Venditori a domicilio: obblighi dichiarativi e
qualificazione di “premi e incentivi” accessori delle
provvigioni
Molti sono gli interrogativi e le questioni sorte, in ambito
fiscale, sulla figura del venditore “porta a porta”, di cui
alla legge 173/2005. Tra gli
interrogativi, i più frequenti hanno riguardato l’obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi nonché il trattamento
fiscale dei premi e degli incentivi, che sovente vengono aggiunti
alle provvigioni percepite.
L’attenzione su tali problematiche è sicuramente stata amplificata
da una verifica generale effettuata dalla Guardia di Finanza nei
confronti di una società che opera nel settore della vendita diretta.
Da tale attività ispettiva è scaturito un generalizzato intervento
-con molteplici avvisi di accertamento- degli uffici delle imposte
nei confronti degli intermediari, per il recupero a tassazione dei
compensi percepiti dagli stessi per la vendita a domicilio nonché
per la cessione di beni-dono a chi consentiva - domiciliarmente -
incontri utili per la promozione e la vendita dei suddetti prodotti.
Dopo una lunga serie di decisioni di Commissioni tributarie,
sostanzialmente uniformi, è arrivata anche una nota dello stesso
Ministero delle Finanze (Divisione VI, Dipartimento delle entrate,
Direzione centrale accertamento e programmazione, risoluzione
14/07/1993, n. 16/645620) che - ritenendo esonerate da qualsiasi
responsabilità, sia tributaria che penale, le venditrici, a carico
delle quali erano state promosse attività di accertamento e avanzate
denunzie all’Autorità giudiziaria - in attesa di un puntuale
approfondimento della questione medesima, ha ritenuto opportuno fare
“... sospendere temporaneamente la notifica degli avvisi di
accertamento a carico delle dealers - beninteso, nel rispetto dei
termini di decadenza e semprechè non ne derivi danno all’Erario -;
tenuto anche conto della scarsissima consistenza delle singole
contestazioni, con conseguente antieconomicità dell’azione
accertatrice”, in particolare per alcuni dei rilievi collegabili
alla vicenda. Tale intervento esterno non ha avuto, in ogni caso, un
grosso effetto sul contenzioso in atto.
La società effettuava la vendita dei
propri prodotti attraverso l’intermediazione di venditrici “porta a
porta” (cosiddette dealers). Tale figura di intermediario
commerciale rientra nella fattispecie (atipica) del contratto
Incaricato alle Vendite, fattispecie che è stata avvicinata, per le
sue caratteristiche, al contratto di agenzia ed a quello di
mediazione. L'Incaricato alle vendite svolge in genere un attività
saltuaria, se non addirittura occasionale, limitandosi a mettere in
relazione le parti per la conclusione di un affare, qualora si
presenti l’occasione. Il compenso dovuto all'incaricato, come
accennato, è denominato provvigione; questa ha carattere retributivo
e viene determinata in misura percentuale sulla quantità e
sull’importo degli affari trattati. Le parti possono comunque
prevedere forme di compenso diverse dalla provvigione, con l’unico
limite costituito dalla natura del contratto, che preclude la
fissazione del corrispettivo mediante una retribuzione fissa,
svincolata dal rapporto con la quantità e l’ammontare degli affari
promossi.
L’attività delle dealers risulta soggetta, in taluni casi, anche
all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Occorre , al
riguardo, distinguere tra esercizio abituale ed esercizio
occasionale della professione. L’attività abituale, ancorché non
esclusiva, delle dealers risulta sottoposta ad IVA ex art.4 del
D.P.R. n.633/72. In tal caso, risultano sottoposti ad IVA anche i
premi di produzione. Qualora l’attività sia, invece,di natura
occasionale, viene esclusa l’applicabilità dell’imposta.
Come noto, l’articolo 25-bis del D.P.R. 29/09/1973, n.600,
introdotto dalla legge 28/02/1983, n.53 - che ha convertito, con
modifiche, il D.L. 30/12/1982, n.953, recante misure in materia
tributaria - stabilisce che sulle provvigioni comunque denominate,
dovute per prestazioni rese deve essere operata,
all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa. In particolare, però, per le prestazioni rese dagli
incaricati alle vendite a domicilio, di cui alla Legge 173 la ritenuta è applicata a
titolo di imposta ed è commisurata sul 78 per cento delle
provvigioni percepite.
I venditori “porta a porta” di cui alla citata Legge n. 173 del 2005
in base al disposto dell’art. 1 del D.P.R. n. 600 del
1973, sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione dei redditi,
qualora posseggano soltanto redditi assoggettati a ritenuta
d’imposta e non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili
(in quanto titolari di partita IVA). Si legge, infatti, al quarto
comma del citato art. 1:
“Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione:
a)...omissis...
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedano soltanto redditi esenti e redditi soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi fondiari
per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui
all’art.34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917,”.
