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Dallo strumento per gli Studi di Settore sono ESCLUSI gli Incaricati alle Vendite a Domicilio iscritti e non iscritti all'IVA poiche' i redditi percepiti non devono essere
dichiarati nella dichiarazione dei redditi ai sensi della R.M.180/E
del 12.07.95. Sono soggetti a tale strumento di controllo
i Procacciatori d'Affari
e gli Agenti di Commercio iscritti all'IVA,
in quanto devono presentare la dichiarazione dei redditi.
Introduzione
L’art. 10 della L. 08 maggio 1998, n. 146 ha disciplinato le
modalità di utilizzazione degli studi di settore quali
strumenti a disposizione della amministrazione finanziaria in sede
di accertamento. L’art. 21, co. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448
ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 10, commi da 1 a 6,
della L. 146/1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi
al periodo di imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi
stessi siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo
del periodo successivo.
Adeguamento in dichiarazione
I nuovi studi di settore sono in grado di determinare l’ammontare
dei ricavi presunti del contribuente in base alle indicazioni di
dati di natura contabile e di dati relativi alla struttura di
impresa o di esercizio dell’arte o professione. Con l’inserimento
dei dati strutturali si colloca il contribuente in una categoria
omogenea all’interno di ciascuna tipologia di attività;
l’inserimento dei dati contabili viene utilizzato dalla funzione di
ricavo, predisposta per ciascuna categoria, per determinare
l’ammontare di ricavo presunto. La funzione di ricavo determina un
risultato preciso definito ricavo presunto puntuale o ricavo tecnico
che definisce quale dovrebbe essere il fatturato più probabile del
contribuente, in base all’analisi statistica fondata sul metodo
della regressione multipla dei dati pervenuti dai questionari.
Poiché un’analisi statistica di questo tipo contiene delle
generalizzazioni non sempre valide in ambito fiscale per tutti i
contribuenti, in quanto i risultati dovrebbero essere personalizzati
in funzione delle peculiarità delle attività di ciascuno, è
consentito un intervallo di confidenza. Quest’ultimo è un margine di
oscillazione entro il quale è ammessa la variazione dei ricavi
presunti del contribuente; in pratica l’applicazione dell’intervallo
di confidenza al valore del ricavo tecnico porta a determinare il
ricavo presunto minimo. Il ricavo dichiarato dal contribuente va
quindi confrontato con gli studi di settore e, nel caso in cui il
primo risulti inferiore al secondo, è possibile procedere
all’adeguamento al ricavo presunto minimo. L’art. 10, co. 10 della
L. 146/1998 consente l’adeguamento spontaneo dei valori dichiarati a
quelli risultanti dallo studio di settore in modo da evitare
l’accertamento. E’ previsto che gli accertamenti non possano essere
effettuati nei confronti di contribuenti che indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non
inferiore a quello risultante dagli studi di settore. Ai fini delle
imposte dirette viene richiamato l’art. 55, co. 4 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 già abrogato con effetto dall’1 aprile 1998
dall’art. 16, co. 1, lettera b) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi. Tale articolo prevedeva:
* la possibilità di indicare specificatamente in dichiarazione
ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili;
* l’annullamento delle pene pecuniarie conseguenti alla omissione
e alla non corretta tenuta della contabilità;
* il versamento, entro la presentazione della dichiarazione, di
una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non
annotati.
La possibilità di ravvedimento data dal comma 4 dell’art. 55 era
condizionata al fatto che le violazioni degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e relativi documenti e alla loro
conservazione previste dall’art. 51 dello stesso D.P.R. non fossero
già state constatate. La norma relativa agli studi di settore (art.
10, co. 10, L. 146/1998) specifica comunque che non è dovuto il
versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o compensi
non annotati. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, l’annotazione
dei maggiori ricavi o compensi in adeguamento agli studi non
comporta versamenti aggiuntivi, ma soltanto il calcolo della
maggiore imposta dovuta all’incremento del reddito.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto l’adeguamento
dell’ammontare dei ricavi conseguiti determina un incremento
automatico del volume di affari e quindi dell’imposta a debito.
