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Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali.
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della
legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio
e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore
si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza
vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta
di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita
diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli
articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla
propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
ART. 2.
(Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a
domicilio)
1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni
e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attivita' di incaricato alla vendita diretta a
domicilio)
1. L'attivita' di
incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di
subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta
con contratto di agenzia.
3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un
contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale,
ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o
piu' imprese.
4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere occasionale sino
al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non superiore
a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2,
ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e
incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita
diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma
2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato
per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti
con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo.
L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e
degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione
di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza
obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni
lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso,
l'incaricato e' tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da
dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla
restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da
questi eventualmente pagate. Il rimborso e' subordinato all'integrita' dei beni
e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo'
essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o
distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da
dimostrazione strumentali alla sua attivita' che per tipologia e quantita' sono
assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante,
non strettamente inerenti e necessari all'attivita' commerciale in questione, e
comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, e' ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla
vendita diretta a domicilio e' in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre
ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante,
il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo
relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura
non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita' e
alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso
contrario, egli e' responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da
lui adottate rispetto alle modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa
autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere il corrispettivo degli
ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati
consumatori ne' di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione e' costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati,
hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita' di
corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di
giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
attivita' e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario
dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti
piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di beni o
servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte quelle
operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che
configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6. span>
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di
una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la
ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa
organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita'
di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente
ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo
originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del
reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione,
all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di
denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in
genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa
organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi,
ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente
inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non
proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove o realizza
le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5,
anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o piu'
soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni
di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'articolo 36 del
codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
5.000 euro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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