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Separazione dal contratto di agenzia
Nelle norme che regolano il rapporto di agenzia, in particolare
nella disciplina civilistica contenuta negli artt. da 1742 a 1753
c.c., non è presente una regolamentazione del deposito che, in un
numero elevato di casi, viene costituito a lato dell’attività
intermediaria. E’ d’altra parte probabile che si assista, nel
prossimo avvenire, ad un incremento apprezzabile del ricorso ai
depositi agenziali, nell’ottica del più rapido soddisfacimento delle
richieste di rifornimento da parte della clientela. Talvolta gioca
in senso favorevole all’istituzione di depositi, nelle piazze di
maggiore assorbimento, il costo dei trasporti, meno elevato se
vengono avviate grandi partite per il deposito, al posto di una
moltitudine di invii ai singoli nominativi da servire, pur
essendoci, in questa ipotesi, l’onere di gestione della
localizzazione decentrata.
La formula agente con deposito o rappresentante con deposito, in
verità, rivela l’esistenza di due rapporti fra le stesse parti, ma
concettualmente e normativamente ben distinti. Se per il rapporto di
agenzia, con o senza rappresentanza, bisogna far capo agli artt.
1742 e segg. c.c., per il rapporto di deposito occorre servirsi
dell’apposita disciplina, che è collocata negli artt. da 1766 a 1797
c.c. La parte della disciplina specifica che interessa maggiormente
si trova nella sezione dedicata al deposito in generale, di cui
contiene la nozione. Vale la pena di consultare attentamente
quest’ultima perché a prima vista appare non agevolmente applicabile
ai casi concreti che si presentano. L’art. 1766 c.c. sancisce: “Il
deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una
cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”.
I dubbi possono nascere dal fatto che, accanto all’obbligo di
custodia, si pone quello della restituzione, mentre esiste sì un
secondo obbligo del genere, ma nel senso di effettuare la consegna
nei confronti della clientela della zona, clientela servita dalla
casa mandante attraverso l’intermediario che dispone di magazzino
sul posto.
L’ipotesi di una consegna nei confronti di soggetto diverso dal
depositante, peraltro, è prevista dal comma 1 dell’art. 1777 c.c.,
rubricato, appunto, “Persona a cui deve essere restituita la cosa”.
Si potrebbe asserire, peraltro, che tutta la disciplina civilistica
è imperniata sull’obbligo della custodia, mentre nei depositi a lato
dei rapporti di intermediazione è prevalente l’obbligo di assicurare
il rifornimento della clientela. Può esserci sì la restituzione alla
casa mandante, ma questo fatto, generalmente, è di natura
patologica, la norma essendo costituita dalla consegna al cliente,
al deposito o al domicilio dello stesso.
Se non si è convinti del fondamento del richiamo alla disciplina
del deposito, si fa luogo alla previsione di un contratto atipico,
formato ai sensi del secondo comma dell’art. 1322 c.c., che ammette
la conclusione di contratti non aventi una disciplina particolare.
Di certo è soddisfatta la condizione del realizzo, attraverso il
contratto atipico, di interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico. In ogni caso, sono da rendere applicabili
disposizioni contenute nella disciplina del deposito.
Approccio alla disciplina dell’IVA
Di fondamentale importanza, sia per la casa mandante sia per
l’intermediario con deposito, è l’art. 53, D.P.R. 26.10.1972, n. 633
e successive modifiche ed integrazioni, intitolato “Presunzioni di
cessione e di acquisto”.
Per la prima delle due presunzioni, si presumono ceduti i beni
acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in
cui il contribuente (quindi impresa o società) esercita la sua
attività, salvo che sia dimostrato, a parte altre circostanze, che i
beni stessi sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo
della proprietà - è citato espressamente, alla lettera b) del primo
comma il rapporto di deposito -.
Per la seconda prescrizione, i beni che si trovano nel luogo o in
uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si
presumono acquistati se il contribuente medesimo non dimostra di
averli ricevuti in base ad un regolare rapporto (nel comma 4
dell’art. 53, punto da considerare ora, si menziona espressamente il
rapporto di rappresentanza, ma, nel contempo, si considerano “in
monte” i rapporti menzionati per la prima presunzione).
Può apparire strano a chi non ha dimestichezza con la disciplina
dell’IVA il fatto che siano dettate due regolamentazioni differenti
per l’intermediazione con deposito: una (apposita) per il
rappresentante con deposito, l’altra per varie ipotesi, fra cui il
rapporto di agenzia con deposito.
Si usano formule ambivalenti, cioè che “contengono” i due
rapporti distinti, ma si punta lo sguardo sul rapporto di deposito.
L’art. 53. d’altra parte, è diretto a regolare la presenza ed i
movimenti di beni.
Agente con deposito
Sul piano degli adempimenti necessari per contrastare la
presunzione di cessione (presso la casa mandante) e quella di
acquisto (presso l’intermediario), la posizione dell’agente con
deposito, come è stato scritto sopra, non è trattata separatamente
(mentre questa circostanza si rileva, come si vede più avanti,
relativamente al rappresentante con deposito).
Il deposito presso l’agente è compreso nel termine “deposito”,
situato nella lettera b) del primo comma dell’art. 53 D.P.R.
633/1972, unitamente a numerose altre figure contrattuali. Si inizia
con i beni consegnati a terzi in lavorazione, poi si citano quelli
consegnati in deposito, poi i beni dati in dipendenza di contratti
estimatori, via via fino a menzionare, come se non bastasse, i beni
consegnati ad altro titolo, diverso da quelli prima esplicitati,
s’intende non traslativo della proprietà.