Viene stabilito che l’adeguamento al volume di affari risultante
dagli studi di settore può essere effettuato senza applicazione di
interessi o sanzioni, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi. Pertanto, anche l’adeguamento ai fini IVA non comporta
ulteriori versamenti per il 1998 oltre all’imposta dovuta. E’ però
necessario annotare i maggiori ricavi o corrispettivi in apposita
sezione del registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. 633/1972)
o del registro dei corrispettivi (art. 24, D.P.R. 633/1972). Tale
annotazione deve avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi. La relazione governativa accompagnatoria
al disegno di legge specifica che il contribuente non deve
presentare dichiarazione integrativa ai fini IVA. Tale previsione è
comunque ristretta a una minoranza di soggetti, posto che
l’allargamento della compilazione della dichiarazione unificata alla
maggior parte delle categorie di contribuenti ha ristretto il campo
di quelli che devono presentare dichiarazione IVA in tempi diversi e
secondo modalità distinte dalla dichiarazione dei redditi. La
determinazione dell’aliquota IVA applicabile ai maggiori ricavi è
determinata dall’art. 10, co. 5, L. 146/1998 che prevede la
determinazione di un’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’IVA sulle operazioni imponibili, al netto di quella sulle
operazioni di cessione di beni strumentali e quindi ammortizzabili e
il volume di affari complessivo. Nella relazione governativa
accompagnatoria al disegno di legge si precisa che tale meccanismo
conferma l’applicazione di quanto già disposto in materia di
determinazione presuntiva di ricavi o compensi in base ai parametri
e, quindi, di quanto previsto dall’art. 7 del D.P.C.M. 29 gennaio
1996 e dalla Circolare n. 117/E del Ministero delle Finanze del 13
maggio 1996. Nella determinazione della aliquota media si deve
tenere conto anche delle operazioni non soggette ad IVA o soggette a
regimi speciali il cui ammontare deve essere sommato al volume di
affari per ottenere il valore del divisore nel rapporto. Per
operazioni non soggette ad IVA si intendono le operazioni che
rilevano ai soli fini delle imposte dirette e non subiscono
l’imposizione indiretta per mancanza di uno dei presupposti previsti
dall’art. 1 del D.P.R. 633/1972. Le operazioni soggette a regimi
speciali seguono particolari criteri di determinazioni dell’imposta
in deroga al titolo I e II del medesimo decreto così come previsto
dall’art. 74 del D.P.R. 633/1972. Nella determinazione dei parametri
è stato precisato che al denominatore devono essere sommate anche le
operazioni non soggette a dichiarazione, intendendosi ad esempio per
esse quelle esenti e sottoposte a specifica dispensa così come
previsto dall’art. 10 e 36bis del D.P.R. 633/1972. L’adeguamento
agli studi di settore, così come accade per l’adeguamento ai ricavi
o compensi determinati in base ai parametri di cui al D.P.C.M. 29
gennaio 1996, non comporta variazione di regime contabile o di
regime di liquidazione IVA. In particolare:
* nel caso in cui con l’adeguamento agli studi vengano superati i
limiti previsti dagli artt. 18, co. 1, e 19 del D.P.R. 600/1973 (360
milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 1
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività), il
contribuente non è obbligato al passaggio al regime di contabilità
ordinaria;
* allo stesso modo, il superamento dei limiti sopraddetti e
contenuti nell’art. 33, co. 1, del D.P.R. 633/1972 non comporta il
passaggio obbligatorio dal regime di liquidazione e versamento
trimestrale dell’IVA aggiunto a quello mensile.
E’ infine interessante notare come la relazione governativa
sottolinei che le agevolazioni relative all’adeguamento siano da
applicarsi al solo 1998, mentre per gli anni successivi
l’adeguamento dovrebbe avvenire secondo le regole generali, anche
perché a regime l’adeguamento potrà avvenire già nel corso del
periodo d’imposta. Vengono quindi richiamate per i periodi di
imposta successivi al 1998, le disposizioni di cui all’art. 55, co.
4, del D.P.R. 600/1973 e l’art. 48, co. 1, quarto periodo, del
D.P.R. 633/1972 già abrogati e sostituiti dal nuovo regime
sanzionatorio del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Chi non deve adeguarsi
Le istruzioni della dichiarazione Unico contengono una serie di
precisazioni sui soggetti non tenuti ad adeguarsi agli studi di
settore in quanto esclusi dal campo di applicazione degli stessi.
Per tali soggetti, come per chi si adegua, è preclusa l’attività di
accertamento da parte della amministrazione finanziaria.
L’accertamento è quindi precluso nei confronti dei contribuenti:
* con periodo di imposta inferiore o superiore ai dodici mesi;
* che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta;
* che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 53, co. 1, (esclusi
i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote comprese quelle non
rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni o altri titoli in
serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 superiori al limite di 10
miliardi;
* che determinano il reddito con criteri forfetari;
* che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell’attività.
Nella relazione governativa è stato precisato che non si
considera periodo di normale svolgimento dell’attività:
* quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria,
ovvero l’inizio della procedura di liquidazione coatta
amministrativa o fallimentare. Inoltre nel periodo che precede
quello in cui ha avuto inizio la liquidazione, il contribuente non è
soggetto all’applicazione dell’accertamento in base agli studi di
settore in quanto l’attività si considera cessata nel corso del
periodo di imposta;
* quello in cui non è ancora iniziata l’attività produttiva
prevista dall’oggetto sociale.
La posticipazione dell’inizio della attività produttiva, per
cause non dovute all’imprenditore, consente pertanto alle imprese di
prolungare il periodo di non applicazione degli studi di settore
anche oltre il secondo anno di attività purché vengano presentate
valide motivazioni, ad esempio quelle esplicitamente previste:
* quando la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo
svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo di
imposta per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
* quando non sono state concesse le autorizzazioni amministrative
necessarie per lo svolgimento dell’attività, a condizione che le
stesse siano state tempestivamente richieste;
* quando è stata compiuta esclusivamente una attività di ricerca
propedeutica allo svolgimento di un’altra attività produttiva di
beni e servizi, a condizione che l’attività di ricerca non comporti
essa stessa produzione di beni e servizi.
Inoltre non sono considerati periodi normali di imposta, con il
conseguente venire meno dell’obbligo di adeguamento:
* il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività
per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali, se tutti
i locali, in cui viene esercitata l’attività sono interessati e
l’attività non viene esercitata altrove;
* il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno
affittato l’unica azienda;
* il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini
amministrativi, purché abbia adempiuto alla necessaria comunicazione
alla Camera di Commercio.
Ai casi di esclusione generali vanno aggiunti i casi di non
applicazione previsti dai singoli decreti di approvazione degli
studi di settore che prevedono la non applicabilità per date
tipologie di attività ed in specifiche condizioni, quando la
produzione o la vendita è effettuata in luoghi diversi, quando
vengono esercitate più attività e con riferimento alle società
cooperative e loro consorzi. Le istruzioni di Unico 99 contengono
inoltre una precisazione in merito ai soggetti nei cui confronti è
precluso l’accertamento tramite gli studi di settore. E’ infatti
specificato che l’applicazione dei parametri non riguarda soltanto
quei settori per i quali non sono stati ancora approvati i relativi
studi, ma anche quelli in cui operano condizioni di inapplicabilità
degli studi di settore e, ovviamente, tali condizioni non sono
estendibili ai parametri.
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