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La figura di incaricato alle vendite è contemplata dalla Legge 173/2005 e dall' art.19 del D.Lgs.114/98, secondo cui:
la vendita a domicilio è disciplinata da tali normative;
le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili
dell’attività delle stesse;
le vendite in argomento devono essere coperte da assicurazione per
eventuali danni al consumatore;
i prodotti devono in ogni modo essere coperti da garanzia e,
qualora non corrispondano all’ordine, devono essere sostituiti, o il
prezzo pagato deve essere rimborsato (diritto di recesso).
Con la R.M. 14/7/1993, n.16/645620, il Ministero delle Finanze ha
ritenuto che non sussistono i presupposti impositivi ai fini delle
imposte dirette per i compensi percepiti dai "dealers" per la
vendita a domicilio e le cessioni di beni in omaggio a favore di chi
metteva a disposizione il proprio domicilio per effettuare incontri
utili per la promozione e la vendita dei prodotti trattati dagli
intermediari.
Le denominazioni tecniche e fiscali che caratterizzano tale attività sono:
Venditore Porta a Porta,
Venditore a Domicilio,
Incaricato alle Vendite.
Il Venditore Porta a Porta esercita un’attività saltuaria (o
addirittura occasionale) che si concretizza nel
mettere in relazione le parti ai fini della conclusione di un
affare.
Pur presentando delle analogie con la funzione svolta dall’agente,
l’attività è nettamente distinta poiché il Veniditore Porta a Porta
non ha l’obbligo ma solo la facoltà di promuovere la conclusione del
contratto. E' precluso il concetto di stabilità.
L’attività è remunerata con una provvigione che è determinata in ragione percentuale sulla quantità
e sull’importo delle vendite realizzate e andate a buon fine.
Tuttavia, le parti possono convenire forme di compenso diverse
tenendo conto che il limite è costituito dalla natura del contratto,
circostanza che esclude la determinazione del corrispettivo con una
retribuzione fissa cioè non correlata alla quantità ed agli affari
promossi. Inoltre, il contratto può disporre anche premi di
produzione ed incentivi, assimilabili a provvigioni integrative,
legate al superamento di un determinato volume d’affari, nonché
altri benefici (ad esempio viaggi premio o beni in natura) al
conseguimento di determinati obbiettivi commerciali.
L’attività del dealer deve essere distinta in esercizio abituale od
occasionale delle prestazioni. Ovviamente, in quest’ultimo caso, la
natura sporadica delle operazioni esclude l’applicazione dell’IVA come riportato nella R.M.18/E del 26.01.2006.
Ben diversa è l’ipotesi dell’esercizio abituale (al superamento di 6.410 euro), ai sensi dell’art.4
del D.P.R.26/10/1971, n.633, poiché l’imposta si applica sia sulle
provvigioni sia sugli incentivi.
Ai fini dell’imposta sui redditi l’art.25 - bis del D.P.R. 29/9/1973, N. 600, dispone che le provvigioni comunque denominate
(cioè compresi gli incentivi) sono assoggettate alla ritenuta
d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito
(attualmente 23%). Tuttavia la ritenuta commisurata sul 78% delle
provvigioni, è operata a titolo d’imposta definitiva nei confronti dei dealers.
Questi sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione
annuale dei redditi come contemplato dalla R.M.180/E del 12.07.1995.
In qualsiasi caso va presentata la
dichiarazione annuale IVA fermo restando, ovviamente, l’esonero
della compilazione del Quadro RG del Mod.Unico per le provvigioni
in argomento e l’obbligo dichiarativo per gli altri redditi
posseduti (ad esempio: fabbricati, Cud, diversi, ecc.).
I premi e gli incentivi che vengono aggiunti hanno il medesimo
trattamento riservato alle provvigioni percepite in quanto sono dovute in relazione alle prestazioni rese dai dealers per
cui sono da considerare, al pari delle spese forfettarie
riconosciute, a tutti gli effetti provvigioni comunque denominate.
L’unica eccezione è rappresentata dalle somme percepite a titolo di
rimborso di spese anticipate per conto dell’impresa mandante. In
definitiva, la ritenuta va operata sui compensi corrisposti a titolo
di:
provvigioni;
premi e incentivi;
ulteriori servizi resi dopo la conclusione del contratto (consegna dei beni, l’incasso);
acconti e anticipazioni di provvigione;
rimborsi forfettari di spese.
I piccoli omaggi che vengono attribuiti, direttamente dalla società
per il tramite del dealer, ai proprietari delle abitazioni che
organizzano i "party plan" dimostrativi dei prodotti, sono privi di
qualsiasi rilevanza reddituale per l’intermediario.
Questi, infatti, si limita soltanto a consegnare i beni in omaggio
per conto della società senza averne la disponibilità patrimoniale.
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