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CARATTERE FACOLTATIVO dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986: La
norma in oggetto usa la formulazione “è consentita” con riferimento
alla deduzione integrale delle spese di acquisizione di beni di
costo unitario non superiore a Euro 516. Pertanto, si tratta di
una facoltà lasciata al contribuente il quale può scegliere di
adottare il regime normale dell’ammortamento per quote annuali,
ovvero la deduzione integrale nell’esercizio. Si ricorda che la
scelta tra ammortamento per quote annuali e deduzione integrale ha
natura definitiva. Di conseguenza se all’inizio si sceglie il regime
ordinario non sarà più possibile cambiare regime fiscale negli
esercizi successivi (R.M. 19.10.1976, n. 9/1551-76).
INDIVIDUAZIONE DEI BENI: Con la R.M. 04.01.1979, n. 9/1751
l’Amministrazione finanziaria precisa il concetto di beni il cui
costo unitario non è superiore a Euro 516; tali beni devono
essere suscettibili di singola autonoma utilizzazione. Questo
orientamento è stato confermato anche dalla decisione della
Commissione Tributaria Centrale del 13.06.1983, n. 1763. Sulla base
della pratica la dottrina ha individuato quattro diverse categorie
di beni:
beni singoli;
beni plurimi eterogenei;
beni plurimi identici;
beni composti.
L’analisi del concetto di “singola autonoma utilizzazione”
determina dubbi interpretativi che creano difficoltà nella
classificazione dei beni in una delle quattro categorie indicate.
Nella trattazione che segue si cercherà di risolvere le difficoltà
di classificazione dei beni il cui costo unitario non è superiore a
Euro 516. Al riguardo sarebbe comunque opportuno un intervento
ministeriale.
BENI SINGOLI: Tali sono i beni singolarmente suscettibili di
autonoma utilizzazione senza l’uso di altri beni.
BENI PLURIMI ETEROGENEI: Si considerano beni plurimi eterogenei i
beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio nel
caso di un’impresa che deve effettuare l’arredamento del proprio
ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.) si deve considerare come
bene strumentale l’intero arredamento e non il singolo bene
acquistato. Invece, nel caso in cui nell’esercizio successivo
l’impresa acquisti una nuova scrivania, questa deve essere
considerata come bene singolo ai fini dell’applicazione dell’art.
67, co. 6, D.P.R. 917/1986 anche se va ad aggiungersi
all’arredamento preesistente. Al fine di individuare i beni
accessori ad altri, non essendo indicato legislativamente alcun
criterio ci si deve affidare al buon senso. Nella pratica un bene
diventa accessorio ad un altro bene quando viene destinato a
completamento del bene stesso.
BENI PLURIMI IDENTICI: Sono beni plurimi identici i beni singoli
suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due
o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione
nell’impresa. L’applicazione dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986 ai
beni plurimi identici ha suscitato un notevole dibattito dottrinale:
1. parte della dottrina ritiene opportuno considerare
complessivamente i beni plurimi identici, che pur essendo
suscettibili di utilizzazione individualmente, sono nella realtà
parte di un insieme di beni strettamente collegati fra loro ed
aventi un’utilizzazione comune all’interno di un’impresa (ad esempio
i piatti e le posate nell’esercizio dell’attività di ristorazione).
Pertanto, secondo tale orientamento dottrinale i beni plurimi
identici, che possono essere utilizzati individualmente, devono
essere considerati singolarmente per verificare il limite di Euro 516,
soltanto se non hanno la medesima destinazione
nell’esercizio dell’attività d’impresa;
2. altra parte della dottrina critica la precedente
interpretazione sottolineando che tutti i beni dell’impresa sono
accomunati da una medesima destinazione, in quanto tutti destinati
all’esercizio dell’impresa. Di conseguenza per tale orientamento
dottrinale tutti i beni dell’impresa devono essere considerati
autonomamente, indipendentemente dalla loro destinazione, e quindi
la verifica del costo unitario non superiore a Euro 516 va
effettuata sempre nei confronti dei singoli beni.
Nella pratica è prevalente l’interpretazione di cui al punto 2.
BENI COMPOSTI: L’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986 non si applica
ai componenti che costituiscono una parte inscindibile o sono al
servizio di un bene composto (ad esempio, la cassettiera di una
scrivania, video di un computer). Per i beni composti non potendo
individuare il presupposto dell’autonoma utilizzazione del singolo
componente la verifica del rispetto del limite di Euro 516 (Lire 1.000.000) deve
essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con
riguardo ai singoli componenti.
COSTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 67, CO. 6, D.P.R.
917/1986: Stabilito che tale norma è applicabile solamente ai beni
suscettibili di autonoma utilizzazione si possono escludere
dall’ambito della sua applicazione le spese di manutenzione
riguardanti tra l’altro i costi relativi ai pezzi di ricambio e
quelli relativi alle manutenzioni straordinarie. Infatti, la
deduzione integrale di pezzi che sostituiscono componenti di beni
già presenti in patrimonio segue le regole ordinarie: i costi in
oggetto vanno dedotti per quote annuali, se capitalizzati, oppure a
norma dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986 se spesati
nell’esercizio. Perciò, le spese di manutenzioni, ordinarie e
straordinarie, non si possono dedurre a norma dell’art. 67, co. 6,
D.P.R. 917/1986. |
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