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Il ruolo degli agenti di commercio non costituisce più il
presupposto per l’iscrizione all’ENASARCO. Lo prevede la delibera
dell’Ente 2/2000, approvata dai Ministeri del Lavoro e del Tesoro
(il relativo “avviso” del Ministero di Via Flavia è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 197 del 22 agosto 2000).
La svolta fa seguito alla direttiva comunitaria 86/653/Cee che
prevede il divieto, per le normative nazionali, di subordinare la
validità del contratto di agenzia all’iscrizione in un apposito
Albo. Il recepimento di questo principio non è stato pacifico tanto
è vero che è dovuta intervenire anche la Corte di Giustizia del
Lussemburgo (30 aprile 1998, causa C-215/97); infine la Cassazione
(sentenza 18 maggio 1999, n. 4817) ha stabilito - come ricostruisce
l’ENASARCO nelle premesse della delibera 2/2000 - che è illegittimo
l’articolo 9 della Legge 204/85 “nella parte in cui prevede
l’invalidità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non
iscritti al ruolo agenti”, di cui alla Legge 204/85. Questi
contratti sono dunque ricompresi nella disciplina degli articoli
1742 e seguenti del Codice Civile e i loro titolari rientrano tra
“gli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali
erogate dall’ENASARCO”.
Dunque, sono obbligati all’iscrizione ENASARCO tutti gli agenti,
indipendentemente dalla nazionalità, che operano in Italia in nome e
per conto di preponenti italiani o esteri che abbiano una sede o una
dipendenza in Italia. Inoltre, sono tenuti all’iscrizione gli agenti
italiani che operano all’estero per ditte italiane.
Si ricorda che gli articoli del Codice Civile relativi al
contratto di agenzia sono stati modificati dal Decreto Legislativo
15 febbraio 1999, n. 65. In particolare, sono stati riformati gli
articoli 1742 (obbligo della forma scritta del contratto), 1746
(obblighi dell’agente), 1748 (diritti sulla provvigione), 1749
(obblighi del preponente), 1751 (indennità dovuta anche in caso di
morte dell’agente). |
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