Rifacendosi proprio alla lettera b) del comma 1 dell’art. 53, si
avverte che nel corpo del comma 3 del medesimo articolo (come
modificato dall’art. 57, co. 1, lett. h), D.L. 30/1993, n. 331,
conv. con modif. con L. 29.10.1993, n. 427) viene sancito che la
consegna dei beni a terzi, quindi nel caso specifico all’agente con
deposito, deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto
a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in
conformità all’art. 39 dello stesso D.P.R. 633/1972, ovvero da altro
documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto
registrato presso l’ufficio del registro. La soluzione più pratica,
anche per seguire da vicino la movimentazione del deposito, è data
dalla tenuta di un apposito registro in conformità all’art. 39,
D.P.R. 633/1972.
Il ruolo del registro in parola non può essere svolto dalle
registrazioni di magazzino (si veda l’art. 14, lett. d), D.P.R.
29.09.1973, n. 600).
Rappresentante con deposito
I rappresentanti, ovviamente con deposito, sono espressamente
citati nel primo comma dell’art. 53, qui al centro dell’attenzione,
immediatamente dopo i luoghi di esercizio dell’attività dell’impresa
o società, comprese le dipendenze della stessa, relativamente alle
quali lo stesso legislatore, nell’intento di non trascurare alcuna
situazione, ha ricordato numerose denominazioni usate in pratica.
E’ vero che anche per il rappresentante, come per l’agente, è
utile per la lettera b) dato che nell’uno e nell’altro caso si è
costantemente in presenza di beni rientranti nella formula “beni
consegnati a terzi in deposito”. Tuttavia per il rappresentante,
come constatato, si una menzione particolare.
Coerentemente il legislatore lo ha considerato distintamente
all’interno del terzo comma dello stesso art. 53, ove è esposta la
linea di condotta da osservare nell’intento di vincere la
presunzione di cessione per i passaggi non traslativi della
proprietà. Il secondo periodo sancisce che la rappresentanza deve
risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata, o da
lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in
cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio competente in
relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
rappresentato.
Fra le varie formule indicate, la più pratica, di certo, è data
dalla lettera-contratto, da perfezionare in anticipo rispetto al
primo movimento di merce, quindi da sottoporre all’annotazione
presso l’unico Ufficio IVA competente (se i soggetti del rapporto
giuridico si trovano nella medesima circoscrizione) o presso uno
degli Uffici IVA competenti (se i soggetti medesimi, invece, sono
ubicati in circoscrizioni differenti). La scelta, al riguardo, è
libera; tuttavia, appare preferibile che all’adempimento provveda la
casa mandante. La quale, dopo l’annotazione ottenuta, manderà un
esemplare al rappresentante, meglio se con posta prioritaria.
La data certa, anche agli effetti dell’art. 2704 c.c., comunque,
è attestata dal timbro dell’Ufficio IVA. L’adempimento predetto non
esclude la tenuta di apposito registro di carico e di scarico (che è
la soluzione già consigliata per seguire la movimentazione del
deposito). A rigore, per il rappresentante, non è esclusa
l’appartenenza al novero dei soggetti di cui al terzo periodo del
terzo comma dell’art. 53; qui, infatti, si contempla la “consegna
dei beni a terzi”, di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso
art. 53, quindi anche la consegna dei beni ai rappresentanti. Non
sembra legittima nessun’altra interpretazione.
Presunzione di acquisto
La presunzione di acquisto è vinta, per i beni della casa
mandante che si trovano nei depositi “a latere” degli agenti e dei
rappresentanti, in dipendenza degli adempimenti che si è andati
descrivendo nei precedenti paragrafi. Considerando come contribuente
l’agente o il rappresentante, quanto asserito si desume dal quarto
comma dell’art. 53, D.P.R. 633/1972 ove è testualmente scritto che i
beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il
contribuente esercita la sua attività (deposito a lato dell’agenzia
o della rappresentanza) si presumono acquistati se il contribuente
non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo
comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o
di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma -
in definitiva nella lettera b) -.
Le modalità, regolarmente osservate, valgono, dunque, per vincere
la presunzione di cessione (casa madre) e quella di acquisto
(intermediario).
Rilevanza del ruolo del rappresentante
Il fatto che il legislatore abbia usato un particolare
trattamento per il rappresentante richiama alla mente la differenza
esistente fra l’agente ed il rappresentante, quale emerge dal
confronto fra l’art. 1742 e l’art. 1752 c.c.
Il confronto rivela che, mentre l’agente promuove la conclusione
di affari, il rappresentante li conclude.
A rigore, quindi, l’agente con deposito dovrebbe proporre
l’affare alla casa mandante prima di consegnare i beni richiesti dal
cliente; questa prassi, invece, non sarebbe necessaria nel caso del
rappresentante con deposito, stante la sua piena capacità di
concludere.
Se è stato costituito un deposito decentrato rispetto alla sede
della casa, ma in un’area interessante per le vendite, ciò sta a
significare l’impegno a servire al clientela con ogni possibile
sollecitudine. Il che lascia supporre che la qualifica di “agente”
sia puramente nominale, non effettiva. All’intermediario, cioè,
viene data la possibilità di consegnare subito la merce, sia pure
sulla base di un elenco di clienti affidati per decisione di
competenza della casa. In questo caso se ha la possibilità di
concludere affari, non è più agente, bensì un rappresentante.
Guardandosi attorno, si può scoprire che è più frequente la
rappresentanza, ove esiste un deposito.
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