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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: devono essere
riportati:
nome delle parti contraenti;
data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza;
durata del contratto, se il contratto non è a tempo
indeterminato;
zona assegnata;
oggetto della vendita;
provvigioni e compensi;
esplicito riferimento, per quanto non contemplato nel contratto
stesso, agli Accordi Economici Collettivi e al codice civile.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: non
necessariamente vanno inseriti nel contratto di agenzia. Ad esempio:
star del credere;
patto di non concorrenza;
periodo di prova.
AUTONOMIA DELL’ATTIVITÀ: l’agente o rappresentante di commercio
esercita la propria attività:
autonomamente;
in forma indipendente;
senza obblighi di orario e di itinerari prefissati.
OBBLIGHI DELL’AGENTE: è tenuto ad informare costantemente il
preponente sull’andamento di mercato nella zona in cui opera. Non è
tenuto a relazionare sull’esecuzione della propria attività con
periodicità prefissata.
DIRITTO DI ESCLUSIVA: salvo patto contrario:
il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti:
- nella stessa zona e
- per lo stesso ramo di attività;
l’agente non può trattare nella stessa zona
gli affari di più imprese che siano in concorrenza tra loro.
Il divieto non si estende per la promozione e la vendita di
prodotti di più imprese non in concorrenza tra loro, salvo espresso
patto di monomandatarietà.
A.E.C. SETTORE COMMERCIO - Art. 2:
“(...) le parti
si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza
quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi
generi di prodotti che per:
forma,
destinazione
valore d’uso
siano diversi e infungibili tra loro”.
LIMITAZIONE DELLA CLIENTELA:
per espressa pattuizione, da
evidenziare nel contratto di agenzia, è possibile limitare la
clientela riservata all’agente rispetto ad alcuni clienti
“particolari” direttamente contattati dal preponente.
COMUNICAZIONI DEL MANDANTE PER VARIAZIONI DI ZONA
Le variazioni di zona, salvo modifiche minime, vanno comunicate
per iscritto all’agente o rappresentante:
in caso di plurimandato almeno 2 mesi prima;
in caso di monomandato almeno 4 mesi prima,
salvo accordo scritto tra agente e preponente per una diversa
decorrenza del preavviso (vedi art. 2 A.E.C. 1988).
COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI ZONA DI LIEVE ENTITÀ: non
necessitano di essere comunicate per iscritto.
COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI ZONA DI NOTEVOLE ENTITÀ: il
preavviso scritto non può essere inferiore a quello previsto per la
risoluzione del rapporto.
L’agente qualora non intenda accettare, deve darne comunicazione
entro 30 giorni. In questo caso la comunicazione del preponente deve
intendersi quale preavviso, ad iniziativa della ditta mandante
stessa, per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza.
E’ possibile eventualmente concordare, per iscritto, tra le parti
una diversa decorrenza del preavviso.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: per i contratti a tempo
determinato non si applica la normativa relativa al preavviso e
vengono, peraltro, applicate tutte le altre norme contenute negli
A.E.C. Comunque, per i contratti di durata superiore ai 6 mesi la
casa mandante comunicherà all’agente, almeno 60 giorni prima della
scadenza del contratto, la volontà di rinnovare o prorogare il
mandato.
N.B.: se il contratto prosegue oltre al sua scadenza iniziale, si
intende quale contratto a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.)
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