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1. Assegni Parto: Erogazione di Euro 413,00 per la nascita del
figlio legittimo o naturale riconosciuto dall’agente iscritto alla
Fondazione. Erogazione di Euro 413,00 per la nascita del figlio
dell’agente iscritta alla Fondazione. I requisiti necessari per
ottenere la prestazione sono, alternativamente:
a) essere pensionati della Fondazione;
b) essere titolari di un conto previdenziale che presenti alla
data del 31.12.1998 un saldo attivo per versamenti obbligatori non
inferiore a Euro 1.188,00 risultante dall’estratto conto esercizio
1998, incrementato da versamenti obbligatori riferenti agli anni
1997 e 1998.
La prestazione verrà concessa, qualora ne sussistano i requisiti,
dietro presentazione di un’istanza sottoscritta dall’agente
corredata dallo stato di famiglia aggiornato, comprensivo cioè
dell’ultimo nato, da cui risultino esplicitamene i gradi di
parentela. Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non
venga richiesta entro un anno dall’evento.
2. Assegni Funerari: Sono assegni di Euro 1.549,00 concessi in caso
di morte dell’iscritto/a al coniuge superstite o, in mancanza di
questi, ai figli minori ed ai figli maggiorenni che risultino
totalmente e permanentemente inabili al lavoro, conviventi e a
carico. Qualora il coniuge superstite, all’atto del decesso
dell’iscritto, risulti separato giudizialmente o consensualmente,
l’assegno verrà corrisposto ai figli che si trovino nelle condizioni
di cui sopra. La prestazione è altresì corrisposta, in caso di morte
di iscritti celibi, vedovi, separati o divorziati, al familiare o al
coniuge separato o divorziato che abbia sostenuto le spese per le
esequie, previa presentazione di un documento di spesa in aggiunta
alla prevista documentazione. I requisiti necessari per ottenere
l’assegno funerario sono i seguenti:
a) anzianità contributiva alla Fondazione di almeno due anni, per
decessi avvenuti in pendenza di rapporto;
b) possesso di cinque anni di anzianità contributiva, non
liquidati, per decessi intervenuti dopo la cessazione dell’attività;
c) l’essere pensionati della Fondazione.
La prestazione viene concessa dietro presentazione di un’istanza
sottoscritta dall’interessato o da chi legalmente lo rappresenti e
corredata dei documenti di seguito indicati, da inviare alla
Fondazione in carta libera:
A) certificato di morte dell’agente;
B) stato di famiglia del defunto all’epoca della morte:
i documenti di cui ai punti A) e B) potranno in alternativa essere
sostituiti con una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 20
della Legge 04.01.1968 n. 15;
C) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai
sensi dell’art. 4 Legge 04.01.1968 n. 15) in cui si attesti:
- la data del matrimonio dell’agente deceduto con il coniuge
superstite;
- se esista o meno sentenza di separazione giudiziale passata in
giudicato, o sentenza di separazione consensuale omologata dal
Tribunale ovvero se esista o meno sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
- i nomi di tutti i figli, il loro stato civile e che non ve ne sono
altri oltre a quelli indicati, e se fra essi vi sono inabili o
interdetti;
- se il “de cuius” ha lasciato o meno testamento;
- i nominativi di tutti gli eredi del “de cuius” ed il loro
domicilio, qualora non esistano figli.
Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga
richiesta entro un anno dalla data del decesso. Nella domanda dovrà
essere indicato anche il numero del codice fiscale. |
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