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DEFINIZIONE DI CAPARRA ED ACCONTO

La differenza tra caparra e acconto - sia sotto l’aspetto tributario che del rapporto tra le parti - è sostanziale, e di conseguenza non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambi i termini. Mentre la caparra (che, nel caso, è quella confirmatoria) è prevista dall’art. 1385 del Codice Civile e consiste nell’assegnare ad una parte, a conclusione del contratto, una somma di denaro, che in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta e non è soggetta ad IVA; l’acconto non è altro che una parte del corrispettivo pattuito per la vendita o la prestazione, e quindi assume rilevanza ai fini IVA. Fiscalmente quindi la caparra non può considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo perché ha funzione risarcitoria del danno in caso di ingiustificato inadempimento e le somme versate a tale titolo, a patto che ciò risulti chiaramente evidenziato per iscritto, non vanno fatturate e devono considerarsi fuori campo IVA. Solo a prestazione effettuata la caparra verrà fatturata e concorrerà alla formazione del prezzo complessivo da indicare sulla fattura o sulla ricevuta fiscale. L’acconto, al contrario, come già premesso, non è altro che un parziale pagamento e - secondo quanto è previsto nel co. 4 dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 - deve essere fatturato nel momento stesso in cui viene riscosso assoggetandolo ad IVA.



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