In primo luogo va rilevato che all’atto della cessazione del
rapporto di agenzia il preponente è obbligato a corrispondere
all’agente di commercio un’indennità se ricorrono le seguenti
condizioni:
l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato in
modo sensibile gli affari con i clienti esistenti ed il preponente
continui a ricevere ancora vantaggi derivanti dagli affari conclusi
con tali clienti;
il pagamento dell’indennità risulti equo, tenuto conto di tutte
le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l’agente perde e che risultano dagli affari conclusi con tali
clienti.
A seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n.
65 le due condizioni devono sussistere congiuntamente, mentre fino
all’entrata in vigore del suindicato decreto era sufficiente una di
esse. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del
diritto all’eventuale indennità di risarcimento danni.
L’indennità non spetta invece quando:
il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile
all’agente che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto;
l’agente recede dal contratto, tranne i casi in cui il recesso
sia determinato da cause imputabili al preponente, oppure dall’età,
da infermità o malattia dell’agente stesso;
l’agente, d’accordo con il preponente, cede il contratto di
agenzia ad un terzo.
Il diritto all’indennità decade se entro un anno dalla
risoluzione del contratto l’agente di commercio non la richiede.
Va infine evidenziato che tale indennità non può essere superiore
ad un’indennità annua calcolata sulla media della provvigioni
riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto
dura da meno di cinque anni, sulla media di minor periodo lavorato.