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Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a
qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in
dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese,
premi di produzione, indennità di mancato preavviso).
Il contributo è dovuto in favore degli agenti che operano
individualmente o sotto forma di Società di persone, anche di fatto.
Il versamento dei contributi sono nella misura del
13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell’agente)
con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato
integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per
la parte a carico dell’agente.
Il contributo minimo annuo è stabilito in Euro 789,00 per l’agente
monomandatario ed in Euro 396,00 per l’agente plurimandatario. Nel
caso di agenti operanti in Società tale importo è ridotto
rispettivamente a Euro 394,00 e Euro 198,00 per ciascun socio.
L’integrazione è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene
prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi
fondamentali:
a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il
rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia
pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un
trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le
quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il
rapporto è stato improduttivo.
b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di
agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in
quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del
rapporto di agenzia dell’anno considerato, semprechè in almeno uno
di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio
di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel
corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo.
Il massimale provvigionale annuo è stabilito in Euro 27.667,00
pari ad un contributo annuo totale di Euro 3.735,00 per
l'agente che opera con un solo committente (monomandatario).
Il massimale provvigionale annuo è stabilito in Euro 15.810,00
pari ad un contributo annuo totale di Euro 2.134,00 per
l'agente che opera con più committenti (plurimandatario).
Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale si
intende riferito alla Società e non ai singoli soci.
Nel caso in cui all’agente, nel corso dell’anno, venga variato il
contratto trasformando il suo rapporto senza esclusiva in uno
esclusivo o viceversa, i contributi dovranno essere versati tenendo
in considerazione i versamenti già effettuati nei periodi precedenti
alla variazione stessa.
Il contributo al fondo previdenza viene versato trimestralmente
entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza
(20 Maggio - 20 Agosto - 20 Novembre - 20 Febbraio dell'anno successivo) utilizzando la procedura di addebito automatico.
Le ditte committenti devono effettuare i versamenti con procedura RID a mezzo
del sito Enasarco rilevabile alla pagina: www.enasarco.it.
Nel sito dell'Enasarco nell'area riservata Aziende sono riportate tutte le procedure
per effettuare correttamente e nei termini di scadenza tutti i versamenti periodici.
E’ indispensabile che la somma versata corrisponda esattamente al
totale della distinta. L’importo totale deve essere arrotondato al centesimo di Euro.
Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in
restituzione al Servizio Contributi - Ufficio Conti e Rimborsi -
utilizzando l’apposito modulo.
Non è consentita alcuna compensazione tra gli importi chiesti in
restituzione e quanto deve essere versato dalla ditta preponente.
Attenzione: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni
dovute all’agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il
riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il
trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per
cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.
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