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Le schede carburanti sono state introdotte nell’ordinamento
tributario italiano nel 1977 (D.M. 07 giugno 1977) come strumento di
controllo fiscale.
Di particolare rilievo sono però le più recenti norme contenute
nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 (Regolamento recante norme per
la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione
relativa agli acquisti di carburante per autotrazione), in
attuazione dell’art. 3, co. 137, lett. d), L. 23.12.1996, n. 662.
Altre indicazioni e precisazioni sono state fornite dal Ministero
delle Finanze con la C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La scheda carburanti è utilizzata per gli acquisti di carburante
per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di
carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL) effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti
IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
E’ bene ricordare che la scheda carburanti costituisce:
- un’eccezione al principio generale dell’art. 21, co. 1, D.P.R.
633/1972, secondo il quale per ciascuna operazione imponibile deve
essere emessa una fattura;
- un documento valido sia per la detrazione dell’IVA relativa agli
acquisti di carburante effettuati - detraibile al 100% per gli
agenti di commercio -, che per la documentazione del costo ai fini
delle imposte sui redditi - detraibile all’80% per gli agenti di
commercio ed al 50% per i procacciatori di affari -.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE E REGOLE DA
SEGUIRE
Il D.P.R. 10.11.1997, n. 444 ha introdotto la facoltà di
utilizzare, oltre che le tradizionali schede mensili, anche le
schede trimestrali.
Il realtà il modello ufficiale delle nuove schede non è
sostanzialmente diverso da quello tradizionale, e si deve
sottolineare che lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che
viene consentito l’utilizzo del modello precedente, ovviamente
integrato dai nuovi dati, fino all’esaurimento delle scorte.
La scelta della periodicità (mensile o trimestrale) è libera e
non influisce assolutamente sulla periodicità della liquidazione
IVA.
L’introduzione della norma che prevede anche la trimestralità
della scheda ha infatti avuto lo scopo di semplificare e ridurre il
numero delle registrazioni da parte di utenti che nell’arco di un
mese effettuano solo pochi rifornimenti.
La modifica sostanziale che riguarda la scheda carburanti, così
come si ricava dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, è quella che
prevede l’indicazione del numero di chilometri percorsi
dall’autoveicolo nel mese o nel trimestre.
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SCHEDE
Ecco una serie di norme e di prescrizioni che devono essere
rispettate:
- deve essere istituita una scheda per ogni veicolo a motore
utilizzato. Non è necessario che i mezzi siano intestati al soggetto
acquirente il carburante, e cioè che siano di sua proprietà, in
quanto l’utilizzo degli stessi può avvenire anche sulla base di
contratti di locazione, noleggio, leasing o comodato;
- i dati di intestazione richiesti sono gli estremi di
individuazione del veicolo e dell’acquirente. Per quest’ultimo, in
particolare, è necessario indicare la denominazione della ditta, se
trattasi di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale
se trattasi di società, il nome e cognome per gli esercenti arti e
professioni, l’indirizzo preciso, il domicilio fiscale e la partita
IVA;
- relativamente ai dati del veicolo, la C.M. n. 205, già citata,
prevede queste indicazioni: casa costruttrice, modello, targa e
numero del telaio. Il modello ufficiale però prevede solo
l’indicazione della targa o del telaio del veicolo.
A questo riguardo è interessante segnalare la decisione della
Commissione Tributaria Provinciale di Modena (n. 430 del
26.01.1999), secondo la quale “la mancata indicazione nella scheda
carburante del solo numero di targa dell’automezzo, indicazione pur
prevista dal D.M. 07.06.1977 (e ora richiesta dall’art. 2 del
regolamento del 10.11.1997), non essendo un elemento essenziale, non
può pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA”.
E’ ovvio, peraltro, che l’indicazione del numero di targa
dell’autoveicolo è il modo più semplice e sbrigativo di
identificazione del veicolo stesso.
Quanto alle annotazioni circa l’acquisto di carburante
effettuato, il decreto prevede che deve essere l’addetto al
distributore stradale ad annotare sulla scheda, all’atto di ciascun
rifornimento:
- la data dell’acquisto;
- l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA (e quindi, in
sostanza, quanto è stato effettivamente pagato);
- la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente
e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione. Questi dati possono
essere riportati anche con l’apposizione di un timbro.
Le suddette annotazioni devono essere convalidate con la firma
dell’addetto all’impianto, vale a dire della persona che ha
effettuato il rifornimento e che ha eseguito le annotazioni stesse
sulla scheda.
ANNOTAZIONE DEI CHILOMETRI PERCORSI
Si è già fatto cenno che una delle novità introdotte con la nuova
scheda riguarda l’annotazione dei chilometri percorsi nel mese o nel
trimestre dall’autoveicolo intestatario della scheda stessa.
Questo dato deve essere rilevato dall’apposito dispositivo (il
contachilometri) dell’automezzo. Non si tratta quindi di dichiarare
i chilometri percorsi, ma semplicemente di rilevare, e di riportare
sulla scheda, lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto a
quella relativa al periodo considerato.
Un’ulteriore precisazione riguarda l’utilizzo dei vecchi stampati
che - come già precisato - possono essere utilizzati fino ad
esaurimento delle scorte: dal momento che, in sostanza, gli unici
elementi di novità sulle nuove schede riguardano la possibilità di
istituire anche schede trimestrali e l’obbligo di indicazione dei
chilometri percorsi, che vorrà utilizzare ancora i vecchi stampati
potrà integrare, anche manualmente, i dati delle schede aggiungendo
quelli, nuovi, richiesti.
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