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Tutti gli Incaricati alle Vendite, con partita IVA, non devono presentare la dichiarazione dei redditi per le provvigioni percepite come contemplato dalla R.M. n.180/E
del 12.07.95, ma devono presentare, entro il 30 Settembre di ogni anno, la sola dichiarazione annuale IVA relativa alle provvigioni percepite nell'esercizio precedente. Se tali contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi per altre attività o redditi percepiti dovranno presentare la dichiarazione Unico entro il 30 Settembre.
Attenzione: coloro che utilizzavano il sistema della dichiarazione dei redditi con il Modello 730 non possono più utilizzare tale procedura se in possesso della partita iva ma devono dichiarare i propri redditi e recuperare gli oneri deducibili a mezzo del Mod.Unico con credito compensabile con il primo versamento IVA da effettuare entro il 16 Agosto, scadenza del 2'Trimestre IVA.
E' possibile consultare le istruzioni della Dichiarazione IVA Annuale ed in ogni caso,
questo Studio, ha convenzionato una procedura di assistenza ed elaborazione della Dichiarazione per gli Incaricati, Procacciatori, Consulenti Marketing ed Agenti di Commercio che desiderano usufruire di tale servizio alle condizioni come di seguito riportate:
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