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SPESE DI RAPPRESENTANZA (OMAGGI)

Il D.Lgs. 2/9/97 n. 313 ha variato la materia della detrazione dell’IVA sulle spese di rappresentanza; la disciplina relativa la cessione gratuita di beni ai clienti o possibili clienti della società’, in occasione delle festività’ natalizie, prevede norme diverse rispetto a quelle applicate nei precedenti anni. L’Art.19-Bis1 del DPR 633/72 ha aggiunto una nuova ipotesi di indetraibilita’ concernente l’imposta relativa alle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione IVA degli Omaggi di costo inferiore a Euro 25,82 è del 100% . Si considerano spese di rappresentanza e relative detrazioni:

  • gli omaggi di costo unitario inferiore a Euro 25,82
  • gli omaggi di costo unitario superiore a Euro 25,82

    Pertanto, i beni ceduti gratuitamente in occasione delle festivita’ natalizie costituiscono, ai fini IVA, spese di rappresentanza. L’IVA relativa al loro acquisto si rende detraibile ma limitatamente agli omaggi di costo unitario inferiore a Euro 25,82. Attenzione: i due su esposti casi si riferiscono a beni acquistati, destinati quali omaggi, che non rientrano fra i beni commercializzati o prodotti dalla societa’. Nel caso che siano devoluti, in cessione gratuita, beni che fanno parte della commercializzazione dell’impresa, al momento della cessione gratuita, dovra’ essere emessa un’autofattura per il recupero dell’IVA detratta al momento della registrazione iniziale per i beni di costo superiore a Euro 25,82.
    Precisiamo che la detrazione IVA per i “campioni gratuiti” rimane invariata; infatti l’Art.19, terzo comma lett.C, del DPR.633/72, come sostituito dall’Art.2, del Lgs.313/97, prevede espressamente la detraibilita’ dell’IVA relativa agli acquisti di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. Riepilogando sinteticamente possiamo stabilire che:


       IMPORTO IVA  
    OMAGGI DI IMPORTO INFERIORE A Euro 25,82
    DETRAIBILE
    OMAGGI DI IMPORTO SUPERIORE A Euro 25,82
    INDETRAIBILE
    CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE
    DETRAIBILE


    LE SPESE DI RAPPRESENTANZA SI DETRAGGONO PER UN TERZO

    Le regole fiscali per gli omaggi fatti ai clienti e a terzi sono contenute nell’articolo 74, 2° comma del D.P.R. 917/86. E’ prevista una limitazione al diritto di deducibilità delle spese di rappresentanza dal reddito d’impresa stabilendo che queste spese sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono concretamente deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
    Le regole si applicano, in particolare, alle spese di rappresentanza propriamente dette (organizzazione da parte dell’impresa di un pranzo per i propri clienti) o per quelle spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti delle imprese (offerta di gadget tipo penne, portachiavi e così via con impresso il segno distintivo dell’impresa) ovvero ai contributi erogati per l’organizzazione dei convegni. Al contrario, queste limitazioni fiscali non si applicano nel caso in cui le spese di rappresentanza siano riferite a beni il cui valore unitario non ecceda Euro 25,82.
    Attenzione: quando si fa riferimento al valore unitario di Euro 25,82 si vuole intendere che il singolo bene dato in omaggio abbia un valore inferiore a detta cifra; se viene regalato un cesto natalizio composto di beni che singolarmente hanno un valore inferiore a Euro 25,82, ma che nel loro complesso superano la cifra, le limitazioni della norma risultano applicabili.
    Inoltre, le spese di rappresentanza sono fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa a condizione che siano (articolo 75 del D.P.R. 917/86):
    * competenti, vale a dire correlati ai ricavi dell’esercizio in cui vengono imputati;
    * inerenti, vale a dire riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito;
    * certi e oggettivamente determinabili, vale a dire che nell’esercizio d’imputazione le spese siano esistenti e siano quantificate o quantificabili in modo obiettivo.
    Per gli omaggi natalizi fatti ai clienti gli elementi richiamati sono facilmente determinabili in base alla corretta individuazione del beneficiario e in base alla specifica quantificazione del valore del bene dato in omaggio. E’ opportuno redigere per tutti gli omaggi un apposito registro e, al momento dell’invio del bene al destinatario, far accompagnare il bene con un apposito documento di trasporto.
    Sempre in riferimento ai beni che vengono ceduti gratuitamente ai clienti bisogna ricordare che la norma fiscale stabilisce con l’utilizzo dell’espressione “si considerano spese di rappresentanza” una presunzione assoluta. Per cui questi omaggi sono spese di rappresentanza a prescindere dal fatto che, in concreto, potrebbero essere inquadrate ai fini civilistici tra le spese di pubblicità o di propaganda.
    Gli omaggi dell’impresa ai propri dipendenti non costituiscono spesa di rappresentanza, ma spesa per prestazione di lavoro, in quanto tale costo è deducibile dal reddito d’impresa (articolo 62 del Tuir) nell’esercizio in cui viene sostenuto. In capo al dipendente l’omaggio non concorre a formare reddito a condizione che la liberalità dell’impresa non superi nel periodo d’imposta l’ammontare complessivo di Euro 25,82.

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