Agenti di Commercio: Gli Agenti di Commercio in possesso dei seguenti requisiti:
Provvigioni annuali inferiori a € 30.000
Acquisti negli ultimi tre anni di beni strumentali inferiori a € 15.000
Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
Aver iniziato l'attività dopo il 01.01.2008 (per gli agenti già attivi)
Aver iniziato l'attività dopo il 01.01.2012 (per i nuovi agenti)
Ulteriori requisiti in vigore dal 01.01.2012:
Per coloro che hanno iniziato una nuova attività dal 01.01.2008 o che la inizieranno dal 01.01.2012, il comma 2 dell'art. 27 introduce le seguenti 3 nuove condizioni che si aggiungono a quelle precedentemente previste, ai fini dell’adozione del nuovo regime dei minimi:
il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
se l’attività costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve superare € 30.000;
l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Nota: i citati 3 requisiti devono essere verificati, oltre che per i soggetti che inizieranno un’attività dal 01.01.2012, anche per coloro che l’ hanno intrapresa nell’arco temporale 01.01.2008 – 31.12.2011.
Il comma 1 del citato art. 27, con decorrenza 01.01.2012, prevede che il nuovo regime dei minimi si applica:
per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi;
anche oltre il 4° anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni;
alle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Il regime dei minimi è applicabile anche ai soggetti che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dal 01.01.2008.
Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta che tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima del 01.01.2008 sono automaticamente espulsi dal regime dal 01.01.2012, senza ulteriori verifiche, indipendentemente se dal 2008 al 2011 abbiano adottato il regime dei minimi.
Nota: Si evidenzia che il regime non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni; il riferimento a tale limite di età è stato introdotto in sede di conversione in legge del DL n. 98/2011 per consentire ai soggetti più giovani un allungamento della durata del regime anche oltre il 5° anno e fino al compimento dei 35 anni.
Gli agenti di commercio in possesso dei relativi requisiti possono adottare il regime dei minimi usufruendo delle seguenti agevolazioni:
Esclusione dalla tenuta delle scritture contabili ai fini imposte dirette
Emissione delle fatture di provvigioni senza Iva
Esclusione dai versamenti Iva
Esclusione dagli Studi di Settore
Esclusione dal versamento dell’Irap ed Addizionali
Esclusione dalla ritenuta di acconto del 23% sul 50%
Assoggettare il reddito netto (ricavi –costi) ad imposta sostitutiva del 5%
Gli Agenti di Commercio che adottano tale regime devono emettere fatture senza Iva
riportando nella fattura la seguente descrizione:
(Operazione nel Regime dei Minimi effettuata ai sensi del Decreto Legge 98/2011)
(Provvigioni escluse dal calcolo della Ritenuta di Acconto)
Ai fini della convenienza per l’adesione al regime dei minimi, per gli Agenti di Commercio, sono da tenere in considerazione le seguenti esclusioni nel caso di adesione a tale regime:
Non è più possibile detrarre l’Iva sull’acquisto dell’autovettura,
Non è più possibile detrarre l’Iva sui carburanti e spese dell’autovettura,
Non è più possibile detrarre l’Iva sui pedaggi autostradali,
Versare la rettifica Iva di cui Art.19 Bis DPR.633 per gli acquisti di beni strumentali
Non sono recuperabili le spese degli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi quali:
    1. Interessi passivi abitazione principale
    2. premi assicurazioni vita ed infortuni
    3. spese mediche
    4. detrazioni fiscali per coniuge e figli a carico
La convenienza per l’adesione al nuovo regime dei minimi deve essere valutata caso per caso a seconda delle situazioni personali.
Riepilogo casistiche per attività iniziate dopo il 01.01.2008:
Tipologia inquadramento
                        
Regime dei minimi
Incaricato alle vendite a domicilio
                
Escluso (punto 2.2. Circ. 73)
Agente di commercio provv.> € 30.000           Escluso
Agente di commercio Beni Strum.> € 15.000    Escluso
Agente di commercio provv.< € 30.000          
Adesione consentita
Nota: per le adesioni al regime dei minimi deve essere preso in riferimento il totale delle provvigioni fatturate nell'anno precedente. (Volume di Affari).
Se nel corso dell’anno è superato il limite di € 30.000, dall’anno successivo è applicato il regime Iva normale. Se il superamento è maggiore di € 45.000 il regime Iva dev’essere applicato da subito e dev’essere pagata l’Iva su l’ammontare totale nell’anno in corso.