.
D’altra parte, l’art. 1748 del Codice Civile prevede che l’agente non abbia
diritto al rimborso delle spese d’agenzia. Anche nel caso in cui la Casa
mandante dovesse rimborsare all’agente talune spese da lui sostenute nel
corso dello svolgimento del suo lavoro (spese di trasferta, vitto, alloggio,
trasporto, ecc.), le spese stesse dovranno essere regolarmente fatturate e
non considerate come rimborsi. Si deve in sostanza ribadire che qualunque
somma eventualmente erogata a titolo di rimborso dalla Casa mandante dovrà
essere assoggettata ad IVA, così come a contribuzione ENASARCO ed a ritenuta
d’acconto (si veda più avanti), come se si trattasse di una normale
provvigione. Restano invece escluse dall’IVA, ex art. 15 dello stesso D.P.R.
633/1972, le somme che la Casa mandante rimborsa all’agente in quanto
riguardano anticipi fatti da quest’ultimo alla Casa per acquisti effettuati
per nome e conto della Casa stessa. La condizione per la non
assoggettabilità all’IVA è data dalla documentazione di queste spese fatte
per nome e conto della Casa mandante. In altre parole, le fatture dei
fornitori dovranno essere intestate direttamente alla Casa mandante e questi
documenti dovranno essere fatti pervenire dall’agente alla Casa stessa
unitamente alla sua nota di addebito. Sovente accade che queste spese
effettuate per nome e conto vengano richieste a rimborso dall’agente in un
momento in cui non sono ancora maturate provvigioni. Ciò non toglie che
l’agente possa richiedere alla Casa mandante il rimborso di queste spese con
l’emissione della sopraindicata nota di addebito esclusa da IVA. Sempre in
relazione alla determinazione della base imponibile da assoggettare
all’imposta, l’agente dovrà considerare, come imponibili, anche le
prestazioni accessorie, mentre per contro, non potrà diminuire la base
imponibile delle somme eventualmente addebitategli per penalità dalla Casa
mandante. Ciò significa che, se all’agente vengono addebitate delle somme a
titolo di star del credere, le somme stesse non potranno essere scomputate
dalla base imponibile delle provvigioni da assoggettare all’IVA, ma si dovrà
tenerne conto solo in sede di liquidazione delle provvigioni. Infine, dalla
base imponibile devono essere escluse, oltre le già ricordate anticipazioni
effettuate per nome e per conto, anche gli interessi moratori e le penalità
ed indennità connesse alla cessazione del rapporto di agenzia (per esempio
indennità per mancato preavviso, indennità di clientela), nonché altre somme
collegate in qualche modo con al cessazione del rapporto d’agenzia che
abbiano la funzione di indennità o di risarcimento, previste o meno dal
contratto.
RITENUTA DI ACCONTO
La Casa mandante, sempre in relazione alle provvigioni liquidate
all’agente, è obbligata ad operare una ritenuta a titolo di acconto
(art. 25bis, D.P.R. 600/1973) ed a versare contributi all’ENASARCO.
Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto si deve precisare che va
effettuata nei confronti sia delle persone fisiche, sia delle
società di persone o di capitali che effettuano attività di
rappresentanza commerciale o di agenzia. Questa normativa è senza
dubbio innovativa tenendo conto che il reddito dell’agente di
commercio si deve considerare reddito di impresa e, come è noto,
questo reddito non è soggetto ad alcuna ritenuta. La misura della
ritenuta, originariamente del 10%, è stata elevata per il 1998 al
19% ai sensi dell’art. 21, co. 12, della L. 27.12.1997, n. 449. Ora
l’aliquota è del 23%, dal momento che si deve fare riferimento al
primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 917/1986.
La ritenuta deve essere operata:
- sul 50% della base imponibile qualora il percipiente dichiari
alla Casa mandante di non avvalersi in via continuativa dell’opera
di dipendenti o di terzi;
- sul 20% della base imponibile qualora il percipiente dichiari
alla Casa mandante di avvalersi in via continuativa dell’opera di
dipendenti o di terzi.
