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La Legge 03.05.1985, n. 204 (G.U. n. 119 del 22.05.1985)
concernente “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di
commercio “ e il relativo Decreto Ministeriale 21.08.1985 (G.U. n.
212 del 09.09.1985) “Norme di attuazione della Legge 03.05.1985, n.
204” stabiliscono i criteri per l’iscrizione al Ruolo agenti e
rappresentanti di commercio istituito presso ciascuna Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
La domanda di iscrizione va presentata alla Commissione istituita
presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza. Molte Camere di Commercio stanno recependo la sentenza della Corte Europea la quale ha stabilito la libera circolazione, per gli stati membri della Comunità Europea, degli agenti di commercio. Pertanto può essere effettuata l'iscrizione direttamente al Registro Imprese della CCIAA senza dover effettuare l'iscrizione al Ruolo Agenti. Consultare la seguente pagina per ulteriori informazioni: Esclusione Iscrizione Ruolo (Informasi presso la propria CCIAA).
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SOGGETTI ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI AGENZIA COMMERCIALE (persone fisiche/società) |
SOGGETTI NON ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI AGENZIA COMMERCIALE (persone fisiche/società) |
| * agente di commercio | * mediatore |
| * rappresentante di commercio |
* procacciatore di affari |
| * subagente | * commissionario |
| * agente per la tentata vendita |
* dipendente |
| * agente con deposito | * agente di assicurazione |
| * agente che commercia anche in proprio |
* agente immobiliare |
| * agente che vende a privati consumatori che acquistano per uso proprio | * agenzia di viaggi e turismo
| | | * raccomandatario marittimo |
REQUISITI PER ISCRIVERSI - ART. 5, L. 204/1985: il soggetto deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DI CARATTERE FORMALE:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati
membri della comunità europea ovvero straniero residente nel
territorio della repubblica italiana;
- godere dell’esercizio dei diritti civili;
- non svolgere:
* attività in qualità di dipendente presso:
- persone o associazioni o enti pubblici o privati;
* attività per la quale è prescritta obbligatoriamente
l’iscrizione nei ruoli dei mediatori;
- aver assolto la scuola dell’obbligo conseguendo il relativo
titolo;
- non essere interdetto o inabilitato, né fallito;
- non essere condannato (con sentenza passata in giudicato):
* per delitti contro:
- la pubblica amministrazione;
- l’amministrazione della giustizia;
- la fede e l’economia pubblica;
- l’industria e il commercio;
* per delitto di omicidio volontario, furto, rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5
anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
N.B.: qualora ci sia stata sospensione condizionale della pena,
permane il diritto all’iscrizione a ruolo o la non cancellazione dal
ruolo stesso.
DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI: il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507
(pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233/L alla G.U. n. 306 del
31.12.1999), in attuazione della legge delega n. 205/1998, ha
trasformato in illeciti amministrativi numerosi reati minori.
Il provvedimento è divenuto operativo il 15 gennaio 2000 (15 giorni
dopo la pubblicazione in G.U.), fatta eccezione per la parte
riguardante l’emissione di assegni senza autorizzazione e
l’emissione di assegni senza provvista, che andrà a pieno regime
solo con l’approvazione di un regolamento ministeriale (sentita la
Banca d’Italia e il Garante per la protezione dei dati personali)
per il funzionamento dell’archivio informatico in cui verranno
inseriti i nominativi di coloro che staccano assegni senza
copertura. Per l’emanazione del regolamento ci sono 180 giorni di
tempo dall’entrata in vigore del decreto.
2. REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE:
A) frequentare con esito positivo uno specifico corso
professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni. I corsi
professionali, previo riconoscimento delle regioni, sono organizzati
da:
* ENASARCO;
* CCIAA;
* altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, le
cui finalità istituzionali prevedono anche la formazione
professionale;
* imprese o loro consorzi;
DURATA MINIMA DI FREQUENZA: 80 ore di insegnamento da
svolgersi al massimo in un trimestre.
MATERIE OBBLIGATORIO DI INSEGNAMENTO: nozioni di diritto
commerciale, disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di
agente e rappresentante, nozioni di legislazione tributaria,
organizzazione tecnica di vendita, tutela previdenziale e
assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.
ESAME FINALE: viene sostenuto dinanzi ad un’apposita
Commissione.
ovvero
B. essere in possesso di specifici titoli di studio
abilitanti, quali:
1. diploma di scuola secondaria di secondo grado ad
indirizzo commerciale - art. 5, punto 3, C.M. Ind. Comm. Artig.
10.12.1985, n. 3092/c; C.M. Ind. Comm. Artig. 29.04.1986, n. 109 -
ottenuto presso:
- istituti tecnici commerciali, con le relative
specializzazioni: indirizzo amministrativo, indirizzo commerciale,
ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione
commercio con l’estero;
- istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti
in lingue estere;
- istituti tecnici per il turismo;
2. diplomi equipollenti rilasciati da istituti
professionali di stato per il commercio - C.M. Ind. Comm. Artig.
