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EROGAZIONI STRAORDINARIE E SUSSIDI

ARTICOLO 1: Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, è autorizzato a disporre opportune erogazioni agli iscritti in attività al tempo dell’evento nei casi di seguito riportati:
a) iscritti esclusi dalla copertura del rischio e che quindi non possono usufruire delle prestazioni previste dalla polizza assicurativa;
b) iscritti affetti da malattie gravi che abbiano comportato notevoli spese documentate, con esclusione di quelle per cure dentarie, tenuto conto anche dell’eventuale indennizzo previsto dalla polizza assicurativa.
I requisiti per ottenere la prestazione sono:
- stato di bisogno, tenuto conto della situazione economica propria e dei familiari conviventi;
- essere agenti non pensionati aventi un’anzianità contributiva di almeno 5 anni al 31.12.1998 titolari alla stessa data di un conto previdenziale non inferiore a Euro 1.188,00 incrementato da versamenti obbligatori afferenti agli anni 1996/1997/1998;
- essere pensionati della Fondazione aventi un conto previdenziale in relazione ad attività svolta dopo il pensionamento.
Tali erogazioni possono essere concesse entro il limite di Euro 1.549,00. I casi più gravi potranno essere sottoposti all’esame del Comitato Esecutivo che potrà decidere interventi fino a Euro 5.164,00.

ARTICOLO 2: I sussidi possono essere concessi dal Presidente, sentito il Direttore Generale, entro il limite di Euro 1.291,00 nei casi di seguito riportati:
1) richieste di iscritti in attività che abbiano sostenuto notevoli spese (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) per il coniuge e/o i figli conviventi e a carico in occasione di gravi malattie o decesso degli stessi;
2) richieste di iscritti pensionati - anche non in attività - che abbiano sostenuto spese di rilevante entità (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) per malattie gravi o ricoveri o infortuni occorsi a sé o ad un familiare;
3) richieste di vedove o di orfani minorenni di iscritti in attività o di pensionati che abbiano sostenuto spese di rilevante entità (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) sempre in relazione a gravi malattie, ricoveri o infortuni agli stessi occorsi.
Il Comitato Esecutivo, ove ne ravvisi l’opportunità, anche in relazione all’entità della spesa sopportata, potrà concedere erogazioni superiori a Euro 1.291,00 nel limite massimo di Euro 2.582,00.

ARTICOLO 3: L’istanza di erogazione straordinaria o di sussidio, di cui ai precedenti articoli, deve essere inoltrata alla Fondazione direttamente dall’interessato o da chi legalmente lo rappresenti. All’istanza dovrà essere allegata una dichiarazione resa ai sensi degli art. 4 3 20 della Legge 04.01.1968, n. 15, attestante la situazione reddituale dell’avente titolo all’erogazione straordinaria o al sussidio e indicante anche l’ammontare dell’eventuale pensione di invalidità civile percepita o dell’indennità di accompagnamento. Tale dichiarazione dovrà altresì precisare che per la spesa sostenuta, debitamente documentata, l’istante non ha diritto a rimborsi da altre autorità, enti, associazioni, o istituti di assicurazione; nel caso di diritto a rimborso parziale ne dovrà essere precisata l’entità.

Nella domanda dovrà essere indicato anche il numero del codice fiscale.

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