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Relativamente ai campionari bisogna distinguere fra due ipotesi, e cioè che
il campionario non sia altro che un insieme di campioni senza
valore, di modico valore, appositamente contrassegnati e non
vendibili; oppure che il campionario sia composto da beni identici o
simili a quelli di normale vendita e di valore più o meno rilevante.
Nel primo caso, poiché le cessioni di campioni senza valore non sono
considerate cessioni di beni (art. 2, co. 6, lett. d), D.P.R.
633/1972) nessuna formalità è prevista per la loro movimentazione,
utilizzo, ecc.
Nella seconda ipotesi, si tratta invece di vincere la
presunzione di cessione di beni immessi nel campionario (art. 53,
D.P.R. 633/1972) e, pertanto, deve essere emesso un documento di
trasporto (destinatario l’agente o il rappresentante), con causale
“conto campionario”, con l’elencazione dei beni che compongono il
campionario stesso. Per quanto riguarda la sostituzione del
campionario (o anche la sua variazione), l’agente emetterà per la
restituzione del campionario stesso un suo documento di trasporto,
destinataria la Casa mandante (con riferimento al documento
precedente) e la stessa Casa mandante emetterà ovviamente un nuovo
Ddt per la consegna del nuovo campionario, oppure modificherà o
integrerà il vecchio documento. Dopo l’abolizione della bolla, non è
più obbligatorio che il Ddt accompagni il campionario a bordo
dell’autoveicolo dell’agente. Il documento di trasporto emesso dalla
Casa mandante dovrà però essere conservato ai sensi dell’art. 39,
D.P.R. 633/1972.
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