|
L'attività del procacciatore d'affari consiste nel mettere in
contatto due parti al fine di promuoverne un accordo commerciale
pur agendo nell'interesse di una sola (circolare Ministero Finanze
10 giungo 1983, n. 24). E' limitata alla raccolta degli ordini dei
clienti da trasmettere alla ditta da cui il procacciatore ha
ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità, cioè senza
obbligo in tal senso, ed in via del tutto occasionale o episodica
(Cassazione 8 ottobre 1983, n. 5849 e 4 dicembre 1989, n. 5322).
Non comprende il diritto di esclusiva nè il vincolo ad una
determinata zona e, generalmente, dà diritto al compenso solo se
l'affare è portato ad esecuzione.
Secondo quanto ha precisato l'INPS con la circolare 74/Rcv del 23
marzo 1990 un vero e proprio procacciatore d'affari dovrebbe
rimanere estraneo alla fase in cui le effettive parti dell'affare
assumono e/o formalizzano i loro impegni.
L'attività del procacciatore differisce da quella dell'agente di
commercio la quale ha, invece, carattere di stabilità e comprende
l'obbligo, e non la facoltà, di promuovere verso corrispettivo la
conclusione di affari fra il preponente e i terzi nell'ambito di
una determinata zona (Cassazione 12 dicembre 1980, n. 6421).
L'agente, inoltre, può avere il potere di rappresentare il
preponente, e quindi di concludere i contratti in suo nome, se
questi gli ha conferito la procura ai sensi dell'articolo 1392 del
Codice Civile.
L'attività del procacciatore d'affari differisce dall'attività del
mediatore perchè quest'ultimo agisce nell'interesse di ambedue le
parti, percependo un compenso da entrambe, al contrario del
procacciatore che riceve l'incarico da un solo preponente
(Cassazione 17 dicembre 1996, n. 11244).
L'attività del mediatore, a sua volta, differisce da quella
dell'agente di commercio in quanto il primo riceve l'incarico per
un singolo affare, mentre l'agente lo riceve per un numero
indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una
determinata zona (Cassazione 16 febbraio 1993, n. 1916).
|
|