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ULTRA65ENNI E CONTRIBUTO Legge 335/95

Niente rimborsi agli iscritti over-60 e obbligo di versamento anche per gli ultrasessatacinquenni. L'aliquota Inps per i pensionati diretti, con decorrenza 01.01.2008 è del 17%

D’ora in poi anche gli ultrasessantacinquenni che iniziano l’attività di lavoro subordinato sono obbligati a iscriversi alla gestione separata Inps. Lo precisa l’Istituto che, con la circolare 104 del 16 Maggio 2001, fa il punto della situazione dopo i primi cinque anni di vita del Fondo e, quindi, in corrispondenza della fine del periodo transitorio agevolato.
Nella circolare l’Inps spiega anche che gli attuali iscritti i quali, pur avendo compiuto nel frattempo 65 anni, non si sono cancellati dalla gestione ora non possono più farlo; inoltre, si chiude l’epoca dei rimborsi per chi cessa l’attività lavorativa senza avere conseguito il diritto a pensione; infine, gli ultrasessantacinquenni che si erano avvalsi della possibilità di non iscriversi nella gestione non sono tenuti a farlo neppure ora “perchè rimane valida a tutti gli effetti l’opzione a suo tempo esercitata”.
La fine del periodo transitorio viaggia, così come all’epoca dell’istituzione della gestione del 10-13 per cento, su un doppio binario. Due, infatti, le date a partire dalle quali finisce il regime agevolato: 1’ aprile 2001 per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, 30 giugno 2001 per gli altri e i pensionati.
Tutto nasce dal decreto del ministero del Lavoro n. 282 del 2 maggio 1996 che ha disciplinato l’assetto della gestione istituita dall’articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 335/95. Nei confronti degli ultrasessantacinquenni di allora, quel decreto (articolo 4, comma 1, lettera a) stabilì infatti che per un quinquennio a decorrere dal 1’ aprile 1996, relativamente ai soggetti privi di tutela previdenziale obbligatoria, o dal 30 giugno 1996, relativamente ai già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, era “concessa la facoltà” - non l’obbligo - di iscriversi.
Lo stesso provvedimento (articolo 4, comma 1, lettera b) dispone poi che coloro che hanno compiuto 65 anni nel corso del primo quinquennio potevano chiedere la cancellazione dalla gestione. E, ancora, nei confronti dei sessantenni alla data del 1’ aprile o 30 giugno 1996 che cessavano l’attività lavorativa senza aver conseguito il diritto a pensione, concesse la facoltà (articolo 4, comma 2), sempre per i primi cinque anni, di chiedere la restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi (4,5 per cento).
L’Inps ricorda che “il giorno 31 marzo 2001 è scaduto il periodo quinquennale per coloro che sono privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non sono pensionati e che, conseguentemente, dalla cessazione dell’efficacia delle disposizioni citate deriva, per gli iscritti in argomento, l’impossibilità di esercitare le facoltà ivi previste”. Così, dal 1’ aprile scorso si possono presentare le seguenti situazioni: i soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l’attività hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione; gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non hanno chiesto la cancellazione non possono più esercitare questa facoltà; gli stessi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati anche se cessano, a qualunque età, l’attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.
Considerato poi che “la limitata efficacia temporale delle disposizioni in argomento non coinvolge anche le facoltà tempestivamente esercitate dai soggetti in possesso dei previsti requisiti”, l’Inps precisa che “gli ultrasessantacinquenni che, durante il quinquennio, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il suddetto periodo, poichè rimane valida a tutti gli effetti l’opzione a suo tempo esercitata”. Analogamente, “i soggetti che anno compiuto 65 anni durante il predetto quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di cancellarsi dalla gestione, non sono tenuti a iscriversi nuovamente”.

Di seguito si riporta il testo integrale del Decreto Ministeriale:

Il decreto ministeriale n. 282 del 2 maggio 1996 ha disciplinato l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata e del rapporto assicurativo istituiti dall'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare il predetto decreto stabilisce, al comma 1, lett. a), dell'art. 4, che per un quinquennio a decorrere dal 1° aprile 1996, relativamente a coloro che sono privi di tutela previdenziale obbligatoria, o dal 30 giugno 1996, relativamente a coloro che sono già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, ai soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che, alle date sopra indicate, risultano già ultrasessantacinquenni è concessa la facoltà d'iscriversi alla Gestione separata.

Il medesimo articolo, alla lettera b) del comma 1, prevede che coloro che compiono 65 anni nel corso del predetto quinquennio possono richiedere la cancellazione dalla Gestione.

Il successivo comma 2, limitatamente al periodo quinquennale in argomento, concede la facoltà, ai soggetti sessantenni alla data del 1° aprile o 30 giugno 1996, che cessino l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto alla pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici, di richiedere la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi.

Si rammenta, a tal riguardo, che il giorno 31 marzo 2001 è scaduto il periodo quinquennale per coloro che sono privi d'altra tutela previdenziale obbligatoria e non sono pensionati e che, conseguentemente, dalla cessazione dell'efficacia delle disposizioni citate deriva, per gli iscritti in argomento, l'impossibilità di esercitare le facoltà ivi previste.

In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2001:
1. i soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l'attività hanno l'obbligo d'iscriversi alla Gestione;
2. gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà;
3. i medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorchè cessino, a qualunque età, l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.

Considerato, quindi, che la limitata efficacia temporale delle disposizioni in argomento non coinvolge anche le facoltà tempestivamente esercitate dai soggetti in possesso dei previsti requisiti, gli ultrasessantacinquenni che, durante il quinquennio, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il suddetto periodo, poiché rimane valida a tutti gli effetti l'opzione a suo tempo esercitata.

Analogamente i soggetti che hanno compiuto sessantacinque anni durante il predetto quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di cancellarsi dalla Gestione, non sono tenuti ad iscrivervisi nuovamente.

Le Sedi daranno la massima diffusione al contenuto della presente circolare, tramite i consueti canali.

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