VENDITORI “PORTA A PORTA” CON PARTITA IVA: LE SOMME
PERCEPITE COME PROVVIGIONI SOGGETTE A RITENUTA A TITOLO DI
IMPOSTA NON COMPORTANO L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Commissione Tributaria Centrale - Sezione XXIV - Decisione (CTC)
n.5577 del 18 novembre 1997
Presidente: Saraceno, Relatore: D’Amati
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
-Ritenute alla fonte - Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n.600 -
Art.36 della Legge 11/06/1971, n. 426 - Venditori “porta a porta” -
Provvigioni sui corrispettivi di vendita a domicilio - Ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta - Esonero dalla dichiarazione annuale dei
redditi
In massima
Ai fini IRPEF, gli incaricati di vendite a domicilio non sono tenuti
a dichiarare le somme percepite a titolo di provvigione, atteso che,
in base all’art.25-bis DPR n. 600/73, la ritenuta operata dalla
società committente è applicata a titolo d’imposta definitiva, tal
che il loro importo è escluso dalla base imponibile anche se il
contribuente è titolare di partita IVA.
Nel testo integrale
La Commissione Tributaria Centrale, Sez. XXIV,riunita con
l’intervento dei Signori: Dott. Divo Saraceno (Presidente), Prof.
Nicola D’Amati (Relatore), Dr. Nicola Mastropasqua, Dr. Italico
Pederzoli, Dr. Luca Venturini (Componenti), e con l’assistenza del
segretario: Conti Maria Stella, ha emesso la seguente decisione
Svolgimento del processo
Con diversi avvisi di accertamento, riferiti ai rispettivi periodi
d’imposta, l’Ufficio delle imposte dirette di Velletri rettificava i
redditi dichiarati dalla contribuente ai fini dell’Irpef e
dell’Ilor, applicando le sanzioni relative.
La rettifica traeva motivo dall’omessa indicazione nelle
corrispondenti dichiarazioni dei redditi, rese dal contribuente,
delle provvigioni percepite in relazione all’attività di venditrice
a domicilio svolta per conto della società S. spa.
La contribuente ricorreva alla Commissione tributaria di primo grado
di Velletri, sostenendo che il sesto comma dell’art.25-bis,
D.P.R.n.600 del 1973, prevede espressamente che sui compensi
percepiti dagli incaricati di vendita a domicilio, la ritenuta è
applicata a titolo di imposta; pertanto, tali redditi non devono
essere indicati nella dichiarazione resa dai contribuenti.
Il Collegio accoglieva il ricorso.
A seguito di appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria di
secondo grado accoglieva parzialmente le richieste
dell’Amministrazione finanziaria.
Diritto
Onde escludere l’obbligo della contribuente di dichiarare le somme
riscosse dalla ditta S., la signora C. richiama l’art.25-bis che,
nel sesto comma, stabilisce:”Per le prestazioni rese dagli
incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art.36 della L. 11
giugno 1971 n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è
commisurata al 50% delle provvigioni percepite”. La contribuente
ritiene, pertanto, di essere esentata dall’obbligo di includere
nella dichiarazione dei redditi le imposte percepite dalla S..
In senso diverso, l’Ufficio ha sostenuto, nel corso del presente
giudizio, che la contribuente, essendo titolare di partita IVA,
avrebbe, comunque, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi. La tesi dell’Ufficio, pur essendo in linea di principio
fondata, non è applicabile la particolare fattispecie, in relazione
all’art. 25-bis, cit., che definisce la ritenuta “a titolo
d’imposta”. La lett. a) dell’art.3 del T.U.I.R., come già il
previgente art.3 del D.P.R. n.597 del 1973, dispone che sono in ogni
caso esclusi dalla base imponibile “i redditi esenti dall’imposta e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva”.
Più complessa l’altra questione. Secondo la difesa della
contribuente, l’Ufficio avrebbe affermato apoditticamente che “i
compensi corrisposti in natura dalla S. non erano stati sottoposti a
imposizione”, tentando di spostare il tiro sulla mancata tassazione
dalla parte “in natura” dei compensi medesimi.
Da tale circostanza, la parte privata trae, sia pure in modo vago,
da questa circostanza un motivo di inammissibilità dell’appello
dell’Ufficio.
Quanto al merito della questione, la difesa, dopo aver illustrato
gli incontri pomeridiani nelle abitazioni delle signore ospitanti,
parla del profilo giuridico facendo riferimento ai “regalini”
offerti alle padrone di casa.
Tenuto conto, peraltro, che tale aspetto non risulta adeguatamente
illustrato nelle memorie di parte, questa sezione, con ordinanza
indirizzata alle parti, chiedeva di conoscere il contratto, sempre
richiamato, ma in nessun grado del presente giudizio esibito. Da
tali accordi emerge che, fermo restando il compenso in misura del
34% degli ordini trasmessi alla S., viene prevista una offerta di
doni rapportata al maggior volume delle vendite. Tale clausola
collega, quindi, in modo immediato e diretto, gli oneri promozionali
al volume delle vendite.
Si può, quindi, ritenere parzialmente fondato l’avviso di
accertamento dell’Ufficio. In sostanza, il reddito determinato
dall’Ufficio a carico della signora C., sulla base dei controlli
incrociati, comprensivo delle somme erogate dalla S., è
oggettivamente imponibile, nella sua complessità. Opera, tuttavia,
il disposto dell’art.3 cit., che esclude dall’obbligo della
dichiarazione i redditi sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta.
Tenuto conto, peraltro, che l’Ufficio, pur nell’erroneo presupposto
che tutti i redditi percepiti dalla C. dovessero essere inseriti nel
reddito complessivo, ha provveduto a controlli incrociati assumendo
come certi tali redditi, in natura o in denaro che fossero, senza
che tale computo sia stato contrastato dalla contribuente, si può
agevolmente trarre la conseguenza che la parte di tale redditi
assoggettata a ritenuta rimane esclusa dal reddito complessivo, nel
quale rientrano proventi (in denaro o in natura), eventualmente non
assoggettati a ritenuta.
P.Q.M.
La commissione accoglie parzialmente i ricorsi e conferma la
decisione impugnata, dove stabilisce l’ammontare delle provvigioni
in denaro e in natura per l’ammontare di lire 22.166.000. Esclude
dall’obbligo della dichiarazione le somme assoggettate a ritenuta a
titolo d’imposta, in base all’art.25-bis, ritenendo evaso, per
l’eventuale differenza, l’obbligo della dichiarazione. I ricorsi
sono riuniti.
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