Peraltro, i suddetti principi risultano sufficientemente chiariti
nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei
redditi, che ribadiscono che “l’obbligo di presentare la
dichiarazione non sussiste, inoltre, nei casi in cui la
dichiarazione stessa risulterebbe inutile in quanto i redditi
conseguiti sono esenti ovvero hanno già scontato, alla fonte, le
imposte dovute”.
Ovviamente, nell’ipotesi che il soggetto di cui al caso prospettato,
in conseguenza del possesso di altri redditi (o perché titolare di
partita IVA), dovesse risultare obbligato alla presentazione della
dichiarazione, lo stesso dovrà escludere i redditi assoggettati a
ritenuta d’imposta, rilevando soltanto - ai fini dell’imposizione -
i redditi soggetti a tassazione e come tali, da dichiarare.
Tali principi trovano riscontro anche nel giudicato oggetto
dell’odierna disamina. Nel caso di specie, la contribuente aveva
regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno
precedente ma, in essa, non aveva incluso quelli sottoposti a
ritenuta a titolo d’imposta. Tale comportamento, anche in questo
caso, è stato ritenuto legittimo dalla commissione giudicante,
essendo - si legge nel dispositivo - peraltro in armonia con il
disposto dell’articolo 3 del D.P.R. n. 917/86.
Per quanto concerne i premi e gli incentivi che, di norma, vengono
aggiunti - cumulandosi - alle provvigioni percepite, va premesso che
al primo comma dell’art. 25-bis citato, si afferma che la ritenuta
deve essere operata in relazione alle “provvigioni comunque
denominate”. Di conseguenza, “i premi e gli incentivi” corrisposti
agli agenti, essendo dovuti in virtù delle prestazioni eseguite,
sono da considerare a tutti gli effetti come accessori delle
provvigioni e, rientrando nella locuzione legislativa “provvigioni
comunque denominate”, sono da assoggettare a ritenuta, che si
applica - in definitiva - su ogni altro compenso inerente
all’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i
rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme
ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei
committenti o mandanti.
La Direzione generale imposte dirette, con la circolare 24/8/845
del 10/06/1983 - nel chiarire che la ritenuta a titolo d’imposta si
applica solo nei casi in cui l’attività da cui consegue la
provvigione non sia inerente ad un rapporto di agenzia - annovera
“Tra i compensi da assoggettare alla ritenuta a titolo d’imposta
vanno ricordati, quelli scaturenti dall’attività di Incaricato alle Vendita
rientrante nella sfera di applicabilità della citata Legge 173/2005,
quali, ad esempio, quelli percepiti dalle “dealers” (che raccolgono,
nel corso delle riunioni indette nei vari domicili di privati
consumatori, gli ordinativi di acquisto di alcuni prodotti).
Per quanto riguarda le provvigioni percepite dalle
cosiddette dealers viene, altresì, dalla circolare evidenziato che
sono da assoggettare alla ritenuta a titolo d’imposta sia i compensi
per la pura attività di intermediazione (provvigioni in senso
stretto) sia i compensi per gli ulteriori servizi resi dalle dealers
dopo la conclusione del contratto di vendita (consegna dei beni ed
esazione del relativo credito). Sono, inoltre, da assoggettare alla
ritenuta in rassegna anche gli acconti e le anticipazioni della
provvigione medesima e ciò anche se gli stessi, in base al principio
della competenza, non sono da ricomprendere tra i componenti
positivi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa
nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti.
La decisione 5577 della Commissione Tributaria Centrale avvalora
l’imponibilità complessiva di ogni sorta di compenso conseguito
dalle venditrici, ritenendo parzialmente fondato l’accertamento nei
confronti della dealers per la parte in cui fa rientrare nella base
imponibile i doni offerti alla stessa, in virtù del raggiungimento
di un determinato volume di vendite. Il reddito determinato
dall’ufficio sarebbe, quindi, imponibile nella sua complessità ma,
per il disposto del richiamato art.3 del TUIR, rimarrebbero da
recuperare a tassazione in capo alla contribuente i soli proventi
non assoggettati a ritenuta e, quindi, il valore dei doni ricevuti
dalla società per la quale si sta operando in qualità di
incaricato alle vendite.
Per completezza di trattazione è opportuno segnalare che
concettualmente diversa si presenta la situazione, dal punto di
vista dell’imponibilità in capo alla dealers, relativa ai piccoli
doni che vengono attribuiti, direttamente dalla società ma per il
tramite della venditrice, ai proprietari delle abitazioni che
organizzano i cosiddetti party plan. In tale fattispecie,
l’incaricata alla vendita svolge solo la funzione di tramite per
l’attribuzione dei beni omaggio, che rimangono pursempre di
proprietà della società, senza che mai entrino a far parte della
sfera giuridica dell’incaricata.
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