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IL REGIME DEI PROCACCIATORI

Tra i redditi diversi occupano senz’altro un posto di rilievo i proventi derivanti da attività occasionali di tipo commerciale ovvero di lavoro autonomo - lettere i) ed l) dell’articolo 81 del Tuir -. All’interno delle prime, alla luce di alcune pronunce ministeriali, rientrano, tra l’altro: l’attività di raccolta di prenotazioni, affidata a collaboratori (occasionali), per la vendita di pubblicazioni di un centro editoriale (R.M. 8/034 del 17 gennaio 1977); i compensi percepiti da procacciatori di affari e venditori occasionali in genere (R.M. 8/906 del 22 luglio 1976); l’affitto di fabbricati rurali, nonché la somministrazione di pasti approntati con prodotti del fondo (R.M. 7/4420 del 07 luglio 1982); l’affitto di porzioni di terreno agricolo per la sosta di camper, roulotte, ecc. Rientrano invece nelle attività occasionali di lavoro autonomo: la custodia di beni rinvenuti in occasione di scavi archeologici (R.M. 10/1056 del 03 agosto 1974); saltuari lavori di facchinaggio (R.M. 10/917 del 18 settembre 1975); l’attività saltuaria di pulizia di locali, resa al di fuori del normale orario di lavoro (Commissione Tributaria Centrale, Sez. III, n. 4456 del 21 maggio 1982); l’attività occasionale resa da un muratore (Ctc, Sez. VIII, n. 4611 del 14 marzo 1985); l’attività saltuaria di ricerche bibliografiche (Ctc, Sez. VII, n. 2722 del 02 aprile 1986).
Costituiscono ancora redditi diversi i compensi derivanti per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
L’obbligazione di fare consiste, sostanzialmente, nell’assumere l’impegno di effettuare una data prestazione che, diversamente, non si sarebbe tenuti a effettuare. Invece, quella di non fare consiste nell’impegnarsi a non fare ciò che un dato soggetto sarebbe libero di fare; di conseguenza, il predetto obbligo consiste nell’astenersi dallo svolgere una data attività; infine l’obbligo di permettere riguarda, in genere, il consenso rilasciato a un dato soggetto di fare o non fare una data cosa.
Un’ipotesi che si fa rientrare nei redditi derivanti dall’assunzione di obbligazioni dal fare, non fare o permettere (R.M. 150/E/96) è costituita dalle somme erogate dalle imprese private, obbligate alle assunzioni obbligatorie, ai soggetti avviati al lavoro, allo scopo di ottenere da questi la rinuncia all’assunzione.
La base imponibile delle diverse ipotesi reddituali contemplate nelle lettere i) ed l) dell’articolo 81 sono disciplinate nell’articolo 85 comma 2, che riafferma il principio secondo cui i redditi sono costituiti dai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, al netto delle spese specificamente inerenti la loro produzione.
Le provvigioni occasionali per affari conclusi che non rientrano nella diciplina delle vendite a domicilio di cui alla Legge 173/2005 e D.Lgs.114/1998 sono soggette ad una ritenuta di acconto del 23% sul 50% e devono essere dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi al netto di eventuali spese sostenute. Il quadro del Modello Unico da utilizzare per dichiarare tali provvigioni è il quadro RL."

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