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CLASSIFICAZIONE AUTOVEICOLI

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con decreto 04 agosto 1998 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 147 alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998), nell’adeguarsi alla Direttiva Comunitaria n. 98/14/CE del 06 febbraio 1998, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ha determinato anche in Italia 2 sole categorie di veicoli: quelli destinati al trasporto di persone (categoria M1) e quelli adibiti al trasporto di merci (categoria N). Per effetto della Direttiva 98/14/CE, a partire dal 1° ottobre 1998, gli autoveicoli della categoria M1 non potranno più essere classificati ad uso promiscuo, in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria. Il Ministero ha preso atto di questa novità con la Risoluzione n. 129/E del 29 luglio 1999. Con Circolare n. 300/A/4398/105/27 del 27.07.1999, il Ministero dell’Interno ha precisato, tra l’altro, che nel caso di utilizzo di veicoli della categoria internazionale M1 (autoveicoli per il trasporto di persone) sembra legittimo e non sanzionabile, sia il trasporto di oggetti di natura personale e che siano comunque destinati all’uso proprio e familiare, che il trasporto di beni in conto campionario, non destinati alla vendita.

TRASPORTO DI BENI IN CONTO CAMPIONARIO: nella succitata Circolare il Ministero dell’Interno ha riconosciuto la possibilità di trasporto del campionario (per gli agenti e rappresentanti di commercio) anche utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone. In particolare, viene precisato che nel caso dei veicoli della categoria internazionale M1, sembra legittimo e non sanzionabile, sia il trasporto di oggetti di natura personale o che siano comunque destinati all’uso proprio e familiare, che il trasporto di beni in conto campionario, non destinati alla vendita, purché siano sistemati secondo le caratteristiche strutturali del veicolo. Ne consegue che un agente di commercio che trasporta il campionario su un’autovettura per il solo trasporto di persone, a seguito di un eventuale controllo, non incorre in alcuna sanzione. E’, comunque, consigliabile che l’agente di commercio sia provvisto di una copia del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l’iscrizione al Registro delle Imprese con la qualità di Agente di Commercio, allo scopo di evitare qualunque problema per quanto riguarda il trasporto di beni in conto campionario, non destinati alla vendita.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: in base ad una posizione restrittiva assunta dal Ministero delle Finanze con la citata Circolare n. 48/E, l’immatricolazione di veicoli con destinazione al trasporto promiscuo di persone e cose (ex art. 54, co. 1, lett. c) del Codice della Strada) non comporta un’automatica possibilità di deducibilità totale dei costi sostenuti. Ciò è, invece, consentito solo allorquando i suddetti veicoli siano effettivamente ed oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone e cose. Per verificare questa condizione si deve far riferimento ad un parametro oggettivo rappresentato dalla superficie dell’abitacolo dell’autoveicolo (in pratica, la metà dell’abitacolo deve essere riservata in modo permanente al trasporto di cose). Ciò posto, si ritiene che tale orientamento non sia più compatibile con le nuove norme europee ed è, quindi, auspicabile un ulteriore intervento ministeriale in merito.


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