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Il decreto legislativo 15/2/99 N. 65 adegua la disciplina dell'attività
degli Agenti di commercio alla direttiva 86/653 CEE. Il
provvedimento in questione si era reso necessario a causa delle
obiezioni sollevate dall’Unione Europea al modo in cui il Governo
italiano aveva recepito la direttiva 86/656 CEE. In pratica il
Decreto legislativo 65/99 ha integrato il precedente Decreto Legislativo
303/91, apportando modificazioni alle norme
civilistiche inerenti il Contratto di Agenzia.
Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di
promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione
di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere
provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere
dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il
contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è
irrinunciabile.
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella
stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nè l’agente può
assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso
ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744 Riscossioni
L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se
questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti
o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza dell’Agente
Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso
per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze
contattuali sono validamente fatti all’agente. L’agente può chiedere
i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare
i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti
spettanti a quest’ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell’Agente
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi
del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare deve
adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni
ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra
informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
E’ nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli
obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano
esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Art. 1747 Impedimento dell’Agente
L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve
dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al
risarcimento del danno.
Art. 1748 Diritti dell’agente ed obblighi del preponente
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha
diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per
effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli
affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in
precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o
appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti
riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la
data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al
preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono
conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del
contratto e la conclusione è da ridurre prevalentemente all’attività
da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente
precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo
ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia
diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento
e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe potuto
eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente al
momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la
prestazione a suo carico. Se in preponente e il terzo si accordano
per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l’agente
ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta
nella misura determinata dagli usi o in mancanza, dal giudice
secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni
riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il
contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause
non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole
all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di
agenzia.
Art. 1449 Obblighi del preponente
In preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e
buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la
documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e
fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del
contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine
ragionevole, non appena prevede che il volume delle operazioni
commerciali sia notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe
potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare
l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il
preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni
dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre
nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli
elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo
delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni
liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le
informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni
liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. E’
nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750 Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere
eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di
agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere
dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine
stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore
ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per
il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a
quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e
a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le
parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma
il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto
a carico dell’agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la
scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo
giorno del mese del calendario.
Art. 1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto
All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a
corrispondere all’agente una indennità se ricorrono le seguenti
condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari
con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente
perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L’indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza
imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da
circostanze attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta
la prosecuzione dell’attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad
un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di
agenzia.
L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad
una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in
questione. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente
del diritto all’eventuale risarcimento dei danni. L’agente decade
dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel
termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di
comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri
diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
inderogabili a svantaggio dell’agente. L’indennità è dovuta anche se
il rapporto cessa per morte dell’agente.
Art. 1751 bis Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve
riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi
per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua
durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del
contratto.
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