|
É un contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema
pensionistico, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale
o di collaborazione coordinata e continuativa e per gli incaricati alle vendite
a domicilio per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. Il
contributo ha lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una
pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema
contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
Dal 01 Gennaio 2010 Il contributo è del 26,72%
o 17%,a seconda dei casi:
A) per gli incaricati alle vendite non iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria è pari al 26,72% fino al massimale di legge pari a
118.137 (lordi) Il contributo è maggiorato dello 0,72% per finanziare il fondo
di recente istituzione per maternità e assegni familiari;
B) per gli incaricati alle vendite iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie il contributo è pari al 17%.
C) per gli incaricati alle vendite già pensionati il contributo è pari al
17%.
CHI DEVE VERSARE
Sono interessati al
versamento del contributo del 17% e 26,72%:
1. coloro che hanno redditi
derivanti da attività professionale
2. coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione
coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed
enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore),
partecipanti a collegi e commissioni, soggetti che svolgono un'attività con
contenuto artistico e non hanno un rapporto subordinato
3. venditori porta a porta di cui alla legge 173/2005 e D.Lgs.114/1998
4. spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della
soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono
tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione: gli spedizionieri
doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla
data di soppressione gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale
successivamente alla data di soppressione del Fondo
5. ricercatori universitari che dal 1.1.1999 fruiscono di borse
di studio.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile ai fini del calcolo del contributo Inps
è diversa a seconda della categoria da assoggettare:
1. Professionisti Autonomi: la base di calcolo è la stessa del
reddito imponibile fiscale riportato nel quadro RE del modello Unico. Deve
essere compilato il quadro RR ai fini del corretto calcolo dell'Importo da
versare. Il versamente si effettua in autoliquidazione.
2. Venditori Porta a Porta: dal 01.01.2003 la base imponibile è
ridotta di una percentuale
forfettaria del 22%. Pertanto la base imponibile per il calcolo del contributo
Inps è del 78% delle provvigioni percepite. La disposizione per il calcolo della
base imponibile è contemplata nel Decreto Ministeriale 24.11.1995 pubblicato in
G.U. n.282 del 02.12.1995 "Modalità di Versamento all'Inps".
Il versamento è a completo carico dell'azienda committente.
Gli incaricati alle vendite che hanno un volume di provvigioni annuo netto fino
a Euro 5.000,00 (pari al 78% di 6.410,00) non devono effettuare il versamento
dei cotributi Inps di cui alla Legge 335/95 in quanto esclusi. Al superamento di
tale importo deve essere versato il contributo inps solo sulla parte eccedente i
5.000 Euro netti.
Tale franchigia è annuale; pertanto ogni anno le provvigioni percepite fino all'ammontare
lordo di 6.410 euro sono escluse dall'assoggettamento Inps.
COME SI PAGA
Il contributo alla gestione separata va
versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e
collaboratori. Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo
degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.
Collaboratori: il versamento è effettuato con cadenza mensile dal
committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del
compenso. Poiché il modello F24 non consente di identificare i nomi dei
collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i committenti hanno
l'obbligo di compilare il modello Emens da inviare entro il fine mese del
mese successivo al pagamento. Il contributo è dovuto entro il limite di un
massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del
costo della vita.
PIÙ DI 60 ANNI DI ETA'
Chi svolge un'attività che rientra tra quelle
per le quali è dovuto il contributo, ma ha più di 65 anni di età, con decorrenza
01.07.2001 non può più scegliere di non versare. Pertanto ha l'obbligo del
versamento all'aliquota Inps del 17%.
PROCEDURA PER ALIQUOTA RIDOTTA
Per poter usufruire dell'aliquota ridotta del 17% ogni incaricato deve
comunicarlo per scritto alla società. Tale riduzione potrà essere
applicata solo per le liquidazioni successive alla data di tale
comunicazione. Se durante l'anno ci sono ulteriori cambiamenti della
propria posizione previdenziale, dovranno essere comunicati tempestivamente
alla societa' per poter adeguare la percentuale INPS all'aliquota ordinaria
del 26,72%.
|