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AGGIORNAMENTI FISCALI E VARIE

  • Con nota del Ministero delle Finanze è stata confermata la proroga di tutte le scadenze del 16.08.2010 al 20.08.2010.

  • Con la sentenza della Corte Costituzionale è stata confermata l'esclusione dall'assoggettabilità Irap per gli Agenti di Commercio senza autonoma organizzazione. Per ulteriori informazioni consultare la pagina: Esclusione Irap

  • Con decorrenza 01.01.2010 il contributo INPS, di cui alla Legge 335/95, è stato modificato all'aliquota 26,72%. Per i pensionati diretti e per coloro che hanno altri versamenti di contributi obbligatori l'aliquota è confermata del 17%. Il massimale per per i versamenti Inps è di Euro 91.507 netti (Euro 117.317 lordi)

  • Tutti i contribuenti che nel corso dell'anno precedente non hanno superato il limite di 30.000 Euro di ricavi potranno rientrare nel regime dei minimi ed emettere fatture senza applicazione dell'Iva.
    Tale regime non è applicabile ai Venditori Porta a Porta in quanto esclusi come stabilito dalla Circolare n.73/8008 al punto 2.2.

  • Tutti gli Incaricati alle Vendite, che hanno superato l'ammontare di 5.000 euro di provvigioni (Rif.78% di 6.410 lorde) devono iscriversi all'Iva.

  • La Legge 173/2005 regolamenta l'attività di vendita diretta al consumatore finale come previsto dal D.Lgs.114/98. Tale legge pone un punto fermo per lo svolgimento corretto dell'attività di vendita a domicilio.

  • Gli incaricati alle vendite che hanno un volume di provvigioni annuo netto di Euro 5.000,00 (pari al 78% di 6.410,00) non devono effettuare il versamento dei cotributi Inps di cui alla Legge 335/95 in quanto esclusi.Al superamento di tale importo deve essere versato il contributo inps solo sulla parte eccedente i 5.000 Euro netti.

  • L'aliquota della ritenuta d'imposta per gli incaricati alle vendite è del 23% da calcolare sul 78% delle provvigioni.

  • L'aliquota della ritenuta di acconto per gli Agenti di Commercio e Procacciatori di Affari è del 23% da calcolare sul 50% delle provvigioni.

  • Consultare le tabelle, in vigore dal 01.01.2010, per la pressione fiscale relativa alle attività di Agenti di Commercio, Procacciatori di Affari, Incaricati alle Vendite.

  • Gli incaricati alle vendite a domicilio, agenti di commercio e procacciatori di affari che nel 2010 avranno avuto un volume di provvigioni superiore a 25.823 Euro saranno obbligati a presentare la Comunicazione Dati IVA annuale con sistema Telematico entro il 28 Febbraio 2011.

  • La scadenza mensile per effettuare qualunque tipo di versamento a mezzo del modello F24 e' il giorno 16 di ogni mese e se tale giorno cade di Sabato o festivo puo' essere pagata entro il primo giorno successivo lavorativo.


    SCADENZARIO INCARICATI ALLE VENDITE
    SCADENZARIO PROCACCIATORI DI AFFARI
    SCADENZARIO AGENTI DI COMMERCIO


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