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Tra i redditi diversi occupano senz’altro un posto di rilievo i
proventi derivanti da attività occasionali di tipo commerciale
ovvero di lavoro autonomo - lettere i) ed l) dell’articolo 81 del
Tuir -. All’interno delle prime, alla luce di alcune pronunce
ministeriali, rientrano, tra l’altro: l’attività di raccolta di
prenotazioni, affidata a collaboratori (occasionali), per la vendita
di pubblicazioni di un centro editoriale (R.M. 8/034 del 17 gennaio
1977); i compensi percepiti da procacciatori di affari e venditori
occasionali in genere (R.M. 8/906 del 22 luglio 1976); l’affitto di
fabbricati rurali, nonché la somministrazione di pasti approntati
con prodotti del fondo (R.M. 7/4420 del 07 luglio 1982); l’affitto
di porzioni di terreno agricolo per la sosta di camper, roulotte,
ecc. Rientrano invece nelle attività occasionali di lavoro autonomo:
la custodia di beni rinvenuti in occasione di scavi archeologici
(R.M. 10/1056 del 03 agosto 1974); saltuari lavori di facchinaggio
(R.M. 10/917 del 18 settembre 1975); l’attività saltuaria di pulizia
di locali, resa al di fuori del normale orario di lavoro
(Commissione Tributaria Centrale, Sez. III, n. 4456 del 21 maggio
1982); l’attività occasionale resa da un muratore (Ctc, Sez. VIII,
n. 4611 del 14 marzo 1985); l’attività saltuaria di ricerche
bibliografiche (Ctc, Sez. VII, n. 2722 del 02 aprile 1986).
Costituiscono ancora redditi diversi i compensi derivanti per
assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
L’obbligazione di fare consiste, sostanzialmente, nell’assumere
l’impegno di effettuare una data prestazione che, diversamente, non
si sarebbe tenuti a effettuare. Invece, quella di non fare consiste
nell’impegnarsi a non fare ciò che un dato soggetto sarebbe libero
di fare; di conseguenza, il predetto obbligo consiste nell’astenersi
dallo svolgere una data attività; infine l’obbligo di permettere
riguarda, in genere, il consenso rilasciato a un dato soggetto di
fare o non fare una data cosa.
Un’ipotesi che si fa rientrare nei redditi derivanti dall’assunzione
di obbligazioni dal fare, non fare o permettere (R.M. 150/E/96) è
costituita dalle somme erogate dalle imprese private, obbligate alle
assunzioni obbligatorie, ai soggetti avviati al lavoro, allo scopo
di ottenere da questi la rinuncia all’assunzione.
La base imponibile delle diverse ipotesi reddituali contemplate
nelle lettere i) ed l) dell’articolo 81 sono disciplinate
nell’articolo 85 comma 2, che riafferma il principio secondo cui i
redditi sono costituiti dai corrispettivi percepiti nel periodo
d’imposta, al netto delle spese specificamente inerenti la loro
produzione.
Le provvigioni occasionali per affari conclusi che non rientrano nella diciplina delle
vendite a domicilio di cui alla Legge 173/2005 e D.Lgs.114/1998 sono soggette ad una ritenuta di acconto del 23% sul 50% e devono essere dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi al netto di eventuali spese sostenute. Il quadro del Modello Unico da utilizzare per dichiarare tali provvigioni è il quadro RL."
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