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La differenza tra caparra e acconto - sia sotto l’aspetto
tributario che del rapporto tra le parti - è sostanziale, e di
conseguenza non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambi i
termini. Mentre la caparra (che, nel caso, è quella confirmatoria) è
prevista dall’art. 1385 del Codice Civile e consiste nell’assegnare
ad una parte, a conclusione del contratto, una somma di denaro, che
in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla
prestazione dovuta e non è soggetta ad IVA; l’acconto non è altro che una parte del
corrispettivo pattuito per la vendita o la prestazione, e quindi
assume rilevanza ai fini IVA. Fiscalmente quindi la caparra non può
considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo perché ha
funzione risarcitoria del danno in caso di ingiustificato
inadempimento e le somme versate a tale titolo, a patto che ciò
risulti chiaramente evidenziato per iscritto, non vanno fatturate e
devono considerarsi fuori campo IVA. Solo a prestazione effettuata
la caparra verrà fatturata e concorrerà alla formazione del prezzo
complessivo da indicare sulla fattura o sulla ricevuta fiscale.
L’acconto, al contrario, come già premesso, non è altro che un
parziale pagamento e - secondo quanto è previsto nel co. 4 dell’art.
6 del D.P.R. 633/1972 - deve essere fatturato nel momento stesso in
cui viene riscosso assoggetandolo ad IVA. |
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