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L'Accordo Economico Nazionale prevede per i mandati di agenzia a tempo
indeterminato
l'indennità suppletiva di clientela. L'indennità in questione è dovuta tutte
le volte che il contratto si scioglie per recesso della committente. Deve essere corrisposta direttamente
dalla ditta committente, in aggiunta alla indennità di risoluzione del
rapporto.
L'agente non ha diritto all'indennità clientela se è l'agente che recede dal mandato di agenzia.
Nella presente tabella i valori sono riportati in Lire in quanto negli anni
di riferimento i dati contabili erano espressi in tale valuta.
MISURA DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI
CLIENTELA
| Settore |
Decorrenza |
Massimale provvigioni |
Durata del
rapporto |
| fino a 3 anni |
dal 4° al 6° |
oltre il 6° anno |
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INDUSTRIA |
Fino al 1988 |
<36.000.000 |
3% |
3,5% |
3,5% |
| >36.000.000 |
3% |
3% |
- |
| Dal 1989 |
<72.000.000 |
3% |
3,5% |
4% |
|
>72.000.000 |
3% |
3% |
3% |
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| COMMERCIO |
Fino al 1988 |
- |
3% |
3,5% |
3,5% |
| Dal 1989 |
- |
3% |
3,5% |
4% |
Per l'industria l'indennità suppletiva di clientela è
calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il
corso del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989.
Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere
esclusivamente a privati consumatori (vendita porta a porta) si conferma che l'ammontare annuo delle
provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione per il
calcolo dell'indennità suppletiva di clientela nel limite del 65% (AEI).
Sono comprese nella base di calcolo anche le somme corrisposte a titolo di
rimborso o concorso di spese; quindi, riteniamo escluse solo le vere e
proprie anticipazioni. L'indennità deve essere corrisposta anche in caso di
dimissioni dovute a invalidità permanente e totale e in caso di morte (in
questo caso viene corrisposta agli eredi) sempre che il rapporto sia in
corso da almeno un anno e per l'industria in caso di recesso dell'agente per
il conseguimento della pensione di vecchiaia dell'ENASARCO. E' dovuta anche
per contratti a termine rinnovati o prorogati. L'indennità suppletiva di
clientela non è corrisposta a seguito di specifiche prestazioni di servizi
svolte dall'agente, ma ha carattere risarcitorio. Pertanto, l'indennità clientela
non è soggetta al contributo ENASARCO e che in virtù dell'art. 13. 1°
comma, del D.P.R. n. 633/1972, non è soggetta ad IVA.
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