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AGENTE DI COMMERCIO: è agente di commercio il soggetto, persona
fisica o società, stabilmente incaricato di promuovere, salvo
approvazione della ditta mandante, la conclusione di contratti in
una zona preliminarmente definita per conto di una o più ditte
preponenti (art. 1742 c.c.).
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: è rappresentante di commercio il
soggetto, persona fisica o società, stabilmente incaricato di
concludere contratti per conto di una o più ditte preponenti in una
zona preliminarmente definita. I contratti conclusi si considerano
stipulati direttamente tra il cliente e la ditta mandante (art. 1752
c.c.).
SUBAGENTE: è un soggetto, persona fisica o società, legato ad un
preponente-agente per mezzo di un contratto di agenzia o di
rappresentanza di commercio. In tal casso valgono i requisiti
previsti dalle normative vigenti, dal codice civile dagli Accordi
Economici Collettivi (A.E.C.).
AGENTE CON DEPOSITO: è un soggetto che tiene in deposito per
conto della ditta mandante i prodotti che verranno consegnati da lui
direttamente al cliente. Valgono le norme in materia di deposito per
gli obblighi relativi alla custodia dei beni.
AGENTE E RAPPRESENTANTE CHE COMMERCIA IN PROPRIO: oltre alla
promozione e/o conclusione di contratti di vendita il soggetto
esercita in proprio il commercio di prodotti della preponente (salvo
patto contrario scritto) o di altre ditte non concorrenziali.
AGENTE PER LA TENTATA VENDITA: è un soggetto che promuove
direttamente la vendita di prodotti al cliente con consegna della
merce contestuale o successiva utilizzando il proprio automezzo.
L’attività è molto diffusa nel settore alimentare. Se il soggetto
non è legato da un rapporto di dipendenza, per esso si configurano
le caratteristiche del rapporto di agenzia di commercio; valgono i
requisiti previsti dalla normative vigenti, dal codice civile e
dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.).
N.B.: è obbligatoria, per svolgere l’attività di agente o
rappresentante di commercio, l’iscrizione al Ruolo Agenti e
Rappresentanti di Commercio (L. 03.05.1985, n. 204; D.M. 21.08.1985)
COMMISSIONARIO: è un soggetto che, dietro mandato, acquista o
vende beni per conto del committente e in nome proprio (art. 1731
c.c.). Il commissionario:
- non è vincolato da obbligo di esclusiva;
- non ha una zona definita;
- non ha un incarico stabile;
- può concedere dilazioni di pagamento (art. 1732 c.c.).
MEDIATORE: mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di:
- collaborazione;
- dipendenza;
- rappresentanza (art. 1752 c.c.).
Ha diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parti e al
rimborso delle spese anche se non si è verificata la conclusione del
contratto (art. 1755, 1756 c.c.).
PROPAGANDISTA: è una figura assai frequente nella promozione di
prodotti medicinali e editoriali. Se svolge l’attività in regime di
autonomia e non è legato da un rapporto di subordinazione il
compenso è commisurato agli affari conclusi con il rischio del
risultato economico a proprio carico. Potrebbe essere assimilabile
alla figura dell’agente di commercio.
PROCACCIATORE DI AFFARI: non esiste nel codice civile un
riferimento normativo specifico relativo a tale figura. Si
differenzia dall’agente o rappresentante di commercio in quanto:
- non è vincolato dalla esclusività;
- non ha una zona specifica;
- non ha stabilità di incarico.
VENDITORI DIRETTI: vi rientrano i soggetti che svolgono azione di
vendita con qualifiche differenti, come ad esempio:
- commesso viaggiatore;
- venditore diretto;
- ispettori;
- capi area.
Sono gerarchicamente dipendenti, non hanno rischio di impresa, hanno
diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute e la loro
retribuzione di base non è determinata dai risultati di vendita.
AGENTI DI ASSICURAZIONE: hanno un loro Albo e una propria
disciplina normativa pur essendo applicabili, ai sensi dell’art.
1753 c.c., le disposizioni relative al contratto di agenzia previste
dal Capo X del codice civile (art. 1742 e segg.), se non derogate da
norme corporative o dagli usi e comunque se compatibili con la
natura dell’attività assicurativa.
N.B.: le figure di commissionario, mediatore, propagandista,
procacciatore di affari, venditore diretto e agente di
assicurazione, non possono iscriversi al Ruolo Agenti e
Rappresentanti di Commercio.
PROMOTORE FINANZIARIO: è stato istituito con la Legge 02 gennaio
1991, n. 1. Successivamente l’evoluzione normativa ha modificato in
maniera rilevante l’ambito operativo dei promotori finanziari ed i
requisiti per svolgere tale attività.
L’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (che ha apportato varie
modifiche alla precedente normativa) stabilisce che è promotore
finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente
o mandatario, esercita professionalmente l’attività di promozione e
di collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di
servizi di investimento in luogo diverso dalla sede, legale o
secondaria, del soggetto abilitato per il quale opera. L’attività di
promotore finanziario deve essere svolta esclusivamente
nell’interesse di un solo soggetto.
Il citato art. 31, co. 4, del D.Lgs. 58/1998 prevede che per poter
esercitare l’attività di promotore finanziario occorre iscriversi,
dopo aver superato il previsto esame, all’Albo unico nazionale dei
promotori finanziari, istituito presso la CONSOB (Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa).
Sotto il profilo fiscale l’attività di promotore finanziario è
considerata come attività d’impresa e quindi è assoggettata alle
norme fiscali che disciplinano il reddito d’impresa. in base a
quanto disposto dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n.
267/E del 11.11.1995, alla categoria dei promotori finanziari si
applicano le stesse regole applicabili agli agenti e rappresentanti
di commercio. I promotori finanziari
sono tenuti ad iscriversi alla gestione INPS Ivs commercianti. |
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