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AGENTI, INDENNIZZATO IL “PATTO”
Dal 1’ Giugno 2001 L'Agente va risarcito per la clausola di non
concorrenza.
Dal 1’ Giugno 2001 il patto di non concorrenza da parte dell’agente dovrà
essere indennizzato. Lo prevede la legge 422/2000 in attuazione
della direttiva 86/653/Cee, che ha modificato l’articolo 1751 del
Codice civile.
Quest’ultimo disciplina il patto di non concorrenza nel contratto di
agenzia, è stato introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 303/1991, in
attuazione dell’articolo 20 della direttiva comunitaria 86/653, ed è
integrato dall’ultima legge comunitaria: la validità del patto di
non concorrenza stipulato in contratto, dal 1’ Giugno, è subordinato
alla corresponsione di uno specifico corrispettivo a titolo di
indennità.
Il testo dell’articolo 1751-bis del Codice civile prevede,
innanzitutto, che il patto limitativo della concorrenza da parte
dell’agente, dopo lo scioglimento del rapporto, abbia la forma
scritta. E’ necessario evidenziare la differenza rispetto alla norma
generale sul patto di non concorrenza, di cui all’articolo 2596 del
Codice, secondo cui il patto deve essere scritto ai soli fini
probatori, ben potendo ipotizzare una sua validità in mancanza di
una sua redazione.
In secondo luogo, l’articolo 1751-bis del Codice pone una
limitazione contenutistica al patto di non concorrenza, il quale
deve fare espresso riferimento alla medesima zona, clientela e
genere di beni o servizi, per il quale era stato concluso il
contratto di agenzia.
Il patto, pertanto, dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata
(intesa anche nel senso di un elenco nominativo di clienti) sia più
ampia di quella ove l’agente svolgeva la sua attività l’agente
durante l’esecuzione del contratto, oppure quando i prodotti
menzionati siano diversi o ulteriori nel genere rispetto a quelli
che l’agente aveva l’impegno di promuovere.
La durata del patto di non concorrenza è fissata nel limite massimo
di due anni dal giorno in cui è avvenuta l’estinzione del rapporto
contrattuale tra preponente e l’agente. L’articolo 1751 bis del
Codice, tuttavia, qualora il patto venga stipulato per un periodo
più lungo, non prevede l’automatica riduzione del termine a quello
di due anni indicato dal legislatore. Appare, comunque chiaro, in
via analogica con gli articoli 2596 e 2125, che tale riduzione sia
automatica senza che si debba considerare nullo l’intero patto di
non concorrenza.
Con riferimento alle novità introdotte dalla legge comunitaria del
2000 la previsione relativa all’indennità di natura non
provvigionale da corrispondersi all’agente, qualora accetti la
stipulazione del patto di non concorrenza, ha creato non pochi
problemi d’interpretazione che si ripercuoteranno anche sul piano
operativo. Tra l’altro, l’articolo 20 della direttiva 86/653/Cee
nulla dispone circa l’obbligo di corrispettivo per l’agente
vincolato al patto.
Per quanto concerne i parametri da considerarsi per calcolare il
compenso, la novella specifica, innanzitutto, che l’importo deve
avere natura non provvigionale, con la conseguenza che non potrà
essere rappresentato da una percentuale ulteriore e integrativa
rispetto a quella provvigionale stabilita nel contratto di agenzia.
La norma precisa poi che la determinazione del corrispettivo,
operata dalle parti tenendo conto degli accordi economici nazionali
di categoria (che, tuttavia, a oggi nulla prevedono), dovrà essere
commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto nonchè
dell’indennità di cessazione del rapporto.
In difetto di accordo tra le parti, la determinazione in oggetto
sarà rimessa in via equitativa al giudice, il quale dovrà tener
conto di ulteriori parametri quali la media delle provvigioni
percepite durante l’esecuzione del rapporto e la loro incidenza sul
volume di affari prodotto dall’agente nel medesimo periodo, delle
cause che hanno determinato la cessazione del contatto di agenzia,
dell’ampiezza della zona nonchè del fatto che l’agente sia o meno
monomandatario.
Diversi sono i problemi che sorgeranno dalla applicazione della
nuova disposizione codicistica, tanto in relazione ai contratti
esistenti, quanto in relazione ai nuovi rapporti. Con riferimento ai
primi, anche se i patti di non concorrenza stipulati non prevedano
un corrispettivo, essi non saranno in ogni caso nulli, ma
manterranno la loro validità, ferma restando la possibilità delle
parti di accordarsi per la determinazione del compenso o di
ricorrere al giudice per la determinazione del compenso stesso in
via equitativa.
Resta inteso che, qualora agente e preponente si accordino per non
dare attuazione al patto di non concorrenza stipulato in contratto
(ovvero l’agente possa svolgere la propria attività per una ditta
concorrente), nulla sarà dovuto all’agente medesimo a titolo di
indennità.
Diverso il caso in cui, alla data di cessazione del rapporto,
all’agente venga corrisposta l’indennità ex articolo 1751-bis del
Codice e, successivamente (entro i termini di durata del patto), lo
stesso stipuli un contratto con una ditta concorrente: in questo
caso il preponente potrà agire nei suoi confronti per ottenere il
risarcimento del danno subito, chiedendo sia la corresponzione della
somma prevista a titolo penale proprio per violazione del patto
medesimo (è sempre auspicabile prevedere, sin dalla stipula del
contratto, una penale a carico dell’agente specifica per questa
ipotesi), sia la restituzione dell’indennità ingiustamente
percepita. |
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