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           Vendita Diretta - Incaricati alle Vendite

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ASPETTI FISCALI DEGLI INCARICATI

La figura di incaricato alle vendite è contemplata dalla Legge 173/2005 e dall' art.19 del D.Lgs.114/98, secondo cui:

  • la vendita a domicilio è disciplinata da tali normative;
  • le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell’attività delle stesse;

  • le vendite in argomento devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni al consumatore;

  • i prodotti devono in ogni modo essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all’ordine, devono essere sostituiti, o il prezzo pagato deve essere rimborsato (diritto di recesso).

    Con la R.M. 14/7/1993, n.16/645620, il Ministero delle Finanze ha ritenuto che non sussistono i presupposti impositivi ai fini delle imposte dirette per i compensi percepiti dai "dealers" per la vendita a domicilio e le cessioni di beni in omaggio a favore di chi metteva a disposizione il proprio domicilio per effettuare incontri utili per la promozione e la vendita dei prodotti trattati dagli intermediari.
    Le denominazioni tecniche e fiscali che caratterizzano tale attività sono:

  • Venditore Porta a Porta,
  • Venditore a Domicilio,
  • Incaricato alle Vendite.

    Il Venditore Porta a Porta esercita un’attività saltuaria (o addirittura occasionale) che si concretizza nel mettere in relazione le parti ai fini della conclusione di un affare.
    Pur presentando delle analogie con la funzione svolta dall’agente, l’attività è nettamente distinta poiché il Veniditore Porta a Porta non ha l’obbligo ma solo la facoltà di promuovere la conclusione del contratto. E' precluso il concetto di stabilità.
    L’attività è remunerata con una provvigione che è determinata in ragione percentuale sulla quantità e sull’importo delle vendite realizzate e andate a buon fine. Tuttavia, le parti possono convenire forme di compenso diverse tenendo conto che il limite è costituito dalla natura del contratto, circostanza che esclude la determinazione del corrispettivo con una retribuzione fissa cioè non correlata alla quantità ed agli affari promossi. Inoltre, il contratto può disporre anche premi di produzione ed incentivi, assimilabili a provvigioni integrative, legate al superamento di un determinato volume d’affari, nonché altri benefici (ad esempio viaggi premio o beni in natura) al conseguimento di determinati obbiettivi commerciali.
    L’attività del dealer deve essere distinta in esercizio abituale od occasionale delle prestazioni. Ovviamente, in quest’ultimo caso, la natura sporadica delle operazioni esclude l’applicazione dell’IVA come riportato nella R.M.18/E del 26.01.2006. Ben diversa è l’ipotesi dell’esercizio abituale (al superamento di 6.410 euro), ai sensi dell’art.4 del D.P.R.26/10/1971, n.633, poiché l’imposta si applica sia sulle provvigioni sia sugli incentivi.
    Ai fini dell’imposta sui redditi l’art.25 - bis del D.P.R. 29/9/1973, N. 600, dispone che le provvigioni comunque denominate (cioè compresi gli incentivi) sono assoggettate alla ritenuta d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%). Tuttavia la ritenuta commisurata sul 78% delle provvigioni, è operata a titolo d’imposta definitiva nei confronti dei dealers. Questi sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi come contemplato dalla R.M.180/E del 12.07.1995. In qualsiasi caso va presentata la dichiarazione annuale IVA fermo restando, ovviamente, l’esonero della compilazione del Quadro RG del Mod.Unico per le provvigioni in argomento e l’obbligo dichiarativo per gli altri redditi posseduti (ad esempio: fabbricati, Cud, diversi, ecc.).
    I premi e gli incentivi che vengono aggiunti hanno il medesimo trattamento riservato alle provvigioni percepite in quanto sono dovute in relazione alle prestazioni rese dai dealers per cui sono da considerare, al pari delle spese forfettarie riconosciute, a tutti gli effetti provvigioni comunque denominate.
    L’unica eccezione è rappresentata dalle somme percepite a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dell’impresa mandante. In definitiva, la ritenuta va operata sui compensi corrisposti a titolo di:

  • provvigioni;
  • premi e incentivi;
  • ulteriori servizi resi dopo la conclusione del contratto (consegna dei beni, l’incasso);
  • acconti e anticipazioni di provvigione;
  • rimborsi forfettari di spese.

    I piccoli omaggi che vengono attribuiti, direttamente dalla società per il tramite del dealer, ai proprietari delle abitazioni che organizzano i "party plan" dimostrativi dei prodotti, sono privi di qualsiasi rilevanza reddituale per l’intermediario.
    Questi, infatti, si limita soltanto a consegnare i beni in omaggio per conto della società senza averne la disponibilità patrimoniale.



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