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Il D.Lgs. 2/9/97 n. 313 ha variato la materia della
detrazione dell’IVA sulle spese di rappresentanza; la disciplina relativa la
cessione gratuita di beni ai clienti o possibili clienti della società’, in
occasione delle festività’ natalizie, prevede norme diverse rispetto a quelle
applicate nei precedenti anni. L’Art.19-Bis1 del DPR 633/72 ha aggiunto una nuova
ipotesi di indetraibilita’ concernente l’imposta relativa alle spese di
rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione IVA degli Omaggi di costo inferiore a Euro 25,82 è del 100% .
Si considerano spese di rappresentanza e relative detrazioni:
gli omaggi di costo unitario inferiore a Euro 25,82
gli omaggi di costo unitario superiore a Euro 25,82
Pertanto, i beni ceduti gratuitamente in occasione delle festivita’ natalizie
costituiscono, ai fini IVA, spese di rappresentanza. L’IVA relativa al loro
acquisto si rende detraibile ma limitatamente agli omaggi di costo unitario inferiore a Euro 25,82.
Attenzione: i due su esposti casi si riferiscono a beni acquistati, destinati
quali omaggi, che non rientrano fra i beni commercializzati o prodotti dalla
societa’. Nel caso che siano devoluti, in cessione gratuita, beni che fanno parte
della commercializzazione dell’impresa, al momento della cessione gratuita, dovra’
essere emessa un’autofattura per il recupero dell’IVA detratta al momento della
registrazione iniziale per i beni di costo superiore a Euro 25,82.
Precisiamo che la detrazione IVA per i “campioni gratuiti” rimane invariata;
infatti l’Art.19, terzo comma lett.C, del DPR.633/72, come sostituito dall’Art.2,
del Lgs.313/97, prevede espressamente la detraibilita’ dell’IVA relativa agli
acquisti di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
Riepilogando sinteticamente possiamo stabilire che:
| TIPOLOGIA COSTO
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IMPORTO IVA
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| OMAGGI DI IMPORTO INFERIORE A Euro 25,82 |
DETRAIBILE
| | OMAGGI DI IMPORTO SUPERIORE A Euro 25,82 |
INDETRAIBILE
| | CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE |
DETRAIBILE
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LE SPESE DI RAPPRESENTANZA SI DETRAGGONO PER UN TERZO
Le regole fiscali per gli omaggi fatti ai clienti e a terzi sono
contenute nell’articolo 74, 2° comma del D.P.R. 917/86. E’ prevista
una limitazione al diritto di deducibilità delle spese di
rappresentanza dal reddito d’impresa stabilendo che queste spese
sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro
ammontare e sono concretamente deducibili per quote costanti
nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
Le regole si applicano, in particolare, alle spese di
rappresentanza propriamente dette (organizzazione da parte
dell’impresa di un pranzo per i propri clienti) o per quelle spese
sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano
emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come
prodotti delle imprese (offerta di gadget tipo penne, portachiavi e
così via con impresso il segno distintivo dell’impresa) ovvero ai
contributi erogati per l’organizzazione dei convegni. Al contrario,
queste limitazioni fiscali non si applicano nel caso in cui le spese
di rappresentanza siano riferite a beni il cui valore unitario non
ecceda Euro 25,82.
Attenzione: quando si fa riferimento al valore unitario di Euro
25,82 si vuole intendere che il singolo bene dato in omaggio abbia un
valore inferiore a detta cifra; se viene regalato un cesto natalizio
composto di beni che singolarmente hanno un valore inferiore a
Euro 25,82, ma che nel loro complesso superano la cifra, le
limitazioni della norma risultano applicabili.
Inoltre, le spese di rappresentanza sono fiscalmente deducibili
dal reddito d’impresa a condizione che siano (articolo 75 del D.P.R.
917/86):
* competenti, vale a dire correlati ai ricavi dell’esercizio in cui
vengono imputati;
* inerenti, vale a dire riferibili ad attività o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il
reddito;
* certi e oggettivamente determinabili, vale a dire che
nell’esercizio d’imputazione le spese siano esistenti e siano
quantificate o quantificabili in modo obiettivo.
Per gli omaggi natalizi fatti ai clienti gli elementi richiamati
sono facilmente determinabili in base alla corretta individuazione
del beneficiario e in base alla specifica quantificazione del valore
del bene dato in omaggio. E’ opportuno redigere per tutti gli omaggi
un apposito registro e, al momento dell’invio del bene al
destinatario, far accompagnare il bene con un apposito documento di
trasporto.
Sempre in riferimento ai beni che vengono ceduti gratuitamente ai
clienti bisogna ricordare che la norma fiscale stabilisce con
l’utilizzo dell’espressione “si considerano spese di rappresentanza”
una presunzione assoluta. Per cui questi omaggi sono spese di
rappresentanza a prescindere dal fatto che, in concreto, potrebbero
essere inquadrate ai fini civilistici tra le spese di pubblicità o
di propaganda.
Gli omaggi dell’impresa ai propri dipendenti non costituiscono
spesa di rappresentanza, ma spesa per prestazione di lavoro, in
quanto tale costo è deducibile dal reddito d’impresa (articolo 62 del Tuir)
nell’esercizio in cui viene sostenuto. In capo al dipendente
l’omaggio non concorre a formare reddito a condizione che la
liberalità dell’impresa non superi nel periodo d’imposta l’ammontare
complessivo di Euro 25,82.
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