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DIFFERENZE PROCACCIATORI / AGENTI

L'attività del procacciatore d'affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di promuoverne un accordo commerciale pur agendo nell'interesse di una sola (circolare Ministero Finanze 10 giungo 1983, n. 24). E' limitata alla raccolta degli ordini dei clienti da trasmettere alla ditta da cui il procacciatore ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità, cioè senza obbligo in tal senso, ed in via del tutto occasionale o episodica (Cassazione 8 ottobre 1983, n. 5849 e 4 dicembre 1989, n. 5322).
Non comprende il diritto di esclusiva nè il vincolo ad una determinata zona e, generalmente, dà diritto al compenso solo se l'affare è portato ad esecuzione.
Secondo quanto ha precisato l'INPS con la circolare 74/Rcv del 23 marzo 1990 un vero e proprio procacciatore d'affari dovrebbe rimanere estraneo alla fase in cui le effettive parti dell'affare assumono e/o formalizzano i loro impegni.
L'attività del procacciatore differisce da quella dell'agente di commercio la quale ha, invece, carattere di stabilità e comprende l'obbligo, e non la facoltà, di promuovere verso corrispettivo la conclusione di affari fra il preponente e i terzi nell'ambito di una determinata zona (Cassazione 12 dicembre 1980, n. 6421).
L'agente, inoltre, può avere il potere di rappresentare il preponente, e quindi di concludere i contratti in suo nome, se questi gli ha conferito la procura ai sensi dell'articolo 1392 del Codice Civile.
L'attività del procacciatore d'affari differisce dall'attività del mediatore perchè quest'ultimo agisce nell'interesse di ambedue le parti, percependo un compenso da entrambe, al contrario del procacciatore che riceve l'incarico da un solo preponente (Cassazione 17 dicembre 1996, n. 11244).
L'attività del mediatore, a sua volta, differisce da quella dell'agente di commercio in quanto il primo riceve l'incarico per un singolo affare, mentre l'agente lo riceve per un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona (Cassazione 16 febbraio 1993, n. 1916).

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