Consult è un Marchio Registrato
     Società Specializzata Consulenza Fiscale
           Vendita Diretta - Agenti di Commercio

Entra nell'Area Pubblica

  Visualizza la scheda di certificazione   

Invia un tuo Quesito

  
  

|.Home| Dove siamo | Indice Mappa  | Privacy |

 
CONTRIBUTO PREVIDENZA ENASARCO

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il contributo è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone, anche di fatto.

Il versamento dei contributi sono nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell’agente) con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.

Il contributo minimo annuo è stabilito in Euro 789,00 per l’agente monomandatario ed in Euro 396,00 per l’agente plurimandatario. Nel caso di agenti operanti in Società tale importo è ridotto rispettivamente a Euro 394,00 e Euro 198,00 per ciascun socio.
L’integrazione è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo.

Il massimale provvigionale annuo è stabilito in Euro 27.667,00 pari ad un contributo annuo totale di Euro 3.735,00 per l'agente che opera con un solo committente (monomandatario).
Il massimale provvigionale annuo è stabilito in Euro 15.810,00 pari ad un contributo annuo totale di Euro 2.134,00 per l'agente che opera con più committenti (plurimandatario).

Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci.

Nel caso in cui all’agente, nel corso dell’anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto senza esclusiva in uno esclusivo o viceversa, i contributi dovranno essere versati tenendo in considerazione i versamenti già effettuati nei periodi precedenti alla variazione stessa.

Il contributo al fondo previdenza viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 Maggio - 20 Agosto - 20 Novembre - 20 Febbraio dell'anno successivo) utilizzando la procedura di addebito automatico.

Le ditte committenti devono effettuare i versamenti con procedura RID a mezzo del sito Enasarco rilevabile alla pagina: www.enasarco.it.
Nel sito dell'Enasarco nell'area riservata Aziende sono riportate tutte le procedure per effettuare correttamente e nei termini di scadenza tutti i versamenti periodici.
E’ indispensabile che la somma versata corrisponda esattamente al totale della distinta. L’importo totale deve essere arrotondato al centesimo di Euro.

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione al Servizio Contributi - Ufficio Conti e Rimborsi - utilizzando l’apposito modulo.
Non è consentita alcuna compensazione tra gli importi chiesti in restituzione e quanto deve essere versato dalla ditta preponente.

Attenzione: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.

i

Copyright © 2004
Consult ® 
Partita Iva 01002000477

Entra nell'area riservata per scaricare prospetti e tabelle o entra nell'area quesiti, potrai ricevere una risposta entro 48 Ore.       

Esperti al tuo servizio