QUADRO NORMATIVO
D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: introduce rilevanti modifiche
alle disposizioni del codice civile relative al contratto di
agenzia. Prevede, tra l’altro, nel nuovo art. 1742 del codice
civile, la prova scritta del contratto di agenzia. Inoltre al nuova
formulazione dell’articolo in oggetto specifica il principio di
competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte
della ditta mandante e dell’agente.
Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e
quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in
cui i servizi sono resi e fatturabili. Invece i ricavi per le
cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del
passaggio della proprietà che avviene, solitamente, con la consegna
o la spedizione.
Art. 1748 codice civile: detta i diritti dell’agente. L’agente ha
diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il
contratto per effetto del suo intervento. Il diritto a percepire la
provvigione scatta successivamente all’esecuzione dell’affare, salvo
che sia diversamente pattuito.
Art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917: detta le norme
generali sui componenti del reddito d’impresa. In particolare viene
disposto il principio di competenza, di certezza, determinabilità ed
inerenza in riferimento sia a ricavi e proventi che a costi e spese.
PREMESSA: la nuova formulazione dell’articolo 1742 del codice
civile ha notevole rilievo per quanto riguarda l’individuazione del
periodo di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da
parte della ditta mandante e dell’agente. Nell’articolo in oggetto
verrà trattato il diritto dell’agente alla provvigione e il
principio di competenza delle provvigioni stesse.
CONTRATTO DI AGENZIA: in base alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 all’art. 1742 del codice civile è stata
resa obbligatoria la forma scritta del contratto d’agenzia. Infatti,
il nuovo art. 1742 del codice civile prevede che “ciascuna parte ha
diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa
sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle
clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”. Da ciò deriva
che ogni modifica può essere apportata alla pattuizione solo per
iscritto e con l’assenso delle parti.
REGISTRAZIONE: è cura e onere del preponente registrare il
contratto stesso presso l’Ufficio del Registro. Nel caso in cui sia
previsto nel contratto il deposito dello stesso, il preponente deve
annotarlo all’Ufficio IVA prima che le merci siano consegnate
all’agente depositario (R.M. 30.03.1974, n. 548161).
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA:
- la durata;
- la zona contrattuale determinata;
- la retribuzione (provvigione).
DURATA DEL CONTRATTO: il contratto di agenzia può essere pattuito
a tempo determinato o indeterminato. Si rileva che l’art. 1750 del
codice civile, modificato dal D.Lgs. 10.09.1991, n. 303, stabilisce
che il contratto a termine che continui ad essere proseguito dalle
parti dopo la scadenza si trasforma automaticamente in contratto a
tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato è
consuetudine inserire un periodo di prova la cui durata non viene
fissata da alcuna disposizione normativa. Nella prassi la durata
varia da tre a sei mesi.
PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE DELL’AGENTE: in base all’art. 1748 del
codice civile, per tutti gli affari conclusi durante il contratto
l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata
conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è pattuita,
di solito, in forma percentuale: viene stabilito contrattualmente il
valore proporzionale all’affare.
DIRITTO DELL’AGENTE ALLA PROVVIGIONE: il diritto a percepire la
provvigione, salvo diversa pattuizione, spetta all’agente dal
momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe
dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il
terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi,
inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha
eseguito (leggi: pagamento) o avrebbe dovuto eseguire la prestazione
qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Pertanto, il diritto alla provvigione sorge solo dopo che il cliente
ha pagato.
LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: nella tabella di cui sotto
vengono individuati i casi in cui spetta o meno la provvigione
all’agente.
| SITUAZIONI POSSIBILI |
DIRITTO PROVVIGIONE |
| - Ordine non accettato dal preponente |
NO |
| - Ordine accettato non andato a buon fine: |
|
| 1. indipendentemente dalla volontà delle parti;
|
NO |
|
2. per causa imputabile al preponente; |
SI |
| 3. per causa imputabile al cliente; |
NO |
| 4. per accordo fra preponente e cliente (1); |
Rid.dal 25% al 50% |
| 5. per causa imputabile all’agente. |
NO |
| - Ordine proposto prima della conclusione del
contratto ma concluso successivamente: | |
| 1. se va a buon fine |
SI |
| 2. se non va a buon fine |
come ai punti 1,2,3,4,5 |
| - Vendite effettuate direttamente dal preponente (affari indiretti) |
SI (2) |
(1) In base all’art. 1748, co. 5 del codice civile spetta all’agente una
provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice secondo equità. Gli
accordi AEC (Accordi Economici Collettivi) stabiliscono una provvigione ridotta
dal 25% al 50%.
