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Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma
rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote
stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti
alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l’obbligo di
accantonamento presso il fondo indennità risoluzione rapporto
gestito dalla Fondazione Enasarco.
Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti
misure:
Agenti e rappresentanti monomandatari
4% sulle provvigioni fino a Euro 12.395,00 annui;
2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 12.395,00 e Euro 18.592,00
annui;
1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 18.592,00 annui
Agenti e rappresentanti plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a Euro 6.198,00 annui;
2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 6.198,00 e Euro 9.296,00
annui;
1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 9.296,00 annui
Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del
rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso
spese.
Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta preponente
annualmente non prima del 1’ e non oltre il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, utilizzando il sistema di addebito RID come riportato nell'area Ditte Mandanti
del sito Enasarco alla pagina www.enasarco.it
Le somme accantonate verranno liquidate dalla Fondazione ENASARCO
direttamente all’agente, o alla Società di agenzia, alla cessazione
del rapporto, che deve essere comunicata alla Fondazione dalla ditta
preponente entro un mese dalla stessa, specificandone la data ed i
dati anagrafici e fiscali dell’agente. Tale comunicazione deve essere
effettuata tramite l'area Ditte Mandanti presente nel sito Enasarco.
Sulle somme accantonate la fondazione ENASARCO riconosce un
interesse annuo che, dedotto quanto necessario alla gestione
della polizza assicurativa ed unitamente agli utili netti della
gestione, sarà liquidato all’agente all’atto della cessazione del
rapporto.
L’obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO cessa alla
data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme
non versate verranno corrisposte direttamente all’agente dalla ditta
mandante operando la ritenuta d’acconto del 20%.
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