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Di seguito riportiamo alcune considerazioni per la
divisione delle spese di Pubblicita’ e Propaganda:
Spese di Pubblicità, Propaganda e Sponsorizzazioni.
Sono spese sostenute per reclamizzare i prodotti dell’azienda o il marchio o
l’azienda stessa o per promuoverne la conoscenza.
Tali spese possono essere identificate come segue:
spese per l’organizzazione di convegni sui prodotti aziendali,
spese pubblicitarie accessorie a congressi (affitto stand, stampa depliant e inviti),
spese per la partecipazione di clienti a convegni su i prodotti,
sponsorizzazioni sportive,
beni regalati di valore unitario inferiore a Euro 25,82,
piccoli omaggi consegnati ai party e riunioni,
affitti passivi di locali per riunioni e meeting dove vengono
presentati nuovi prodotti.
Deducibilità: tali spese sono deducibili interamente nell’esercizio
in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio
stesso e nei 4 successivi.
Spese di Rappresentanza.
Sono spese sostenute per offrire al
pubblico un’immagine positiva della azienda e della propria
attivita’ in termini di floridezza, efficienza. Nelle spese di
rappresentanza, oggetto del messaggio e’ l’immagine o i segni
distintivi della societa’: nome, ragione sociale, sigla od altro.
Tali spese possono essere identificate come segue:
beni di costo unitario superiore a Euro 25,82;
contributi erogati a terzi per l’organizzazione di convegni,
meeting e simili,
servizi di foresteria (vitto e alloggio);
servizi di foresteria turistica offerta ai clienti,
vacanze o viaggi pagati ai clienti,
pranzi e cene pagati a clienti (compresi gli oneri accessori quali
per esempio il taxi),
spese di ospitalità a favore di persona di prestigio,
acquisto di opere d’arte (es.quadri di autore),
pubblicazioni culturali destinati a clienti.
Deducibilità: tali spese sono indeducibili per 2/3, e il restante
1/3 e’ deducibile in quote costanti per cinque periodi d’imposta,
pari a 1/16 all’anno.
Sottolineamo che le due su esposte classificazioni non sono
automaticamente applicabili ad ogni ipotesi elencata e che la
medesima tipologia di spesa, sostenuta in diversi contesti, potrebbe
rientrare a diversi regimi in ordine alla sua deducibilità. Come
interpretazione generale una spesa sostenuta con il fine per lo
svolgimento dell’attività, per la reclamizzazione del prodotto
venduto rientra nella categoria delle spese interamente deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute.
IVA Omaggi.
L’IVA sull’acquisto dei beni
destinati come omaggi di costo inferiore a Euro 25,82 è detraibile. Consultare la pagina:
Omaggi.
Per gli omaggi di costo unitario superiore a Euro 25,82 l'IVA è indetraibile.
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