(2) Se l’ordine proposto viene eseguito solo parzialmente per cause non imputabili
al preponente spetta la provvigione solamente sulla parte evasa.
PRINCIPIO DI COMPETENZA: in base al principio contabile n. 11,
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni,
sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e
fatturabili. I ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere
imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene
solitamente, secondo le modalità contrattuali, alla consegna o alla
spedizione. Secondo tale principio i costi, certi o presunti, devono
essere correlati con i ricavi d’esercizio.
IMPRESA PREPONENTE - IMPUTAZIONE DEI RICAVI: in base all’art. 75,
co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 i ricavi e i proventi, i costi e le
spese, se non diversamente stabilito, devono essere considerati
secondo il principio di competenza se la loro esistenza è certa e se
sono determinabili nel loro ammontare. Il momento di imputazione dei
ricavi e dei costi:
- per le cessioni di beni mobili è la data di consegna o
spedizione salvo che sia diversa e successiva la data in cui si
verifica l’effetto traslativo;
- per le prestazioni di servizi è la data in cui le prestazioni
stesse sono ultimate.
In riferimento al principio di correlazione tra ricavi e costi
l’orientamento ministeriale è quello di consentire la deducibilità
dei costi, anche se da sostenersi in successivi periodi d’imposta,
negli esercizi in cui si producono i ricavi (R.M. 02.06.1998, n.
52/E). Per il principio di cui sopra i ricavi derivanti da cessioni
di beni mobili da parte di una ditta mandante e la spesa per la
relativa provvigione concorrono a formare il reddito imponibile
nell’esercizio della consegna o spedizione dei beni al cliente,
indipendentemente dal momento in cui si verifica l’aspetto
finanziario dell’operazione (R.M. 08.09.1979, n. 9/563, R.M.
02.06.1998, n. 52/E).
AGENTE - IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI: come specificato sopra il
nuovo articolo 1748 del codice civile stabilisce che, salvo diversa
pattuizione, il diritto alla provvigione da parte dell’agente spetta
dal momento in cui la ditta mandante ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente. Nella
pratica si possono verificare i seguenti casi:
-Regola Generale: prevede che per l’agente le provvigioni
rilevano dal momento della consegna dei beni al cliente;
-Diversa Pattuizione Contrattuale: nel caso in cui il contratto
preveda un termine diverso di regolazione, solitamente
corrispondente al momento di pagamento da parte del cliente, è a
quest’ultimo termine che si deve fare riferimento per stabilire il
principio di competenza.
Anche se le parti fissano un termine successivo a quello della
consegna dei beni, la provvigione spetta all’agente inderogabilmente
dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe
dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito
la prestazione a suo carico.
N.B.: in base al nuovo art. 1748 del codice civile per stabilire
il periodo di competenza delle provvigioni degli agenti occorre
conoscere esattamente le diverse pattuizioni contrattuali.
Nella realtà, se il contratto prevede come termine di maturazione
della provvigione il pagamento da parte del cliente verso la ditta
mandante, l’agente deve contabilizzare la provvigione solo al
verificarsi della condizione contrattuale. In tale caso può esistere
un disallineamento tra l’imputazione del costo da parte della ditta
mandante e al rilevazione del ricavo da parte dell’agente,
situazione questa ritenuta possibile anche dalla Comm. Trib.
Centrale 02.02.1995, n. 395 e dalla Comm. Trib. Centrale 03.02.1994,
n. 436 (diversamente la R.M. 26.05.1980, n. 9/934 che dispone che
l’agente deve imputare la provvigione al momento della consegna dei
beni senza tenere conto delle diverse pattuizioni contrattuali).
N.B.: date le modifiche all’art. 1748 del codice civile è
opportuno un chiarimento ministeriale per conoscere l’effettivo
verificarsi del momento d’imputazione delle provvigioni.
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