17.05.1991, n. 3243/c:
- diploma di maturità professionale:
* analista contabile;
* segretario di amministrazione;
* operatore commerciale;
* operatore commerciale dei prodotti alimentari;
* tecnico delle attività alberghiere;
* operatore turistico;
- diploma di qualifica professionale:
* addetto alla contabilità d’azienda;
* addetto alla segreteria d’azienda;
* addetto alle aziende di spedizione trasporti;
* addetto alla conservazione dei prodotti alimentari;
* addetto agli uffici turistici;
* addetto a segreteria e amministrazione d’albergo;
3. tipi di laurea in materie giuridiche o commerciali:
- Economia e Commercio;
- Giurisprudenza;
- Scienze Politiche;
- Scienze Economico-marittime;
- Scienze Statistiche;
- Sociologia;
- Scienze Economiche;
- Scienze Economico-bancarie;
- Economia Politica;
- Economia Aziendale;
- Scienze Bancaria e Assicurative;
ovvero
C. aver prestato in qualità di lavoratore dipendente la
propria opera presso un’impresa per almeno 2 anni, anche se non
continuativi, negli ultimi 5:
- con qualifica di viaggiatore piazzista;
- con qualifica di dirigente o di dipendente qualificato
con appartenenza ai due livelli più elevati dei rispettivi contratti
di lavoro.
TERMINI DI ACCETTAZIONE O DINIEGO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: va
comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda. In caso di diniego il Presidente della Commissione deve
darne comunicazione all’interessato entro 15 giorni successivi alla
delibera.
RICORSO: in caso di non accoglimento della domanda è possibile, da
parte dell’interessato, fare ricorso alla Commissione Centrale
istituita presso il Ministero dell’Industria del commercio e
dell’artigianato entro 30 giorni dalla notifica, dandone, peraltro,
comunicazione anche alla locale Commissione a ruolo. Se entro tale
termine l’interessato non ha presentato ricorso, il provvedimento di
cancellazione diventa definitivo.
TRASFERIMENTO DA UNA AD ALTRA SEDE DA PARTE DELL’ISCRITTO A RUOLO:
entro 90 giorni dal trasferimento di residenza in un’altra
provincia, l’agente o rappresentante deve richiedere l’iscrizione
presso la Camera di Commercio ubicata nella provincia della sua
nuova residenza.
CANCELLAZIONE DAL RUOLO: la cancellazione dal ruolo agente e
rappresentante di commercio avviene:
- per richiesta dell’interessato;
- per interdizione o inabilitazione legale;
- per mancanza dei requisiti formali e professionali previsti
dall’art. 5 della L. 204/1985.
COSTO DI ISCRIZIONE: L. 31,00 per diritti di segreteria, da versare
su conto corrente postale intestato alla relativa Camera di
Commercio e L. 129,11 per le Tasse di Concessione Governativa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(D.M. 21.08.1985): vanno allegati i seguenti documenti:
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per
quelli di uno degli stati membri della UE;
- titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore
in originale o in copia autenticata;
STRANIERI O CITTADINI DI STATI DELLA UE: devono allegare
l’originale o una copia autentica di un titolo di studio che il
Ministero della Pubblica Istruzione abbia riconosciuto equipollente
a quello richiesto dalla legge.
- ricevute dei pagamenti dei diritti;
- certificazione dei requisiti professionali richiesti quali:
a. attestazione del superamento dell’esame dei corsi
professionali
b. attestazione dello svolgimento dell’attività di viaggiatore
piazzista o di dipendente qualificato comprovata:
* dal libretto di lavoro,
* dalla dichiarazione sostitutiva, o atto notorio, resa
dall’aspirante all’iscrizione o dal datore di lavoro attestante il
periodo e le mansioni svolte con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale;
oppure
c. attestazione del titolo di studio abilitante:
* copia autentica in bollo di diploma di scuola secondaria
di secondo grado ad indirizzo commerciale;
* copia autentica in bollo di diploma di laurea in materie
commerciali o giuridiche.
In alternativa il soggetto, con riferimento alla legge Bassanini,
può autocertificare quanto sopra elencato.
REVISIONE DEL RUOLO: il ruolo è soggetto a revisione ogni 5 anni
(art. 5, L. 204/1985).
SANZIONI: è prevista la sanzione amministrativa che va da Euro 516 a Euro 2064:
- a carico del soggetto che esercita abusivamente l’attività di
agente;
- a carico della ditta mandante che stipula contratti di agenzia
con soggetto non iscritto a ruolo.
La commissione provinciale vigila sull’osservanza delle disposizioni
ed è tenuta a denunciare all’autorità competente coloro che
esercitano la professione di agente o rappresentante senza la dovuta
iscrizione a ruolo.
Nonostante la Corte di Giustizia Ue (sentenze 215/1998 e
456/2000) abbia negato la necessità di iscrizione obbligatoria a un
Ruolo per esercitare l’attività di agente di commercio e nonostante
una decisione, nello stesso senso, della Cassazione (4817/1999), la
Legge Italiana (204/1985) continua a imporre il requisito. Senza
l’iscrizione al Ruolo, le Camere di Commercio negano l’iscrizione al
Registro delle Imprese all’agente, anche in presenza di un regolare
contratto d’agenzia. Contro questa situazione, che pregiudica il
corretto gioco della concorrenza, l’Antitrust - in concomitanza con
la discussione della Comunitaria per il 2001 - si è rivolta con una
segnalazione ai presidenti delle Camere perché rimuovano la
strozzatura.
“Tale regolamentazione - scrive tra l’altro l’Antitrust - risulta
da tempo superata dalla direttiva 86/653/Cee relativa al
coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti. Nella direttiva l’esercizio dell’attività
di agente commerciale indipendente non è subordinato ad alcuna
condizione: l’unica facoltà di deroga concessa agli stati membri
riguarda, ai sensi dell’articolo 13, la possibilità di prevedere il
requisito della forma scritta per la validità del contratto di
agenzia”.
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