Secondo quanto stabilito con D.M. 16.04.1983, relativamente alla
riduzione al 20% della base imponibile sulla quale applicare la
ritenuta, devono essere considerati dipendenti coloro che prestano
nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica,
alle dipendenze e sotto la direzione dell’agente e terzi
collaboratori coloro che, senza vincoli di subordinazione,
collaborano con l’agente quali gli agenti, i subagenti, i mediatori,
i procacciatori di affari, i produttori e figure similari. Devono
essere considerati terzi anche i collaboratori dell’impresa
familiare impiegati nell’esercizio dell’attività dell’agente e gli
associati delle associazioni in partecipazione, quando il loro
apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
L’agente che ritiene di poter beneficiare della riduzione
dell’imponibile al 20% deve rilasciare apposita dichiarazione al
soggetto che eroga le provvigioni. Questa dichiarazione deve essere
inviata alla Casa mandante mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, in carta semplice e deve contenere i dati
identificativi dell’agente e l’attestazione di avvalersi in via
continuativa dell’opera di dipendenti e di terzi. La dichiarazione
stessa dovrà essere datata e sottoscritta e inoltrata alla Casa
mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento. Nel caso che il diritto alla ritenuta insorga o venga
meno nel corso dell’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere
presentata non oltre 15 giorni dal verificarsi delle suddette
condizioni.
CONTRIBUTI ENASARCO
Relativamente all’ENASARCO, si ricorda che a questa fondazione
sono obbligatoriamente iscritti tutti gli agenti ed i
rappresentanti. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a
carico dell’agente o del rappresentante di commercio deve essere
esercitato all’atto del pagamento delle provvigioni sotto pena di
decadenza. Il nuovo regolamento dell’ENASARCO, approvato il 24
settembre 1998, ha aggiornato le aliquote con decorrenza 1° luglio
1998. I contributi devono essere versati su tutte le somme a
qualsiasi titolo dovute agli agenti o ai rappresentanti in relazione
al rapporto di agenzia:
- l’aliquota contributiva al fondo di previdenza è al 50% a carico della Casa mandante
ed il restante 50% a carico dell’agente);
Quando il mandato è conferito ad agenti e rappresentanti che
operano in società, il contributo minimo è ridotto alla metà per
ciascuno dei soci (anche quando siano più di due). Si deve precisare
inoltre che:
1. la ripartizione dei contributi, diversa da quella paritetica,
deve essere fatta solo dopo che a tutti i soci sia stato garantito
il minimale;
2. i massimali non sono frazionabili.
Relativamente ai massimali annui, il regolamento ENASARCO prevede
la loro infrazionabilità, stabilendo però che, qualora il rapporto
di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, l’anzianità
contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri
di effettiva durata del rapporto. Invece per i minimali di
contribuzione è stata prevista la frazionabilità dei trimestri. I
principi fondamentali della disciplina ENASARCO sui minimali di
contribuzione sono i seguenti:
- PRINCIPIO DI PRODUTTIVITÀ: il minimale di contribuzione è
dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel
corso dell’anno, se pure in misura minima e in un solo trimestre.
Nell’ipotesi appunto che siano maturate provvigioni in un solo
trimestre dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di
minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato
improduttivo.
- PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’: in caso di inizio o di cessazione
del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale
è frazionato in quote per trimestre e deve essere versato per tutti
i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato,
semprechè in alcuni di essi sia maturato il diritto a provvigioni,
secondo il principio di produttività.
Al contrario, il contributo minimo non è dovuto se nel corso
dell’anno il rapporto è stato improduttivo. Nel caso che l’attività
di agenzia sia svolta da società per azioni o a responsabilità
limitata, il contributo da versare al fondo di assistenza sociale
della fondazione ENASARCO, in sostituzione dei contributi
previdenziali, a totale carico della Casa mandante, è stabilito
nella misura del 2% senza limiti di massimale.