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CONTRIBUENTI MINIMI

La Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007 n.244) ha istituito un nuovo regime per i Contribuenti Minimi che hanno provvigioni annuali inferiori a 30.000 euro.
In riferimento alla Circolare n.73/E dell’Agenzia delle Entrate si precisa quanto segue:

  • Incaricati alle Vendite. Tutti gli Incaricati alle Vendite a domicilio occasionali (provvigioni < a 6.410 euro) e abituali (provvigioni > di 6.410 euro) non sono soggetti a tale nuovo regime dei minimi in quanto esclusi come riportato al punto 2.2 della Circolare n.73/E. Pertanto non può essere applicato tale regime agli Incaricati alle Vendite a Domicilio.

  • Agenti di Commercio. Gli Agenti di Commercio che rispecchiano i seguenti requisiti:

    1. Provvigioni annuali inferiori a 30.000 Euro
    2. Acquisti negli ultimi tre anni di beni strumentali inferiori a 15.000 Euro
    3. Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori

    Possono adottare il regime dei minimi usufruendo delle seguenti agevolazioni:

    1. Esclusione dalla tenuta delle scritture contabili ai fini imposte dirette
    2. Emissione delle fatture di provvigioni senza Iva
    3. Esclusione dai versamenti Iva
    4. Esclusione dagli Studi di Settore
    5. Esclusione dal versamento dell’Irap ed Addizionali
    6. Assoggettare il reddito netto (ricavi –costi) ad imposta sostitutiva del 20%
    7. Assoggettare le fatture a ritenuta di acconto del 23% sul 50% che sarà recuperata dall’importo da versare quale imposta sostitutiva.

    Gli Agenti di Commercio che adottano tale regime devono emettere fatture senza Iva riportando nella fattura la seguente descrizione:

    Operazione effettuata ai sensi dell’Art.1, comma 100, Legge finanziaria 2008

    Ai fini della convenienza per l’adesione al regime dei minimi, per gli Agenti di Commercio, sono da tenere in considerazione le seguenti esclusioni che sono obbligatorie nel caso di adesione a tale regime:

  • Non è più possibile detrarre l’Iva sull’acquisto dell’autovettura,
  • Non è più possibile detrarre l’Iva sui carburanti e spese dell’autovettura,
  • Non è più possibile detrarre l’Iva sui pedaggi autostradali,
  • Versare la rettifica Iva di cui Art.19 Bis DPR.633 per gli acquisti di beni strumentali
  • Non sono recuperabili le spese degli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi quali:
        1. Interessi passivi abitazione principale
        2. premi assicurazioni vita ed infortuni
        3. spese mediche
        4. detrazioni fiscali per coniuge e figli a carico

    La convenienza per l’adesione al nuovo regime dei minimi deve essere valutata caso per caso a seconda delle situazioni personali.

    Riepilogo dei vari casi:

    Tipologia inquadramento                              Regime dei minimi
    Incaricato alle vendite a domicilio                      Escluso (punto 2.2. Circ. 73)
    Agente di commercio provv.>30.000 euro            Escluso
    Agente di commercio Beni Strum.>15.000 euro     Escluso
    Agente di commercio provv.<30.000 euro            Adesione consentita

    Nota: per le adesioni al regime dei minimi deve essere preso in riferimento il totale delle provvigioni fatturate nell'anno precedente. (Volume di Affari).

    Se nel corso dell’anno è superato il limite dei 30.000 euro, dall’anno successivo è applicato il regime Iva normale. Se il superamento è maggiore di 45.000 euro il regime Iva dev’essere applicato da subito e dev’essere pagata l’Iva su l’ammontare totale nell’anno in corso.
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