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ARTICOLO 1: Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore
Generale, è autorizzato a disporre opportune erogazioni agli
iscritti in attività al tempo dell’evento nei casi di seguito
riportati:
a) iscritti esclusi dalla copertura del rischio e che quindi non
possono usufruire delle prestazioni previste dalla polizza
assicurativa;
b) iscritti affetti da malattie gravi che abbiano comportato
notevoli spese documentate, con esclusione di quelle per cure
dentarie, tenuto conto anche dell’eventuale indennizzo previsto
dalla polizza assicurativa.
I requisiti per ottenere la prestazione sono:
- stato di bisogno, tenuto conto della situazione economica
propria e dei familiari conviventi;
- essere agenti non pensionati aventi un’anzianità contributiva
di almeno 5 anni al 31.12.1998 titolari alla stessa data di un conto
previdenziale non inferiore a Euro 1.188,00 incrementato da
versamenti obbligatori afferenti agli anni 1996/1997/1998;
- essere pensionati della Fondazione aventi un conto
previdenziale in relazione ad attività svolta dopo il pensionamento.
Tali erogazioni possono essere concesse entro il limite di Euro 1.549,00. I casi più gravi potranno essere sottoposti all’esame del
Comitato Esecutivo che potrà decidere interventi fino a Euro 5.164,00.
ARTICOLO 2: I sussidi possono essere concessi dal
Presidente, sentito il Direttore Generale, entro il limite di Euro 1.291,00 nei casi di seguito riportati:
1) richieste di iscritti in attività che abbiano sostenuto
notevoli spese (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche)
per il coniuge e/o i figli conviventi e a carico in occasione di
gravi malattie o decesso degli stessi;
2) richieste di iscritti pensionati - anche non in attività - che
abbiano sostenuto spese di rilevante entità (con esclusione di
quelle per cure odontoiatriche) per malattie gravi o ricoveri o
infortuni occorsi a sé o ad un familiare;
3) richieste di vedove o di orfani minorenni di iscritti in
attività o di pensionati che abbiano sostenuto spese di rilevante
entità (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) sempre in
relazione a gravi malattie, ricoveri o infortuni agli stessi
occorsi.
Il Comitato Esecutivo, ove ne ravvisi l’opportunità, anche in
relazione all’entità della spesa sopportata, potrà concedere
erogazioni superiori a Euro 1.291,00 nel limite massimo di Euro 2.582,00.
ARTICOLO 3: L’istanza di erogazione straordinaria o di sussidio,
di cui ai precedenti articoli, deve essere inoltrata alla Fondazione
direttamente dall’interessato o da chi legalmente lo rappresenti.
All’istanza dovrà essere allegata una dichiarazione resa ai sensi
degli art. 4 3 20 della Legge 04.01.1968, n. 15, attestante la
situazione reddituale dell’avente titolo all’erogazione
straordinaria o al sussidio e indicante anche l’ammontare
dell’eventuale pensione di invalidità civile percepita o
dell’indennità di accompagnamento. Tale dichiarazione dovrà altresì
precisare che per la spesa sostenuta, debitamente documentata,
l’istante non ha diritto a rimborsi da altre autorità, enti,
associazioni, o istituti di assicurazione; nel caso di diritto a
rimborso parziale ne dovrà essere precisata l’entità.
Nella domanda dovrà essere indicato anche il numero del codice
fiscale.
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