|
DETRAZIONE FISCALE - FAMILIARE A CARICO:
I redditi degli incaricati alle vendite a domicilio di cui alla
legge Legge 173/2005
e 114/98 non devono essere dichiarati ai sensi della
R.M.180/E
del 12.07.95 e non rientrano nel reddito complessivo di
cui al rigo N1 del Modello Unico e pertanto tali provvigioni non
sono considerate nel calcolo per la determinazione della
detrazione fiscale per coniuge a carico (C.M. n.3/E del 09.01.98).
Gli incaricati che hanno provvigioni inferiori o superiori al
limite di Euro 2.840,51 sono SEMPRE a carico del coniuge e possono
usufruire della relativa detrazione fiscale. La premessa è che
devono avere solo questo tipo di reddito in quanto se hanno altri
redditi, che per tali ulteriori redditi, superano il limite di
Euro 2.840,51 non potranno essere considerati a carico del coniuge.
Per il calcolo del limite per usufruire della detrazione non cumulano i due tipi di redditi.
ASSEGNI FAMILIARI:
Il calcolo del reddito da prendere in considerazione
per il diritto agli assegni familiari l’art.2 della Legge 153/88
riporta che non rientrano nel cumulo del reddito complessivo
familiare i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta definitiva
per un importo fino a Euro 1.033,00 al lordo delle ritenute. Per
esemplificare meglio vediamo due esempi:
1) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito
annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle
vendite per Euro 900,00 al lordo delle ritenute. In questo caso si
può usufruire degli assegni familiari secondo i calcoli previsti.
2) Marito dipendente con regolare reddito e moglie con reddito
annuo di provvigioni derivanti da attività di incaricata alle
vendite per Euro 1.100,00 al lordo delle ritenute. In questo caso NON
si può usufruire degli assegni familiari.
Concludendo si può affermare che tutti gli incaricati che hanno
provvigioni annue lorde inferiori a Euro 1.033,00 possono rientrare nel
conteggio per l’attribuzione degli assegni familiari da parte del
coniuge o genitori.
|
|