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QUADRO NORMATIVO: L’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 ha
introdotto, con effetto dal 1’ gennaio 1983, l’art. 25bis del D.P.R.
600/1973, concernente ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari. Dal 1’ Gennaio 2003, la
ritenuta sulle provvigioni è passata al 23%. Ciò in quanto trova applicazione il contenuto del collegato fiscale
alla Legge Finanziaria per il 2003, in base
al quale la misura della ritenuta d’acconto corrisponde all’aliquota
del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.
che prevede al 1’ scaglione l’aliquota del 23%, la quale, pertanto
diviene anche misura della ritenuta sulle provvigioni.
SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LE RITENUTE: Sono obbligati ad
effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG sulle
provvigioni derivanti da attività di intermediazione commerciale
tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R.
600/1973, e precisamente:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di
lavoro autonomo;
- le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati
indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.
Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, per
espressa previsione normativa, le imprese agricole che esercitano le
attività indicate nell’art. 2135 c.c.. L’esclusione dall’obbligo di
effettuazione della ritenuta riguarda solo le imprese agricole il
cui titolare sia una persona fisica, in quanto per le imprese
agricole organizzate in forma societaria l’obbligo di operare la
ritenuta in esame non viene meno. Va, tuttavia, rilevato che in base
al disposto del quinto comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973
sono escluse dalla ritenuta le provvigioni percepite da mediatori e
rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese
esercenti la pesca marittima, da commissionari che operano nei
mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, e da consorzi e
cooperative tra imprese agricole non aventi finalità di lucro. Per
quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori
agricoli, va precisato che nei confronti di questi soggetti sono
esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori
agricoli tali ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Pertanto le provvigioni
loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate
alla ritenuta.
BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA: La ritenuta in questione si
applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni
anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari, anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti. La provvigione da
assoggettare a ritenuta è pertanto costituita:
- dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al
rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di
affari per l’attività da essi prestata;
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti ai suindicati soggetti e
derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal
committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto
dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore
d’affari;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia
circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo
(quali, ad esempio, quelle conseguenti allo star del credere);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante
nell’ipotesi in cui la casa mandante concluda direttamente affari
nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata, ivi
compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le
somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei
committenti, preponenti o mandanti.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è costituita
dalla sommatoria delle suindicate voci (al lordo della trattenuta
ENASARCO ed al netto dell’IVA).
MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO: Dal 01.01.2003 è dovuta
una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23%
sul 50% delle provvigioni corrisposte. La
ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro
committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in
via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ai fini della
riduzione di cui sopra vengono definiti come dipendenti i soggetti
che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto
la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le
norme della legislazione sul lavoro. Si considerano terzi oltre ai
collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i
mediatori o procacciatori d’affari, i produttori e le figure
similari, anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente
impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa
medesima, nonché gli associati delle associazioni in partecipazione
il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro (D.M. 16 aprile 1983).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione: La
dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (da redigere
in carta semplice) deve contenere i seguenti elementi:
- i dati identificativi del dichiarante;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o
di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvale, per la
prevalente parte, dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche
se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli
terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi
per provvigioni in misura superiore al 30% dei compensi dallo stesso
percepiti e imputabili a tale periodo);
- la data;
- la sottoscrizione del dichiarante.
Il facsimile da
inviare alla casa mandante può essere prelevato alla pagina: prospetto ritenuta agevolata
La dichiarazione in questione deve essere spedita entro il 31
dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di
ricevimento ed ha valore per l’anno seguente. Nel caso in cui
durante l’anno successivo vi siano variazioni che consentono
l’applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno
l’applicazione medesima, le variazioni stesse vanno comunicate al
committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da
redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal
verificarsi delle predette variazioni. Lo stesso termine di 15
giorni per la presentazione della dichiarazione che consente
l’applicazione della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è
previsto, inoltre, nell’ipotesi di inizio attività e tale termine
decorre dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di
agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
o dalla eseguita mediazione. Nell’ipotesi di prestazioni
occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non
oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi
contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le
provvigioni da assoggettare a ritenutasi considerano concluse. La
minore ritenuta potrà essere applicata, in considerazione
dell’occasionalità delle prestazioni, anche se la dichiarazione,
presentata successivamente alla conclusione dell’operazione,
perviene al sostituto d’imposta prima del pagamento delle
provvigioni.
RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA: La ritenuta a titolo d’imposta è
operata nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio (c.d. venditori porta a porta). In questo caso, la ritenuta è
applicata nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni. (Applicabile la riduzione del 22% della base imponibile)
PROVVIGIONI ESCLUSE DA RITENUTA: La ritenuta non si applica alle
provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al
trasporto di persone;
- distributori di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente
alle imprese di assicurazioni (l’esenzione non è operante nei casi
in cui l’agente renda la propria prestazione ad altro agente);
- mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le
imprese di assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di
assicurazioni pubbliche o loro controllate quando rendano le
prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di
reciproca esclusiva;
- aziende e istituti di credito e società finanziarie e di
locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle
attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute
nonché di raccolta e di finanziamento;
- agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le
prestazioni ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e
di imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici
e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed
artigianali non aventi finalità di lucro.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA: La ritenuta sia a titolo
d’acconto sia a titolo d’imposta va operata all’atto del pagamento
della provvigione. Sono assoggettati alla ritenuta anche gli acconti
e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se gli stessi, in
base al principio della competenza, non sono da ricomprendere tra i
componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito
d’impresa nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti.
VERSAMENTO DELLA RITENUTA: Il versamento della ritenuta deve
essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione della ritenuta stessa, presso qualsiasi concessionario
della riscossione, banca o agenzia postale, utilizzando il modello
di pagamento unificato F24. Il codice tributo da indicare è il 1038. Il periodo da indicare è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA.
CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE: I sostituti d’imposta che hanno
operato le ritenute di cui all’art. 25bis del D.P.R. 600/1973
devono, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, rilasciare al
certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno precedente.
SCOMPUTO DELLE RITENUTE: Il terzo comma dell’art. 25bis del
D.P.R. 600/1973 stabilisce che le ritenute sono scomputate
dall’imposta relativa al periodo di competenza poiché già operate al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora
siano state operate successivamente, sono scomputate dall’imposta
relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate.
Per i soggetti IRPEG il cui periodo d’imposta non coincide con
l’anno solare, le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri,
tenuto conto dei diversi termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che svolgono attività
occasionale, per i quali il presupposto d’imposta si verifica con la
percezione, lo scomputo avviene esclusivamente per cassa. |
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