La materia dell’incumulabilità totale o parziale dei trattamenti
pensionistici con i redditi di lavoro dipendente e autonomo è
piuttosto complessa e articolata soprattutto per l’evoluzione della
tipologia di redditi.
Individuazione dei redditi di lavoro autonomo: Partiamo
dall’individuazione dei redditi di lavoro autonomo che ha operato il
nostro maggiore istituto di previdenza (INPS). Va innanzitutto
segnalato che, secondo l’articolo 6, comma 3, del Tuir, i redditi
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da
qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale,
vengono considerati redditi di impresa e sono determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Si devono
ritenere compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi
comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di
subordinazione, prodotti sia in Italia che all’estero. Come dire non
solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri,
imprenditori a titolo principale, ma anche ogni altro compenso
percepito per attività di lavoro autonomo, anche occasionale,
indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.
Ecco una serie di redditi da considerare da lavoro autonomo ai
fini del cumulo:
i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni;
i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
le partecipazioni agli utili derivanti da contrattii
associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito dalla
prestazione di lavoro;
i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, come
quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore
di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalle attività riguardanti incarichi di
presidente di enti o associazioni, dei componenti dei rispettivi
consigli o comitati e così via;
le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di
membro di organi collegiali.
Artigiani e commercianti: Si tratta del reddito di impresa
dichiarato ai fini dell’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonché delle eventuali perdite deducibili
imputabili all’anno di riferimento del reddito. Quando l’intero
reddito di impresa, ai fini fiscali, venga attribuito al titolare,
per l’applicazione del regime di incumulabilità della pensione, il
titolare dell’impresa artigiana o commerciale deve indicare la quota
di spettanza di ciascun collaboratore, con riferimento alla quantità
e qualità del lavoro svolto..
Il divieto di cumulo non si applica nei seguenti altri casi:
titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza
esclusive e sostitutive (Stato, INPDAP e così via), del regime
generale INPS quando gli importi sono esclusi dalla base imponibile
ai fini dell’IRPEF;
pensionati assunti con contratti di lavoro a termine quando la
durata dei contratti non superi complessivamente le 50 giornate
nell’anno solare, qualunque sia l’entità delle retribuzioni
percepite dal pensionato.
In caso di superamento, nel corso dell’anno, delle 50 giornate di
lavoro, il divieto di cumulo scatta per la totalità delle giornate
di lavoro effettuate;
redditi derivanti da attività svolta nell’ambito di programmi
di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili,
promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. I
redditi percepiti non danno luogo al diritto alle prestazioni
previdenziali in quanto non sono soggetti alle contribuzioni
previdenziali. Questa
incumulabilità totale vale anche per le pensioni di anzianità;
le indennità percepite dagli amministratori locali e le
indennità comunque connesse all’esercizio di un mandato pubblico
elettivo (ad esempio: indennità di carica degli amministratori
locali, le indennità percepite dai
presidenti e membri dei Consigli regionali e dai parlamentari
nazionali ed europei); questa cumulabilità totale vale anche per le
pensioni di anzianità;
pensionati che svolgano attività in qualità di lavoratori
agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di
campagna e assimilati (ora lavoratori a tempo indeterminato e a
tempo determinato) e in qualità di lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari (per la pensione di anzianità l’esclusione
vale solo quando scatta il trattamento più favorevole);
pensionati che, da una data anteriore al 1’ febbraio 1991,
prestano servizio alle dipendenze dell’Unione Europea;
le indennità previste per il giudice di pace sono cumulabili
con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Questa cumulabilità vale,
perciò, anche per le pensioni di anzianità.