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INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

L'Accordo Economico Nazionale prevede per i mandati di agenzia a tempo indeterminato l'indennità suppletiva di clientela. L'indennità in questione è dovuta tutte le volte che il contratto si scioglie per recesso della committente. Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta committente, in aggiunta alla indennità di risoluzione del rapporto. L'agente non ha diritto all'indennità clientela se è l'agente che recede dal mandato di agenzia.
Nella presente tabella i valori sono riportati in Lire in quanto negli anni di riferimento i dati contabili erano espressi in tale valuta.

 

MISURA DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

Settore Decorrenza Massimale provvigioni Durata del rapporto
fino a 3 anni dal 4° al 6° oltre il 6° anno
INDUSTRIA Fino al 1988 <36.000.000 3% 3,5% 3,5%
>36.000.000 3% 3% -
Dal 1989 <72.000.000 3% 3,5% 4%
>72.000.000 3% 3% 3%
           
COMMERCIO Fino al 1988 - 3% 3,5% 3,5%
Dal 1989 - 3% 3,5% 4%

Per l'industria l'indennità suppletiva di clientela è calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989. Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere esclusivamente a privati consumatori (vendita porta a porta) si conferma che l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela nel limite del 65% (AEI). Sono comprese nella base di calcolo anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso di spese; quindi, riteniamo escluse solo le vere e proprie anticipazioni. L'indennità deve essere corrisposta anche in caso di dimissioni dovute a invalidità permanente e totale e in caso di morte (in questo caso viene corrisposta agli eredi) sempre che il rapporto sia in corso da almeno un anno e per l'industria in caso di recesso dell'agente per il conseguimento della pensione di vecchiaia dell'ENASARCO. E' dovuta anche per contratti a termine rinnovati o prorogati. L'indennità suppletiva di clientela non è corrisposta a seguito di specifiche prestazioni di servizi svolte dall'agente, ma ha carattere risarcitorio. Pertanto, l'indennità clientela non è soggetta al contributo ENASARCO e che in virtù dell'art. 13. 1° comma, del D.P.R. n. 633/1972, non è soggetta ad IVA.

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