Società
Specializzata Consulenza Fiscale
Vendita Diretta - Agenti di Commercio
||
|
|
|
|
CONTO PROVVIGIONI
Aggiornata al 01.09.2010
Sotto l’aspetto prettamente operativo il conto provvigioni
rappresenta la rendicontazione, contrattualmente prevista dagli AEC,
nella quale vengono riepilogate le varie provvigioni al fine di
mettere l’agente/rappresentante in condizione di poter effettuare i
dovuti controlli.
FONTE NORMATIVA
Il conto provvigioni rappresenta un adempimento contrattuale in
quanto così previsto dagli AEC (Accordi Economici Collettivi)
settorialmente vigenti nel:
Commercio
Artigianato
Industria/Confindustria
Industria/API/CONFAPI
In applicazione di quanto sopra le Case mandanti devono curare la
liquidazione delle provvigioni alla fine di ciascun trimestre ed
entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso devono inviare a ciascun
agente/rappresentante di cui si avvalgono sia il conto provvigioni
che il relativo importo, il tutto ovviamente nel rispetto delle
formalità e delle normative vigenti in materia fiscale. in materia è
intervenuto anche il D.Lgs. 303/1991, in seguito al quale anche
l’art. 1748 c.c. nella nuova stesura stabilisce che il preponente
deve consegnare l’estratto conto non oltre l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre in corso.
LA MODULISTICA E I DATI DA RIPORTARE
Le disposizioni degli AEC non prevedono una specifica forma e le
Case mandanti possono avvalersi della modulistica appositamente
predisposta e reperibile presso le primarie case editrici e/o
librerie specializzate. Nel conto provvigioni devono essere
specificatamente e distintamente indicati i dati relativi:
- agli estremi dell’ordine e della fattura (numero, data, cliente,
ecc.);
- alle condizioni di pagamento come convenute;
- agli importi delle relative provvigioni (in genere quelle maturate
nel senso che gli ordini sono andati a buon fine);
- agli anticipi eventualmente corrisposti nel periodo stesso;
- all’importo totale delle provvigioni sia al lordo che al netto
delle trattenute previdenziali e fiscali.
Il citato art. 1748 c.c. si limita ad affermare che l’estratto
conto deve indicare gli elementi essenziali in base ai quali è stato
effettuato il calcolo delle provvigioni.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Come esperienza insegna nella pratica giornaliera spesso il conto
provvigioni è predisposto nei modi più svariati, in particolare per
quanto riguarda la cadenza (per esempio mensile, bimestrale,
semestrale, a volte provvisorio, ecc.) e gli affari (sovente fa
riferimento al solo fatturato e quindi ad affari non ancora andati a
buon fine). Indipendentemente dall’organizzazione operativa/
contabile delle singole mandanti, per una serie di motivazioni è
consigliabile adottare conti provvigioni trimestrali e sull’andato a
buon fine o, fermo restando quanto in atto, di predisporne uno per
così dire ufficiale con tali caratteristiche. Il suggerimento trova
la sua ragione nelle seguenti considerazioni:
- gli AEC e l’art. 1748 c.c. prevedono la periodicità trimestrale;
- facendo riferimento solo agli affari andati a buon fine si hanno
dati certi e determinati, quasi sicuramente non più soggetti a
modifiche o storni (star del credere, per recupero provvigioni non
spettanti, per contributi versati in più, ecc., nonché per possibili
contestazioni);
- infine si individuano le somme certe su cui calcolare e versare la
contribuzione trimestralmente dovuta all’ENASARCO, prevista sulla
base del criterio di competenza.
Questo non vuol dire che altri sistemi non possano essere
parimenti validi; però esperienza insegna che di fatto prima o poi
finiscono con il portare una serie di problematiche operative
riguardanti ristorni, rettifiche e, perché no, anche disguidi e
contrasti con gli stessi agenti e rappresentanti.
CONTESTAZIONI SUL CONTO PROVVIGIONI
A fronte ed in conseguenza di contestazioni, le somme
eventualmente dovute devono essere versate non oltre 30 giorni dalla
definizione delle controversie. In merito ad eventuali contestazioni
gli AEC del commercio e dell’artigianato prevedono che, se non
presentate entro 60 giorni dal ricevimento del conto provvigioni, lo
stesso si intende definitivamente approvato.
INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI
In caso di pagamenti ritardati oltre 15 giorni rispetto ai
termini stabiliti, la Casa mandante è tenuta ad un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto. Questa tolleranza potrebbe ritenersi non
più valida dopo che nel nuovo art. 1748 c.c. è stato stabilito che
le provvigioni devono essere effettivamente pagate entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del trimestre.
TERMINI MINISTERIALI
Essendo il conto provvigioni contrattualmente previsto entro 30
giorni dal trimestre considerato, questi sono i termini di
calendario nell’anno:
30 GENNAIO - 4’ trimestre anno precedente (ottobre/dicembre)