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COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
VENDITORI “PORTA A PORTA” CON PARTITA IVA: LE SOMME
PERCEPITE COME PROVVIGIONI SOGGETTE A RITENUTA A TITOLO DI
IMPOSTA NON COMPORTANO L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Commissione Tributaria Centrale - Sezione XXIV - Decisione (CTC) n.5577 del 18 novembre 1997 Presidente: Saraceno, Relatore: D’Amati

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

-Ritenute alla fonte - Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n.600 - Art.36 della Legge 11/06/1971, n. 426 - Venditori “porta a porta” - Provvigioni sui corrispettivi di vendita a domicilio - Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta - Esonero dalla dichiarazione annuale dei redditi

In massima

Ai fini IRPEF, gli incaricati di vendite a domicilio non sono tenuti a dichiarare le somme percepite a titolo di provvigione, atteso che, in base all’art.25-bis DPR n. 600/73, la ritenuta operata dalla società committente è applicata a titolo d’imposta definitiva, tal che il loro importo è escluso dalla base imponibile anche se il contribuente è titolare di partita IVA.

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Centrale, Sez. XXIV,riunita con l’intervento dei Signori: Dott. Divo Saraceno (Presidente), Prof. Nicola D’Amati (Relatore), Dr. Nicola Mastropasqua, Dr. Italico Pederzoli, Dr. Luca Venturini (Componenti), e con l’assistenza del segretario: Conti Maria Stella, ha emesso la seguente decisione

Svolgimento del processo

Con diversi avvisi di accertamento, riferiti ai rispettivi periodi d’imposta, l’Ufficio delle imposte dirette di Velletri rettificava i redditi dichiarati dalla contribuente ai fini dell’Irpef e dell’Ilor, applicando le sanzioni relative. La rettifica traeva motivo dall’omessa indicazione nelle corrispondenti dichiarazioni dei redditi, rese dal contribuente, delle provvigioni percepite in relazione all’attività di venditrice a domicilio svolta per conto della società S. spa. La contribuente ricorreva alla Commissione tributaria di primo grado di Velletri, sostenendo che il sesto comma dell’art.25-bis, D.P.R.n.600 del 1973, prevede espressamente che sui compensi percepiti dagli incaricati di vendita a domicilio, la ritenuta è applicata a titolo di imposta; pertanto, tali redditi non devono essere indicati nella dichiarazione resa dai contribuenti.
Il Collegio accoglieva il ricorso. A seguito di appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente le richieste dell’Amministrazione finanziaria.

Diritto

Onde escludere l’obbligo della contribuente di dichiarare le somme riscosse dalla ditta S., la signora C. richiama l’art.25-bis che, nel sesto comma, stabilisce:”Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art.36 della L. 11 giugno 1971 n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al 50% delle provvigioni percepite”. La contribuente ritiene, pertanto, di essere esentata dall’obbligo di includere nella dichiarazione dei redditi le imposte percepite dalla S.. In senso diverso, l’Ufficio ha sostenuto, nel corso del presente giudizio, che la contribuente, essendo titolare di partita IVA, avrebbe, comunque, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. La tesi dell’Ufficio, pur essendo in linea di principio fondata, non è applicabile la particolare fattispecie, in relazione all’art. 25-bis, cit., che definisce la ritenuta “a titolo d’imposta”. La lett. a) dell’art.3 del T.U.I.R., come già il previgente art.3 del D.P.R. n.597 del 1973, dispone che sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile “i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.
Più complessa l’altra questione. Secondo la difesa della contribuente, l’Ufficio avrebbe affermato apoditticamente che “i compensi corrisposti in natura dalla S. non erano stati sottoposti a imposizione”, tentando di spostare il tiro sulla mancata tassazione dalla parte “in natura” dei compensi medesimi.
Da tale circostanza, la parte privata trae, sia pure in modo vago, da questa circostanza un motivo di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.
Quanto al merito della questione, la difesa, dopo aver illustrato gli incontri pomeridiani nelle abitazioni delle signore ospitanti, parla del profilo giuridico facendo riferimento ai “regalini” offerti alle padrone di casa.
Tenuto conto, peraltro, che tale aspetto non risulta adeguatamente illustrato nelle memorie di parte, questa sezione, con ordinanza indirizzata alle parti, chiedeva di conoscere il contratto, sempre richiamato, ma in nessun grado del presente giudizio esibito. Da tali accordi emerge che, fermo restando il compenso in misura del 34% degli ordini trasmessi alla S., viene prevista una offerta di doni rapportata al maggior volume delle vendite. Tale clausola collega, quindi, in modo immediato e diretto, gli oneri promozionali al volume delle vendite.
Si può, quindi, ritenere parzialmente fondato l’avviso di accertamento dell’Ufficio. In sostanza, il reddito determinato dall’Ufficio a carico della signora C., sulla base dei controlli incrociati, comprensivo delle somme erogate dalla S., è oggettivamente imponibile, nella sua complessità. Opera, tuttavia, il disposto dell’art.3 cit., che esclude dall’obbligo della dichiarazione i redditi sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta. Tenuto conto, peraltro, che l’Ufficio, pur nell’erroneo presupposto che tutti i redditi percepiti dalla C. dovessero essere inseriti nel reddito complessivo, ha provveduto a controlli incrociati assumendo come certi tali redditi, in natura o in denaro che fossero, senza che tale computo sia stato contrastato dalla contribuente, si può agevolmente trarre la conseguenza che la parte di tale redditi assoggettata a ritenuta rimane esclusa dal reddito complessivo, nel quale rientrano proventi (in denaro o in natura), eventualmente non assoggettati a ritenuta.

P.Q.M.

La commissione accoglie parzialmente i ricorsi e conferma la decisione impugnata, dove stabilisce l’ammontare delle provvigioni in denaro e in natura per l’ammontare di lire 22.166.000. Esclude dall’obbligo della dichiarazione le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, in base all’art.25-bis, ritenendo evaso, per l’eventuale differenza, l’obbligo della dichiarazione. I ricorsi sono riuniti.
 


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