LEGGE CVII
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185
pubblicato nella G.U. 21 giugno 1999, n. 143
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza.
1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di
un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
b) CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all’attività
professionale eventualmente svolta;
c) FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra
le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal
presente decreto è riportato nell’allegato I;
e) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o
giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale
consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche
di comunicazione a distanza.
2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica
ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
è riportato nell’allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.
3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile,
prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso
ai sensi dell’articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in
modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le
ulteriori informazioni di cui all’articolo 4.
4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore
deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte
le informazioni previste dall’articolo 3, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le
seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 5, inclusi i casi di
cui all’articolo5, comma 2;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell’indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha
diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o
dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi
di cui all’articolo 4, il termine per l’esercizio del diritto di
recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette
giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non
è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti
o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o
della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del
diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese
dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore
è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è
venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un
credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in
base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di
credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel
caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E’ fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha
concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal
fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il fornitore deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l’ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al
comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all’articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualità equivalenti o superiori.
7. Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1
dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o
di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al
domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo
di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo stabilito.
8. Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può
effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le
modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore
o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del
Decreto Legge 03 maggio 1991, n. 143 (riportato alla voce SICUREZZA
PUBBLICA), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 luglio
1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
9. Fornitura non richiesta
1. E’ vietata la fornitura di
beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata
risposta non significa consenso.
10. Limiti all’impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza
1. L’impiego da parte di un fornitore
del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore o di un fax, richiede il
consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui
al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale,
possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si
dichiara esplicitamente contrario.
11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti
al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili.
E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
12. Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene
alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto
legislativo, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalità di cui all’articolo 5 o
non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO). Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), all’accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO),
è presentato all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e
dell’artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede
legale dell’operatore commerciale.
13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del
presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e
degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281 (riportata al n. CIII).
14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti
dall’applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a
distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la
disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
(riportato al n. LXXXVII), alle forme speciali di vendita previste
dall’articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
(riportato al n. LXXXVII), e degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riportato al n. CII), si
applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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