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SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA'

La detrazione di cui all’art. 19. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 dell’IVA assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa con riferimento all’acquisto di beni o servizi nell’esercizio d’impresa richiede che i relativi contratti e acquisti siano stipulati dall’imprenditore in quanto tale e che i beni e i servizi acquistati siano inerenti all’attività d’impresa svolta (esempio: Agente di Commercio).
Di conseguenza, non è sufficiente il possesso della qualifica di imprenditore per beneficiare della detrazione in parola, in quanto l’acquisto deve collegarsi all’esercizio dell’attività imprenditoriale cui è funzionalmente connesso.
In altre parole, i costi devono rientrare nell’oggetto dell’attività dell’azienda e non semplicemente essere sostenuti per una sua migliore gestione.
Tale principio di inerenza e detraibilità delle spese è valido sia ai fini IVA che Irpef. Pertanto una spesa che non è inerente all'attività di Agente di Commercio ai fini Iva è indetraibile anche come costo ai fini Irpef.

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