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Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con decreto 04
agosto 1998 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 147 alla
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998), nell’adeguarsi alla
Direttiva Comunitaria n. 98/14/CE del 06 febbraio 1998, relativa
all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ha
determinato anche in Italia 2 sole categorie di veicoli: quelli
destinati al trasporto di persone (categoria M1) e quelli adibiti al
trasporto di merci (categoria N). Per effetto della Direttiva
98/14/CE, a partire dal 1° ottobre 1998, gli autoveicoli della
categoria M1 non potranno più essere classificati ad uso promiscuo,
in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa
comunitaria. Il Ministero ha preso atto di questa novità con la
Risoluzione n. 129/E del 29 luglio 1999. Con Circolare n.
300/A/4398/105/27 del 27.07.1999, il Ministero dell’Interno ha
precisato, tra l’altro, che nel caso di utilizzo di veicoli della
categoria internazionale M1 (autoveicoli per il trasporto di
persone) sembra legittimo e non sanzionabile, sia il trasporto di
oggetti di natura personale e che siano comunque destinati all’uso
proprio e familiare, che il trasporto di beni in conto campionario,
non destinati alla vendita.
TRASPORTO DI BENI IN CONTO CAMPIONARIO: nella succitata Circolare
il Ministero dell’Interno ha riconosciuto la possibilità di
trasporto del campionario (per gli agenti e rappresentanti di
commercio) anche utilizzando autoveicoli per il trasporto di
persone. In particolare, viene precisato che nel caso dei veicoli
della categoria internazionale M1, sembra legittimo e non
sanzionabile, sia il trasporto di oggetti di natura personale o che
siano comunque destinati all’uso proprio e familiare, che il
trasporto di beni in conto campionario, non destinati alla vendita,
purché siano sistemati secondo le caratteristiche strutturali del
veicolo. Ne consegue che un agente di commercio che trasporta il
campionario su un’autovettura per il solo trasporto di persone, a
seguito di un eventuale controllo, non incorre in alcuna sanzione.
E’, comunque, consigliabile che l’agente di commercio sia provvisto
di una copia del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio
che attesta l’iscrizione al Registro delle Imprese con la qualità di
Agente di Commercio, allo scopo di evitare qualunque problema per
quanto riguarda il trasporto di beni in conto campionario, non
destinati alla vendita.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: in base ad una posizione restrittiva
assunta dal Ministero delle Finanze con la citata Circolare n. 48/E,
l’immatricolazione di veicoli con destinazione al trasporto
promiscuo di persone e cose (ex art. 54, co. 1, lett. c) del Codice
della Strada) non comporta un’automatica possibilità di deducibilità
totale dei costi sostenuti. Ciò è, invece, consentito solo
allorquando i suddetti veicoli siano effettivamente ed
oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone e cose.
Per verificare questa condizione si deve far riferimento ad un
parametro oggettivo rappresentato dalla superficie dell’abitacolo
dell’autoveicolo (in pratica, la metà dell’abitacolo deve essere
riservata in modo permanente al trasporto di cose). Ciò posto, si
ritiene che tale orientamento non sia più compatibile con le nuove
norme europee ed è, quindi, auspicabile un ulteriore intervento
ministeriale in merito. |
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